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Sentenza

Sentenza del 22/02/2018 n. 1118 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Società cooperativa - Soggetto contribuente - Titolare licenza taxi - Soggetto contribuente - Lavoratore dipendente cooperativa - Qualifica imprenditore - Esclusione - Cessione licenza taxi - Cessione azienda - Pretesa assimilazione - Esclusione - Presunta plusvalenza - Assoggettamento tassazione - Esclusione - Illegittimità pretesa - Consegue

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa impositiva è stata ritenuta illegittima. La cessione della licenza taxi non è stata assimilata alla cessione d'azienda e non è stata riconosciuta alcuna plusvalenza imponibile, in quanto il titolare operava come dipendente della cooperativa e non come imprenditore autonomo.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la qualificazione della cessione della licenza taxi come cessione d'azienda o di un bene strumentale produttivo di plusvalenza imponibile. Pur essendo titolare della licenza, egli svolgeva l'attività come lavoratore dipendente della cooperativa e non come imprenditore autonomo. Di conseguenza, non poteva essergli attribuita una plusvalenza derivante dalla cessione della licenza al lavoratore subentrante, poiché mancava un'azienda autonoma riconducibile alla nozione civilistica di cui all'art. 2555 c.c.

Norme richiamate

  • Art. 9 della legge 15 gennaio 1992, n. 21

    La disciplina delle licenze taxi non consente, in assenza degli ulteriori elementi organizzativi e imprenditoriali, di considerare automaticamente la licenza come un'azienda o come un complesso aziendale produttivo di plusvalenza imponibile.

  • Art. 2555 del codice civile

    L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

    La cessione d'azienda presuppone l'esistenza di un complesso organizzato di beni riferibile a un imprenditore. La sola titolarità di una licenza taxi, quando l'attività è svolta come lavoratore dipendente di una cooperativa, non integra necessariamente tale presupposto.

Massime di principio

  • La titolarità formale di una licenza amministrativa non comporta automaticamente la qualifica di imprenditore: occorre verificare chi organizza e gestisce effettivamente l'attività economica.
  • La cessione di una licenza taxi non può essere trattata come cessione d'azienda se manca un complesso organizzato di beni e un'attività imprenditoriale autonoma del cedente.
  • Quando il titolare della licenza opera come dipendente di una cooperativa, la sua posizione lavorativa può escludere l'imputazione di una plusvalenza derivante dalla cessione della licenza, salvo la presenza di ulteriori elementi che dimostrino un'autonoma organizzazione aziendale.
  • Ai fini fiscali, l'assimilazione tra cessione di licenza e cessione d'azienda deve essere dimostrata concretamente dall'Amministrazione e non può fondarsi sulla sola titolarità della licenza.

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