Cassazione Civile, Ordinanza n. 14532/2024 del 24/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società concedente aveva chiesto l'insinuazione al passivo per euro 54.085,50 nell'ambito del fallimento dell'utilizzatrice, deducendo che il credito derivasse da un contratto di locazione finanziaria di un'autovettura di lusso stipulato nel 2012. Secondo la ricorrente, l'utilizzatrice aveva cessato di pagare i canoni dal febbraio 2014; la concedente aveva quindi dichiarato la risoluzione del contratto e, dopo aver riottenuto il bene, lo aveva rivenduto. In sede di domanda aveva chiesto l'ammissione dei canoni scaduti, di quelli a scadere e delle spese. Il tribunale aveva però respinto l'opposizione allo stato passivo, ritenendo che: il rapporto, per la sua struttura, fosse un leasing traslativo; la disciplina applicabile fosse quella dell'art. 1526 c.c., non quella dell'art. 72 quater l. fall.; le domande fondate sugli artt. 1526 c.c. o 1453 c.c. fossero state formulate tardivamente solo in opposizione; e che, pertanto, non potessero essere accolte le pretese di ammissione dei canoni secondo la disciplina fallimentare invocata. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 72 quater l. fall., sostenendo che tale norma dovesse applicarsi anche ai leasing risolti prima del fallimento; 2) violazione della l. n. 124/2017, dell'art. 56 l. fall. e dell'art. 1526 c.c., censurando sia la qualificazione del contratto come leasing traslativo, sia il mancato calcolo dell'equo compenso e del risarcimento del danno e la mancata considerazione della compensazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure sull'applicabilità dell'art. 72 quater l. fall. e della l. n. 124/2017 fossero inammissibili perché contrastavano con un principio già chiarito dalle Sezioni Unite: la disciplina introdotta dalla l. n. 124/2017 non ha efficacia retroattiva e, per i contratti risolti prima della sua entrata in vigore, resta ferma la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con applicazione analogica dell'art. 1526 c.c. al leasing traslativo, anche se seguito dal fallimento dell'utilizzatore. Ha inoltre ritenuto inammissibili le doglianze sulla qualificazione del contratto perché non investivano la ratio decidendi del decreto impugnato, che aveva fondato il rigetto anche sulla tardività delle domande nuove formulate solo in opposizione; inoltre, la richiesta relativa all'equo compenso e alla compensazione è stata giudicata inammissibile per difetto di autosufficienza. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata per la mancata difesa dell'intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 98 l. fall.
Richiamato come base dell'opposizione allo stato passivo.
art. 99 l. fall.
Richiamato come base dell'opposizione allo stato passivo.
art. 72 quater l. fall.
La Corte ribadisce che non si applica retroattivamente ai contratti di leasing risolti prima dell'entrata in vigore della l. n. 124/2017 e non è applicabile analogicamente al leasing traslativo risolto prima del fallimento.
art. 1526 c.c.
Per il leasing traslativo risolto per inadempimento prima del fallimento continua ad applicarsi in via analogica; la disciplina è considerata inderogabile e comporta restituzione delle rate, equo compenso per l'uso del bene e risarcimento del danno secondo i presupposti di legge.
art. 1418 c.c.
Richiamato dal giudice di merito per affermare che una pattuizione incompatibile con la disciplina inderogabile dell'art. 1526 c.c. sarebbe nulla.
art. 1453 c.c.
Indicata come disciplina generale della risoluzione contrattuale per il leasing di godimento.
art. 1, commi 136-140, l. n. 124/2017
Le Sezioni Unite hanno chiarito che la disciplina ivi introdotta non ha effetti retroattivi; il comma 138 opera solo per risoluzioni successive all'entrata in vigore della legge.
art. 56 l. fall.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla compensazione e alle conseguenze dell'insinuazione al passivo.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma del vizio dedotto in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360bis c.p.c.
Usato come base della declaratoria di inammissibilità delle censure già coperte da un consolidato indirizzo delle Sezioni Unite.
Massime di principio
- La disciplina speciale introdotta per il leasing finanziario dalla l. n. 124/2017 non si applica retroattivamente ai contratti la cui risoluzione si sia verificata prima della sua entrata in vigore.
- Per i contratti di leasing risolti prima della riforma permane la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo; a quest'ultimo si applica in via analogica l'art. 1526 c.c., anche se il fallimento dell'utilizzatore intervenga dopo la risoluzione.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo non possono essere introdotte per la prima volta domande fondate su un diverso titolo giuridico rispetto a quello posto a base della domanda di insinuazione originaria.
- In cassazione è inammissibile la censura che non si confronti con la ratio decidendi della decisione impugnata, specie quando il rigetto dipenda anche da una autonoma ragione di tardività delle domande.
- È inammissibile per difetto di autosufficienza la doglianza che invochi una compensazione o altra eccezione senza riportarne in modo preciso il contenuto necessario a consentirne il controllo di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14520/2024 del 24/05/2024
- ordinanza_civile · 24 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14521/2024 del 24/05/2024
- ordinanza_civile · 24 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14522/2024 del 24/05/2024
- ordinanza_civile · 24 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14525/2024 del 24/05/2024
- ordinanza_civile · 24 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14527/2024 del 24/05/2024
- ordinanza_civile · 24 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14529/2024 del 24/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →