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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15708/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del 28/07/2022 che aveva confermato la misura cautelare per i delitti di tentata estorsione aggravata da finalità di agevolazione mafiosa (capi 82 e 83). Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che le espressioni attribuitegli erano neutre e non minacciose, che non emergeva la volontà di agevolare il sodalizio mafioso né di rafforzare la volontà estorsiva altrui, e che le esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) non erano concretamente dimostrate. Inoltre lamenta che il Tribunale avrebbe travisato i fatti, rielaborando elementi di mera conversazione come indizi di partecipazione al conato estorsivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e consistenti in una richiesta di diverso apprezzamento di fatti già valutati congruamente dal giudice del merito. Il giudice ha confermato che la valutazione della gravità indiziaria è fondata sulle dichiarazioni delle persone offese e sulla funzione di mediazione svolta dal ricorrente tra estorsore e vittima. È stata riconosciuta l'aggravante del metodo mafioso in ragione delle modalità contestuali e della percezione del pericolo da parte degli offesi. Sono state ritenute sussistenti le esigenze cautelari, ivi inclusa la concreta possibilità di reiterazione del reato; la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3 c.p.p.) non è stata superata dalle allegazioni difensive. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Si segnala che, nel corso del procedimento, la custodia cautelare in carcere era stata sostituita con gli arresti domiciliari, informazione rappresentata in udienza ma non idonea a mutare l'esito della declaratoria di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale che disciplina la rappresentazione sintetica dei motivi nelle impugnazioni; usata per ricapitolare i motivi di ricorso in sede di cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, inosservanza di norme processuali, vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto che le censure sollevate non evidenziassero vizi idonei a prospettare questioni di diritto rilevanti, essendo questioni di merito già adeguatamente motivate dal giudice del riesame.

  • art. 274 c.p.p.

    Dispositivo che riguarda i presupposti della custodia cautelare (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione). La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la sussistenza dei pericula libertatis, in particolare il pericolo di reiterazione.

  • art. 273 c.p.p.

    Regola della valutazione della gravità indiziaria nella fase cautelare; la Corte ha ritenuto che il giudice del merito abbia applicato correttamente i criteri di valutazione cautelare risultanti da detta norma.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    Presunzione relativa dell'esistenza delle esigenze cautelari. La Corte ha constatato che tale presunzione non è stata vinta dalle allegazioni difensive e ha quindi ritenuto giustificata la misura cautelare.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina la condanna alle spese del procedimento in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 3-bis c.p.

    Richiamato nel contesto dell'aggravante per finalità di agevolazione mafiosa; la Corte lo utilizza come riferimento dottrinario/ordinamentale per sottolineare la funzione della norma volta a sanzionare più gravemente la finalità di favorire consorterie mafiose.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 2, n. 11453 del 17/02/2016 (Rv. 267124)

    Precedente richiamato per affermare che la riferibilità della condotta all'aggravante per metodo mafioso si valuta sulla idoneità concreta ed ex ante della condotta a conseguire lo scopo, indipendentemente dal fatto che la vittima abbia denunciato o resistito alle pressioni.

Massime di principio

  • La Corte di legittimità non riesamina i fatti in termini di nuovo apprezzamento: i ricorsi che chiedono una diversa valutazione probatoria sono spesso inammissibili se la motivazione del giudice di merito è congrua e non manifestamente illogica.
  • La trasformazione di frasi apparentemente 'neutre' in elementi indiziari è consentita quando il contesto e la percezione delle vittime rendono plausibile una funzione di mediazione o di agevolazione di un proposito estorsivo.
  • La qualificazione dell'aggravante "metodo mafioso" si fonda anche sulla percezione soggettiva degli offesi e sul contesto territoriale e relazionale, valutando l'idoneità ex ante della condotta a rafforzare l'azione della consorteria.
  • Per le misure cautelari valgono criteri rigorosi di motivazione: è sufficiente che il giudice dimostri, con elementi logici e congrui, la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (incluso il pericolo di reiterazione); la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari può essere difficile da superare con mere affermazioni difensive generiche.
  • La mera dichiarazione di estraneità del sospettato, senza elementi concreti di smentita, ha scarsa efficacia contro una motivazione che integra e spiega il contributo causale del soggetto al reato altrui.
  • La circostanza che la vittima abbia denunciato non esclude in astratto la sussistenza dell'aggravante mafiosa: si valuta l'idoneità della condotta a produrre il risultato, non l'effetto concreto e finale nella singola vicenda.

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