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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46493/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che lo aveva confermato nella condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale (con riduzione delle pene accessorie). Ha dedotto tre motivi: (1) violazione procedurale per mancato rinvio e impossibilità di partecipare oralmente all'udienza a causa della recrudescenza della pandemia e per mancata valutazione dell'istanza di rinvio, in relazione all'art. 23 d.l. n.149/2020 e art.178 c.p.p.; (2) vizio di motivazione e travisamento della prova relativamente alla qualificazione di distrazione di beni (beni e merci contabilizzati e mai rinvenuti), con contestuale critica all'uso delle dichiarazioni rese in sede d'inventario; (3) mancata e carente motivazione sull'applicazione della recidiva e sull'effetto prescrizionale del reato, nonché errore nel calcolo del tempo necessario a prescrivere.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura: la normativa emergenziale (art.23 d.l. 149/2020) richiede la richiesta della trattazione orale entro quindici giorni antecedenti l'udienza; non essendovi stata tale tempestiva richiesta la trattazione scritta era legittima e irrilevante il mutamento del difensore intervenuto successivamente. Sul secondo motivo ha ritenuto che le censure non contrastassero le argomentazioni della sentenza impugnata e che la valutazione sulla presenza dei beni nel patrimonio della V.M.D. e sulle risultanze peritali fosse rimessa al giudice di merito e sufficientemente motivata. Sul terzo motivo (recidiva/prescrizione) ha escluso l'esame perché la questione non era stata tempestivamente dedotta nel primo ricorso e la sentenza rescindente aveva già considerato la recidiva. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23 d.l. 9 novembre 2020, n. 149 (norme emergenziali sulla trattazione delle udienze)

    Stabilisce che la richiesta di trattazione orale deve essere presentata entro quindici giorni liberi antecedenti l'udienza; in mancanza si procede con le conclusioni scritte secondo i termini stabiliti. La Corte ha interpretato tale disciplina in senso perentorio: l'assenza della richiesta nei termini impedisce la riapertura successiva della scelta della modalità di trattazione, anche in caso di mutamento del difensore.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiama le garanzie della difesa in udienza; la Corte ha ritenuto che la disciplina emergenziale non abbia violato il diritto di difesa quando le parti non hanno esercitato tempestivamente la facoltà di richiesta di trattazione orale.

  • r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216, quarto comma (legge fallimentare)

    Norma che disciplina le pene accessorie in materia fallimentare; nella vicenda la Corte d'appello aveva ridotto le pene accessorie ai sensi di tale disposizione.

  • art. 99 cod. pen.

    Riguarda la recidiva e l'aumento delle pene; la Corte ha ritenuto che la doglianza sulla recidiva non potesse essere esaminata in cassazione perché non tempestivamente dedotta nel primo ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali in caso di ricorso inammissibile; applicata per liquidare le spese e, per colpa nell'impugnazione, anche una somma a favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In regime di norme emergenziali (es. art. 23 d.l. 149/2020) la richiesta di trattazione orale è perentoria: non richiesta entro i termini stabiliti si procede con trattazione scritta e la scelta non può essere modificata successivamente per semplici impedimenti sopravvenuti.
  • Il mutamento o la revoca del difensore, essendo atto volontario dell'imputato, non sospende né riapre termini processuali perentori stabiliti a pena di decadenza.
  • Le censure sulla valutazione di merito (vizio di motivazione o travisamento della prova) devono confrontarsi puntualmente con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; la cassazione non sostituisce il giudice di fatto quando la decisione si fonda su valutazioni probatorie non manifestamente illogiche.
  • Questioni rilevanti come la recidiva o la contestazione della prescrizione vanno dedotte tempestivamente nelle fasi processuali opportune; la mancata tempestiva deduzione può precluderne l'esame in sede di impugnazione successiva.
  • La Corte applica la disciplina emergenziale contemperando il diritto di difesa con esigenze di salute pubblica e la necessità di regole certe sulle modalità di trattazione.

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