Sentenza n. 872/2026 - Milano, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 5809/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 23/12/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 5809/2024, relativa al pagamento della carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 5809/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero. La pronuncia aveva condannato il Ministero a corrispondere, a titolo di carta docente, 500 euro per ciascuno degli anni scolastici dal 2019/2020 al 2024/2025, per complessivi 3.000 euro. Poiché l'Amministrazione non aveva adempiuto, la ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, il pagamento del capitale e degli interessi legali, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il TAR ha rilevato che il titolo giudiziale era idoneo all'ottemperanza, che l'inadempimento non era adeguatamente contestato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto per le amministrazioni statali prima dell'avvio del recupero coattivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in base al titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori, gli oneri di registrazione, le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza e gli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso, da calcolare secondo legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del credito e che i conteggi della creditrice non vincolano definitivamente l'Amministrazione: capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi devono essere verificati alla luce del titolo e degli artt. 1283 e seguenti c.c. Per l'eventuale perdurante inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire entro i successivi 120 giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività istituzionale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, quando l'Amministrazione non vi abbia dato esecuzione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Le amministrazioni statali dispongono di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per adempiere alle condanne pecuniarie, prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo.
artt. 1282 e seguenti c.c.
La misura e la decorrenza degli interessi dovuti devono essere determinate in base al titolo giudiziale e alle disposizioni del codice civile; i conteggi della parte privata non vincolano definitivamente l'Amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Le spese processuali possono essere distratte in favore dei difensori che si dichiarino antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Disposizioni applicate per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo e per il rinvio alle norme del codice di procedura civile.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario ha funzione esecutiva e non costitutiva: il giudice amministrativo deve assicurare il soddisfacimento del diritto già accertato dal titolo, senza ridefinirne autonomamente l'an debeatur.
- Quando l'Amministrazione statale non esegue una sentenza pecuniaria passata in giudicato e notificata, l'azione di ottemperanza può essere proposta dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
- L'ordine di pagamento in sede di ottemperanza deve riferirsi alle somme risultanti dal titolo, al netto degli eventuali pagamenti già effettuati, ma i conteggi della parte creditrice non sono vincolanti quanto alla determinazione finale del capitale residuo e degli interessi.
- La nomina preventiva di un commissario ad acta è ammissibile per assicurare l'effettività dell'ottemperanza, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione e all'iniziativa del creditore.
- Il commissario ad acta non ha diritto a un compenso quando l'attività di esecuzione del giudicato rientra nei suoi compiti istituzionali.
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