Sentenza n. 1454/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato in ordine alla richiesta del 18/10/2025 di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del visto per motivi di studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulla richiesta di appuntamento del 18 ottobre 2025 per la formalizzazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso avverso il silenzio serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dalla competente Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta del 18 ottobre 2025 di ottenere un appuntamento per formalizzare la domanda di visto d'ingresso in Italia per motivi di studio. Nelle more del giudizio, l'Ambasciata ha convocato il ricorrente per la formalizzazione dell'istanza, determinando l'avvio del relativo procedimento amministrativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'Amministrazione, nelle more del giudizio, aveva dato seguito alla richiesta convocando il ricorrente per formalizzare l'istanza di visto e avviando il relativo procedimento. Le spese di lite sono state compensate. Il Tribunale ha tuttavia disposto il rimborso al ricorrente del contributo unificato, ove versato, in considerazione della ragionevolezza del termine entro cui la Rappresentanza diplomatica aveva riscontrato positivamente la richiesta. È stata ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Massime di principio
- La convocazione dell'interessato da parte dell'autorità diplomatica per formalizzare la domanda di visto e l'avvio del relativo procedimento, intervenuti nelle more del giudizio promosso contro il silenzio, fanno venir meno l'interesse alla decisione sull'azione avverso il silenzio e comportano la cessazione della materia del contendere.
- Quando l'Amministrazione soddisfa nelle more del giudizio la pretesa sostanziale azionata mediante ricorso contro il silenzio, il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere, compensando le spese e disponendo il rimborso del contributo unificato ove il positivo riscontro amministrativo sia intervenuto entro un termine ragionevole.
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