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Ordinanza

Ordinanza n. 327/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600833

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di annullamento d’ufficio in autotutela degli atti di assunzione a tempo determinato del ricorrente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti con cui l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone ha disposto l’annullamento d’ufficio in autotutela dei suoi atti di assunzione a tempo determinato, chiedendone la sospensione cautelare. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma dà conto del pregiudizio allegato, consistente nella perdita delle retribuzioni e delle indennità connesse all’attività dirigenziale e in un danno all’immagine.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare sulla base di una cognizione sommaria, ritenendo insussistente il periculum in mora. Il pregiudizio patrimoniale derivante dalla perdita delle retribuzioni e delle indennità, nonché il danno all’immagine allegato, sono stati ritenuti suscettibili, ove ne ricorrano i presupposti, di ristoro per equivalente. L’ordinanza non contiene una valutazione espressa sul fumus boni iuris, precisando che la decisione cautelare è stata assunta esclusivamente sulla base del periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata esaminata e respinta per l’insussistenza del periculum in mora.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il pregiudizio patrimoniale derivante dalla perdita di retribuzioni e indennità può non integrare il periculum in mora quando sia suscettibile di ristoro per equivalente, ove ne ricorrano i presupposti.
  • Anche il danno all’immagine allegato in relazione a un provvedimento amministrativo può non giustificare la sospensione cautelare se, in ragione delle circostanze del caso, risulti astrattamente suscettibile di ristoro per equivalente.
  • La domanda cautelare può essere respinta sulla base della sola insussistenza del periculum in mora, senza una valutazione espressa del fumus boni iuris.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitarioTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareRisarcimento del danno da attività amministrativa

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