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Sentenza

Sentenza n. 1585/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento a) del provvedimento della Questura di -OMISSIS- del -OMISSIS- Cat. -OMISSIS- / -OMISSIS- notificato a mezzo pec in data 06/10/2022, relativo alla revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo n. -OMISSIS-rilasciato dalla stessa Questura al ricorrente in data 28/01/2014; b) della nota della Questura di -OMISSIS- del -OMISSIS- Cat. -OMISSIS- notificata in data 14/06/2022 recante la “comunicazione ai sensi degli artt. 7 - 8 – 9 – 10 e 10 bis Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modifiche – Preavviso di revoca.

Giustizia amministrativa202300025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, unitamente al preavviso di revoca

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, fondata su un giudizio di pericolosità sociale derivante da due condanne penali: una pena di due anni e otto mesi per partecipazione a un sodalizio dedito ai furti e alla commercializzazione di farmaci e una pena di quattro anni e quattro mesi per partecipazione a un sodalizio dedito al trasporto di migranti clandestini. Ha dedotto la violazione degli artt. 4, comma 3, 5, comma 5, 9, commi 4-7, e 22, comma 9, d.lgs. 286/1998, nonché eccesso di potere per travisamento, difetto di motivazione e istruttoria, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe desunto automaticamente la pericolosità dalle condanne, senza considerare che i reati non sarebbero ostativi, l'attività lavorativa svolta, l'inserimento sociale e i legami familiari con il padre. Ha inoltre contestato la mancata considerazione del reddito proprio e di quello del padre, presso il quale sarebbe stato affidato, e la violazione dell'art. 10 l. 241/1990 per omessa valutazione delle deduzioni presentate nel procedimento.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. La censura relativa alla violazione del contraddittorio procedimentale è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse e genericità, poiché il ricorrente non ha indicato quale concreto apporto difensivo avrebbe potuto orientare diversamente la decisione né quale lesione sostanziale del diritto di difesa sarebbe derivata dall'omessa valutazione delle deduzioni; in ogni caso, il giudice ha rilevato che il provvedimento dava conto della valutazione effettuata. Le censure di merito sono state ritenute infondate. Il giudizio di pericolosità richiesto per la revoca del permesso di lungo periodo non può fondarsi su automatismi derivanti dalle sole condanne, ma deve considerare anche la durata del soggiorno e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo. Nel caso concreto, la Questura ha valutato la particolare gravità e non occasionalità delle condotte, le due condanne a pene detentive complessivamente superiori a sette anni, l'assenza di attività lavorativa e di redditi sufficienti al sostentamento e i legami familiari, ritenuti recessivi rispetto alle esigenze di sicurezza e ordine pubblico. Il provvedimento è stato quindi ritenuto sorretto da istruttoria adeguata, motivazione sufficiente e iter logico ragionevole, senza travisamento o illogicità. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998

    il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato; nel valutare la pericolosità si tiene conto anche di eventuali condanne e della durata del soggiorno e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero

    La revoca del permesso di lungo periodo richiede un concreto giudizio di pericolosità sociale e non può essere disposta automaticamente per effetto di una condanna; l'Amministrazione deve ponderare anche durata del soggiorno e inserimento sociale, familiare e lavorativo.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Richiamato quale fondamento della valutazione complessiva della posizione dello straniero e dei suoi legami familiari e sociali.

  • art. 5, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998

    Richiamato dal provvedimento amministrativo quale ulteriore base della valutazione della pericolosità sociale.

  • art. 10 l. 241/1990

    La censura relativa all'omessa valutazione delle deduzioni procedimentali richiede l'indicazione di un concreto pregiudizio e dell'idoneità dell'apporto partecipativo a incidere sull'esito; in mancanza, è inammissibile per carenza di interesse.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione è sufficiente quando espone le circostanze concrete, la gravità delle condotte, la situazione reddituale e la ponderazione degli elementi di inserimento dello straniero.

  • art. 8 CEDU

    La valutazione della legittimità della revoca deve considerare, tra gli altri elementi, la natura e gravità dei reati, la durata del soggiorno, il tempo trascorso dai fatti, la condotta successiva e la situazione familiare.

Massime di principio

  • La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere fondata su un automatismo derivante dall'esistenza di condanne penali, ma richiede un giudizio concreto e motivato di pericolosità sociale.
  • Nel giudizio di pericolosità ai fini della revoca del permesso di lungo periodo l'Amministrazione deve ponderare, insieme alla natura e gravità dei reati e alle condanne, la durata del soggiorno e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
  • La particolare gravità e non occasionalità delle condotte criminali, unite a pene detentive elevate e all'assenza di redditi sufficienti, possono giustificare la prevalenza delle esigenze di ordine e sicurezza pubblica sui legami familiari e sull'inserimento sociale dello straniero, purché tali elementi siano concretamente considerati e motivati.
  • La censura di violazione della partecipazione procedimentale è inammissibile per carenza di interesse quando il ricorrente non indica quale apporto difensivo, se valutato, avrebbe potuto condurre a un diverso esito del procedimento né allega una concreta lesione delle proprie prerogative.
  • La motivazione del provvedimento di revoca è adeguata quando espone le circostanze penali rilevanti, la situazione lavorativa e reddituale e la ponderazione dei legami familiari, rendendo comprensibile la prevalenza dell'interesse pubblico alla sicurezza.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieLegami familiari e radicamentoDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentale

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