Sentenza del 13/12/2016 n. 2179 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Atti, notificazioni e comunicazioni - Impresa fallita - Soggetto al quale devono essere effettuate le notifiche e le comunicazioni - E' il curatore del fallimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notificazione del PVC effettuata al fallito e non al curatore fallimentare è stata ritenuta arbitraria e illegittima. Dopo la dichiarazione di fallimento, gli atti e le comunicazioni relativi ai rapporti dell'impresa devono essere notificati al curatore, così da garantirgli una conoscenza rituale e tempestiva.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la validità della notificazione di un processo verbale di constatazione (PVC) della Guardia di finanza effettuata dopo la dichiarazione di fallimento direttamente all'impresa fallita, anziché al curatore fallimentare. Il curatore, in quanto titolare della gestione dell'insieme dei rapporti giuridici e patrimoniali dell'impresa fallita, deve ricevere gli atti concernenti il fallimento per poter esercitare correttamente la propria funzione pubblicistica.
Massime di principio
- Dopo la dichiarazione di fallimento, le notifiche e comunicazioni relative ai rapporti dell'impresa devono essere indirizzate al curatore fallimentare, quale soggetto deputato alla gestione della procedura.
- La notifica direttamente all'impresa fallita non è normalmente idonea quando l'atto riguarda rapporti compresi nella gestione fallimentare; tale notificazione può essere dichiarata illegittima.
- La conoscenza effettiva dell'atto da parte del fallito non sostituisce necessariamente la notifica rituale al curatore, perché quest'ultimo deve poter esercitare tempestivamente le proprie funzioni.
- In situazioni analoghe occorre verificare la data della dichiarazione di fallimento, l'oggetto dell'atto e il soggetto destinatario formalmente individuato dalla disciplina della procedura concorsuale.
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