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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35461/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del riesame che ha confermato il sequestro preventivo disposto dal GIP (somma di 210.000 euro, orologi Rolex, altri beni di pregio, apparecchiature elettroniche e informatiche). Essi contestano la fondatezza del sequestro sostenendo che le operazioni erano svolte tramite la Trustcom Financial UAB, istituto di moneta elettronica lituano regolarmente autorizzato (licenza della Banca di Lituania) e operativo in libera prestazione di servizi in UE, per cui andrebbe escluso il fumus del reato (art. 55, commi 1 e 2, richiamato) e che le operazioni sarebbero state comunicate alle autorità lituane; lamentano inoltre che il Tribunale non abbia tenuto conto della documentazione difensiva (documento in lingua straniera poi tradotto).

La decisione

La Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Richiama il principio (art. 325 c.p.p.) per cui il ricorso per cassazione contro le ordinanze di riesame è ammesso solo per violazione di legge e non per vizi meramente logici della motivazione. Il Collegio rileva che il Tribunale aveva documentato la revoca della licenza della Trustconn/Trustcom Financial UAB da parte della Banca centrale lituana prima del decreto di sequestro, e aveva motivato l'esistenza di sinergie con altre compagini prive di legittimità. Inoltre il documento in lingua straniera prodotto dai difensori era privo di data e la traduzione è successiva al provvedimento impugnato e non poteva essere presa in considerazione in questa sede. Il provvedimento di sequestro è stato ritenuto comunque sorretto da elementi autonomi idonei a far emergere il fumus desumibile da: possesso ingiustificato di oltre 200.000 euro, possesso di orologi e beni di pregio non giustificati, uso di apparecchiature per schermare intercettazioni, possesso di timbri contraffatti e condotte connotate anche da evasione fiscale. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Il ricorso per cassazione contro le ordinanze di riesame avverso misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge; non è rimedio per i vizi della motivazione salvo che la motivazione sia radicalmente carente (errors in iudicando od in procedendo).

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare i limiti dei motivi censurabili in cassazione: non sono tipicamente rilevabili i semplici vizi logici della motivazione, se non nei casi in cui la motivazione sia del tutto carente o irragionevole.

  • D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 3, comma 2

    La difesa invocava l'esclusione di obblighi/illegittimità della qualificazione in base alla normativa sul controllo degli intermediari (riferita alla natura di istituto di moneta elettronica lituano); il Collegio osserva che tale censura non regge alla luce della revoca della licenza dalla Banca di Lituania e degli altri elementi di fatto.

  • art. 55, commi 1 e 2 (del decreto richiamato in ricorso)

    Norma richiamata dai ricorrenti in ordine al fumus del reato di riciclaggio; il Collegio ritiene comunque sussistente il fumus alla luce degli elementi materiali indicati nel provvedimento impugnato, indipendentemente dalla presunta regolarità degli intermediari esteri.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame è ammissibile soltanto per violazione di legge: non costituiscono normalmente motivo di cassazione i meri vizi della motivazione, salvo che essa sia totalmente carente o irragionevole.
  • La prova della regolarità di un intermediario estero (licenza, comunicazioni ad autorità straniere) deve essere documentata tempestivamente e con documenti validi (datati e tradotti se necessario); documenti stranieri prodotti tardivamente o senza data possono non essere valorizzati in sede di impugnazione cautelare.
  • Il sequestro preventivo può essere confermato anche se parte della difesa punta a motivi giuridici sulla legittimità dell'operatore estero, quando sussistono elementi oggettivi autonomi che indicano il fumus commissi delicti (ingenti somme di denaro occultate, beni di lusso non giustificati, apparecchiature per eludere intercettazioni, timbri contraffatti, condotte evasive).
  • In situazioni analoghe è fondamentale produrre prove concrete e tempestive della regolarità delle operazioni e dello stato giuridico della società estera (licenze, provvedimenti ufficiali, traduzioni asseverate), preferibilmente già nella fase cautelare, altrimenti tali elementi potrebbero non essere considerati.
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta conseguenze economiche (spese processuali e ammenda); dunque occorre valutare con attenzione la fondatezza formale del ricorso prima di proporlo.

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