Cassazione Civile, Ordinanza n. 34942/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (giudice)
La controversia
Un soggetto, in proprio e quale legale rappresentante di una ditta, aveva proposto opposizione davanti al Tribunale di Catania contro un'ordinanza-ingiunzione emessa dall'INPS per il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, in violazione della normativa speciale in materia di omissioni contributive. Il Tribunale adito aveva ritenuto la propria incompetenza territoriale e aveva indicato come competente il Tribunale di Caltagirone, valorizzando il territorio in cui sarebbe ricaduta la sede INPS operativamente collegata all'impresa. Riassunta la causa, il Tribunale di Caltagirone ha sollevato regolamento di competenza d'ufficio sostenendo, invece, che la competenza spettasse al Tribunale di Catania, quale giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente che ha emesso il provvedimento, secondo il richiamo agli artt. 442 e ss. c.p.c. operato dalla disciplina dell'opposizione a ordinanza-ingiunzione in materia previdenziale. Il remittente ha inoltre richiamato l'art. 6 del d.lgs. 150/2011, l'art. 1182, comma 3, c.c. e la normativa sulle opposizioni a sanzioni amministrative, per sostenere che il pagamento doveva essere eseguito presso l'ufficio INPS che aveva contestato l'illecito e irrogato la sanzione. Le parti non hanno svolto difese nel procedimento di regolamento.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza d'ufficio e ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Catania. Ha ritenuto che l'opposizione riguardasse obblighi dei datori di lavoro e sanzioni per il loro inadempimento, con conseguente applicazione del criterio speciale di competenza del giudice del lavoro del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente, previsto dall'art. 444, comma 3, c.p.c., richiamato dall'art. 35 della l. n. 689/1981 tramite il rinvio agli artt. 442 e ss. c.p.c. La Corte ha chiarito che si tratta di competenza speciale inderogabile e che rileva l'ufficio INPS che ha effettuato la contestazione, emesso l'ordinanza-ingiunzione e irrogato le sanzioni, cioè quello di Catania; la sede INPS di Caltagirone è stata qualificata come mera sede operativa priva di poteri di gestione esterna, dunque non legittimata a ricevere i contributi né a pretenderne il pagamento. Non è stato adottato alcun provvedimento sulle spese, trattandosi di regolamento d'ufficio.
Norme richiamate
art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463/1983 conv. con L. n. 638/1983
come sostituito dall'art. 3, comma 6, d.lgs. n. 8/2016
norma sostanziale che sanziona il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori.
art. 45 c.p.c.
richiamato come base del regolamento di competenza d'ufficio.
art. 47 c.p.c.
richiamato per la proposizione e trattazione del regolamento di competenza d'ufficio.
art. 444, comma 3, c.p.c.
individua la competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente; la Corte lo considera criterio speciale inderogabile.
artt. 442 e ss. c.p.c.
richiamati dalla disciplina speciale per l'opposizione in materia previdenziale e assistenziale.
art. 35, L. n. 689/1981
rinvia alla disciplina delle opposizioni davanti al giudice del lavoro individuato ai sensi degli artt. 442 e ss. c.p.c.
art. 6, d.lgs. n. 150/2011
richiamato dal giudice remittente per la proposizione dell'opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.
art. 1182, comma 3, c.c.
richiamato dal giudice remittente come criterio che collega l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria al domicilio del creditore/ufficio INPS legittimato a ricevere i contributi.
Massime di principio
- Nelle opposizioni a ordinanza-ingiunzione relative a obblighi contributivi dei datori di lavoro e alle sanzioni per il loro inadempimento, la competenza territoriale appartiene al tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente che ha emesso il provvedimento.
- Il criterio di competenza previsto dall'art. 444, comma 3, c.p.c., richiamato dalla disciplina speciale previdenziale, ha natura speciale e inderogabile.
- Ai fini dell'individuazione del giudice competente rileva l'ufficio INPS che ha concretamente svolto la contestazione, emesso l'ordinanza-ingiunzione e irrogato la sanzione, cioè l'ufficio dotato di potere di gestione esterna; una mera sede operativa priva di tale potere non è idonea a radicare la competenza.
- La regola di competenza segue il luogo dell'ufficio dell'ente legittimato a ricevere il pagamento o a pretenderlo, non il semplice luogo in cui l'impresa ha la propria sede o in cui è presente una struttura periferica senza poteri esterni.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 30 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34885/2024 del 30/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 30 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34886/2024 del 30/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 30 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34887/2024 del 30/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 30 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34891/2024 del 30/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 30 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34893/2024 del 30/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 30 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34894/2024 del 30/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →