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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2625/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava la legittimità e la motivazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare: si denunciava vizio di motivazione e insufficienza di gravità indiziaria quanto alla partecipazione all'associazione di tipo mafioso (capo 2) e ai reati contestati ai capi 6 e 17; si sosteneva che il Tribunale aveva attribuito al Caccamo elementi probatori riconducibili ad altri (soprattutto i fratelli Sposato), aveva dato eccessivo rilievo a singole intercettazioni e all'uso di utenze di terzi, e non aveva adeguatamente motivato l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, cod. pen. (agevolazione mafiosa) relativamente al capo 6; erano inoltre censurate le esigenze cautelari e la mancata valutazione di argomenti difensivi depositati in udienza.

La decisione

La Corte ha accolto parzialmente il ricorso: ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al capo 2 (contestazione di partecipazione all'associazione di tipo mafioso) e limitatamente all'aggravante ex art. 416-bis, comma 1, cod. pen. applicata al capo 6 (illecito di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90). Su questi punti ha disposto il rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame, evidenziando carenze motivazionali e salti logici nell'impianto probatorio; ha invece rigettato il ricorso per il resto: ha confermato il concorso del ricorrente nella cessione di stupefacenti descritta al capo 6 e nel reato di riciclaggio al capo 17, ritenendo adeguata la motivazione del Tribunale su questi aspetti. Ha disposto gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 74

    Norma sul traffico di stupefacenti: la Corte riconosce il ruolo dello spaccio come oggetto dell'attività criminale descritta, ma richiede collegamenti fattuali più coerenti per ricollegare singole condotte alla struttura associativa.

  • d.P.R. 309/1990, art. 73

    Norma sui reati connessi agli stupefacenti: la Corte ha confermato il concorso del ricorrente nella cessione di cannabis (capo 6) sulla base di intercettazioni che documenterebbero il suo apporto alla definizione dell'accordo illecito.

  • codice penale, art. 110

    Concorso di persone nel reato: applicato per ricondurre la partecipazione del Caccamo agli episodi criminosi contestati in concorso con altri.

  • codice penale, art. 416-bis, comma 1

    Aggravante per i reati commessi al fine o a vantaggio di un'associazione mafiosa: la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale inadeguata circa la consapevolezza del Caccamo che la condotta fosse funzionale al consorzio mafioso (annullamento limitato all'applicazione dell'aggravante al capo 6).

  • codice penale, art. 648-bis

    Riciclaggio: la Corte ha ritenuto provato il concorso del ricorrente nel reato di riciclaggio (capo 17) sulla base della partecipazione alla trasferta finalizzata a monetizzare i proventi del furto.

  • codice di procedura penale, art. 94, comma 1

    Disposizioni di cancelleria: ordinato l'invio degli atti per gli adempimenti consequenziali all'annullamento e al rinvio.

Massime di principio

  • Per sostenere la partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso è necessaria una catena argomentativa coerente e specifica che colleghi le condotte individuali al progetto associativo; elementi isolati o riferibili principalmente a terzi non sono sufficienti.
  • L'utilizzo di utenze o strumenti intestati ad altri non costituisce di per sé prova definitiva di appartenenza associativa: occorrono elementi ripetuti e collegati che dimostrino una prassi consolidata o un ruolo operativo stabile.
  • La responsabilità per il concorso nel singolo reato (es. cessione di stupefacenti) può sussistere anche se l'imputato non è presente nella fase esecutiva, quando abbia avuto un ruolo decisivo nella definizione dell'accordo o nell'organizzazione dell'illecito.
  • L'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1 richiede prova della consapevolezza che la condotta agevoli l'associazione mafiosa; occorre motivazione specifica su questo profilo soggettivo, altrimenti l'applicazione dell'aggravante può essere annullata.
  • Vizi motivazionali riguardanti dichiarazioni di partecipazione associativa e aggravanti incidono anche sulla sussistenza delle esigenze cautelari: la misura cautelare deve poggiare su valutazioni probatorie solide e non su deduzioni generiche.

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