Cassazione Penale, Sentenza n. 2625/2022 del 24/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la legittimità e la motivazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare: si denunciava vizio di motivazione e insufficienza di gravità indiziaria quanto alla partecipazione all'associazione di tipo mafioso (capo 2) e ai reati contestati ai capi 6 e 17; si sosteneva che il Tribunale aveva attribuito al Caccamo elementi probatori riconducibili ad altri (soprattutto i fratelli Sposato), aveva dato eccessivo rilievo a singole intercettazioni e all'uso di utenze di terzi, e non aveva adeguatamente motivato l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, cod. pen. (agevolazione mafiosa) relativamente al capo 6; erano inoltre censurate le esigenze cautelari e la mancata valutazione di argomenti difensivi depositati in udienza.
La decisione
La Corte ha accolto parzialmente il ricorso: ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al capo 2 (contestazione di partecipazione all'associazione di tipo mafioso) e limitatamente all'aggravante ex art. 416-bis, comma 1, cod. pen. applicata al capo 6 (illecito di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90). Su questi punti ha disposto il rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame, evidenziando carenze motivazionali e salti logici nell'impianto probatorio; ha invece rigettato il ricorso per il resto: ha confermato il concorso del ricorrente nella cessione di stupefacenti descritta al capo 6 e nel reato di riciclaggio al capo 17, ritenendo adeguata la motivazione del Tribunale su questi aspetti. Ha disposto gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 74
Norma sul traffico di stupefacenti: la Corte riconosce il ruolo dello spaccio come oggetto dell'attività criminale descritta, ma richiede collegamenti fattuali più coerenti per ricollegare singole condotte alla struttura associativa.
d.P.R. 309/1990, art. 73
Norma sui reati connessi agli stupefacenti: la Corte ha confermato il concorso del ricorrente nella cessione di cannabis (capo 6) sulla base di intercettazioni che documenterebbero il suo apporto alla definizione dell'accordo illecito.
codice penale, art. 110
Concorso di persone nel reato: applicato per ricondurre la partecipazione del Caccamo agli episodi criminosi contestati in concorso con altri.
codice penale, art. 416-bis, comma 1
Aggravante per i reati commessi al fine o a vantaggio di un'associazione mafiosa: la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale inadeguata circa la consapevolezza del Caccamo che la condotta fosse funzionale al consorzio mafioso (annullamento limitato all'applicazione dell'aggravante al capo 6).
codice penale, art. 648-bis
Riciclaggio: la Corte ha ritenuto provato il concorso del ricorrente nel reato di riciclaggio (capo 17) sulla base della partecipazione alla trasferta finalizzata a monetizzare i proventi del furto.
codice di procedura penale, art. 94, comma 1
Disposizioni di cancelleria: ordinato l'invio degli atti per gli adempimenti consequenziali all'annullamento e al rinvio.
Massime di principio
- Per sostenere la partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso è necessaria una catena argomentativa coerente e specifica che colleghi le condotte individuali al progetto associativo; elementi isolati o riferibili principalmente a terzi non sono sufficienti.
- L'utilizzo di utenze o strumenti intestati ad altri non costituisce di per sé prova definitiva di appartenenza associativa: occorrono elementi ripetuti e collegati che dimostrino una prassi consolidata o un ruolo operativo stabile.
- La responsabilità per il concorso nel singolo reato (es. cessione di stupefacenti) può sussistere anche se l'imputato non è presente nella fase esecutiva, quando abbia avuto un ruolo decisivo nella definizione dell'accordo o nell'organizzazione dell'illecito.
- L'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1 richiede prova della consapevolezza che la condotta agevoli l'associazione mafiosa; occorre motivazione specifica su questo profilo soggettivo, altrimenti l'applicazione dell'aggravante può essere annullata.
- Vizi motivazionali riguardanti dichiarazioni di partecipazione associativa e aggravanti incidono anche sulla sussistenza delle esigenze cautelari: la misura cautelare deve poggiare su valutazioni probatorie solide e non su deduzioni generiche.
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