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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30292/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente originario aveva chiesto il rimborso dell’IRPEF versata sulla liquidazione in capitale di somme provenienti dal Fondo di previdenza complementare aziendale FONDENEL, limitatamente alla parte ritenuta eccedente l’aliquota del 12,5%. La controversia verteva sulla qualificazione fiscale di tali somme: gli eredi sostenevano che una parte costituisse "rendimento" assoggettabile alla tassazione più favorevole prevista per i capitali di natura assicurativa/capitalizzativa; l’Agenzia negava il rimborso, affermando che la CTR in sede di rinvio aveva violato il principio di diritto fissato dalla Cassazione e che i documenti prodotti (certificazione ENEL e perizia attuariale) non dimostravano un effettivo rendimento netto derivante dall’investimento sul mercato del capitale accantonato. I motivi di ricorso denunciavano, in sintesi, violazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c. per inosservanza del vincolo del giudice di rinvio e violazione/falsa applicazione della normativa fiscale richiamata, oltre che dell’art. 2697 c.c. sul riparto dell’onere probatorio.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto che la CTR, nel giudizio di rinvio, si fosse discostata dal principio di diritto già fissato dalla Cassazione e consolidato in materia: l’aliquota del 12,5% si applica solo alle somme che rappresentano il rendimento netto effettivamente derivante dall’investimento sul mercato del capitale accantonato, e tale rendimento deve essere provato dal contribuente. La certificazione ENEL e la perizia attuariale non sono state considerate prove idonee, perché non dimostrano un concreto impiego sul mercato degli accantonamenti ma si basano su calcoli attuariali o su dati riferiti all’intero patrimonio societario. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha respinto l’originaria domanda di rimborso. Le spese sono state poste a carico dei controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato il parametro formale di censura per violazione di legge dedotto dall’Agenzia

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; la sua violazione comporta cassazione della sentenza

  • art. 13, d.lgs. n. 124 del 1993

    richiamato quale norma del sistema dei fondi pensione complementari, ma la decisione si concentra sul regime fiscale delle somme erogate

  • art. 1 TUIR

    richiamato nel quadro normativo della tassazione dei redditi

  • art. 16 l. n. 482 del 1985

    richiamato dalla parte ricorrente nel complesso delle norme fiscali dedotte

  • art. 17 l. n. 482 del 1985

    richiamato dalla parte ricorrente nel complesso delle norme fiscali dedotte

  • art. 42 l. n. 482 del 1985

    richiamato dalla parte ricorrente nel complesso delle norme fiscali dedotte

  • art. 2697 c.c.

    la prova del rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato del fondo grava sul contribuente che chiede il rimborso

  • art. 6 l. n. 482 del 1985

    prevede l’aliquota del 12,5% sulle somme costituenti rendimento netto derivante dall’effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato

  • art. 41 TUIR

    richiamato come base dell’equiparazione tra capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione

Massime di principio

  • Nel regime fiscale dei fondi di previdenza complementare aziendale, la tassazione più favorevole del 12,5% non si applica indistintamente a tutte le somme liquidate, ma solo alla componente qualificabile come rendimento netto effettivamente prodotto dall’investimento sul mercato del capitale accantonato.
  • Il rendimento agevolabile va identificato in base a un concreto impiego degli accantonamenti sul mercato; non bastano criteri di calcolo attuariale, riserve matematiche o parametri riferiti in via generale al patrimonio del datore di lavoro o del fondo.
  • Il contribuente che domanda il rimborso ha l’onere di provare, quale attore sostanziale, sia l’esistenza sia l’ammontare del rendimento netto agevolabile.
  • Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto fissato dalla Cassazione; la sua decisione è cassabile se valorizza una diversa qualificazione del rapporto o utilizza prove non idonee a dimostrare il rendimento netto richiesto dal diritto vivente.
  • La documentazione interna del datore di lavoro o del fondo è insufficiente se non esplicita i criteri concreti di quantificazione della voce rendimento e non chiarisce l’effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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