Sentenza del 16/10/2018 n. 4332 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento - Riqualificazione ente non commerciale - Prevalenza delle attività commerciali - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso avvisi di accertamento per gli anni 2002 e 2003, contestando maggiori IRPEG e IVA e riqualificando l'ente non commerciale come ente integralmente commerciale. La riqualificazione si fondava sulla presenza, accanto alle attività istituzionali e assistenziali, di attività quali la gestione di una casa albergo, la gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare, la riscossione di diritti d'autore e altre attività remunerate. L'ente ha contestato tale qualificazione, sostenendo che le attività commerciali erano separatamente contabilizzate e non prevalenti rispetto a quelle istituzionali.
La decisione
La CTR di Milano, decidendo in sede di rinvio dopo la cassazione della precedente sentenza per carenza assoluta di motivazione, ha respinto l'appello dell'Ufficio e confermato l'annullamento degli accertamenti disposto dalla CTP. Il giudice ha ritenuto che l'Ufficio non avesse dimostrato lo svolgimento prevalente di attività commerciali produttive di reddito d'impresa. Le attività istituzionali erano nettamente prevalenti secondo il valore delle prestazioni e delle entrate, mentre le immobilizzazioni riferite alle attività commerciali erano inferiori a quelle istituzionali. È stata inoltre riconosciuta la separabilità contabile delle attività e sono state compensate le spese di tutti i gradi di giudizio.
Norme richiamate
Articoli 108 e 111-bis del TUIR, ratione temporis vigenti
Ai fini della qualificazione fiscale dell'ente rileva la prevalenza delle attività commerciali rispetto a quelle istituzionali.
La qualificazione di un ente come commerciale non può dipendere dalla mera presenza di singole attività remunerate, ma richiede una verifica concreta della prevalenza dell'attività commerciale secondo i parametri fiscali applicabili.
Articolo 149 del TUIR
Fissa i parametri per la qualificazione dell'ente in impresa a fini fiscali.
La perdita della qualifica di ente non commerciale deve essere valutata considerando, tra gli altri elementi, la prevalenza delle immobilizzazioni commerciali, dei ricavi e delle entrate derivanti dalle attività commerciali rispetto a quelle istituzionali.
Articolo 111 del TUIR, nel testo applicabile ratione temporis
Non si considerano commerciali e non producono, quindi, reddito imponibile le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, sebbene dietro pagamento di uno specifico corrispettivo.
La percezione di un corrispettivo non rende automaticamente commerciale un'attività quando essa è svolta direttamente in attuazione degli scopi istituzionali dell'ente.
Massime di principio
- La presenza di attività remunerate o astrattamente commerciali non comporta automaticamente la riqualificazione dell'ente non commerciale: occorre dimostrare che tali attività siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali.
- La verifica deve essere concreta e sostanziale; non sono sufficienti né le sole finalità statutarie né la mera elencazione delle attività svolte.
- Le attività direttamente funzionali agli scopi istituzionali possono restare non commerciali anche se svolte a fronte del pagamento di un corrispettivo.
- Una contabilità separata e attendibile delle attività istituzionali e commerciali costituisce un elemento probatorio rilevante, soprattutto quando evidenzia la non prevalenza delle attività commerciali.
- Per valutare la prevalenza possono assumere rilievo il valore delle prestazioni, l'ammontare delle entrate e dei redditi, nonché la consistenza delle immobilizzazioni riferibili alle diverse attività.
- L'onere di dimostrare la prevalenza dell'attività commerciale grava sull'Amministrazione finanziaria; in mancanza di tale prova, la riqualificazione fiscale dell'ente non è legittima.
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