Cassazione Penale, Sentenza n. 4779/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale impugnava l'ordinanza dell'8/11/2021 della Corte di appello di Catanzaro (giudice dell'esecuzione) che aveva dichiarato non luogo a provvedere rispetto alla richiesta di determinazione del periodo di isolamento diurno ex art.72, comma 2, c.p. per Vulcano, il quale risultava condannato all'ergastolo e a ulteriore pena di anni 8 e mesi 6. Il giudice dell'esecuzione aveva motivato il non luogo a procedere con l'impossibilità di notificare gli atti poiché il condannato si era reso irreperibile dal 2006 e il giudice riteneva di non potere proseguire per mancanza dei rituali avvisi. Il PG contestava l'erronea applicazione delle norme di riferimento (artt.72 c.p., 125, 159 e ss., 665 c.p.p.) e la mancata adozione delle procedure previste per l'esecuzione (decreto di irreperibilità e notificazioni al difensore d'ufficio secondo l'art.665 c.p.p.), chiedendo che la Corte avesse preso atto dell'irreperibilità e proceduto con le notifiche e la valutazione dell'applicazione dell'isolamento diurno.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha ricordato il principio di competenza funzionale del giudice dell'esecuzione (competente è il giudice che ha emesso l'ultimo provvedimento irrevocabile) e ha ritenuto che la Corte di appello di Catanzaro fosse competente a decidere. Ha censurato la mancata motivazione relativa all'impossibilità di attivare la procedura ex art.665 c.p.p. e ha precisato che nel procedimento di esecuzione non si applicano le norme sull'assenza previste per il giudizio di cognizione (artt.420 e ss.), dovendosi invece procedere con il decreto di irreperibilità e le notifiche al difensore d'ufficio. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro.
Norme richiamate
art. 72 cod. pen.
Riferimento alla disposizione che disciplina, tra l'altro, l'isolamento diurno come modalità di esecuzione della pena; la Corte ha ritenuto che, avendo sussistenti i presupposti sostanziali, si dovessero seguire le procedure di esecuzione e valutare l'applicazione della misura, anziché dichiarare il non luogo a procedere per mera irreperibilità dell'imputato.
art. 125 cod. pen.
Norma richiamata tra le disposizioni rilevanti al tema dell'esecuzione della pena; la sentenza non approfondisce una specifica interpretazione autonoma di questa norma ma la include tra le disposizioni da considerare nel procedimento esecutivo.
art. 159 cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato l'art.159 (e ss.) c.p.p. per evidenziare che, nel caso di irreperibilità del condannato, il giudice dell'esecuzione deve prenderne atto e attivare le conseguenti formalità processuali, anziché dichiarare non luogo a procedere senza tentare la procedura di esecuzione prevista.
art. 665 cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto valutare la possibilità di procedere ai sensi dell'art.665 c.p.p. (anche richiamando il comma 4), ossia emettere il decreto di irreperibilità e disporre le notifiche necessarie, in particolare al difensore d'ufficio, prima di dichiarare il non luogo a procedere.
art. 420 e ss. cod. proc. pen.
La Corte ha chiarito che le disposizioni sull'assenza (art.420 e ss.) pertinenti al giudizio di cognizione non sono applicabili al procedimento di esecuzione, perché quest'ultimo verte su vicende successive al giudicato e non sulla verifica dell'effettiva conoscenza dell'accusa; pertanto non può giustificare la sospensione o l'interruzione del procedimento esecutivo.
art. 420 quater cod. proc. pen.
Citata per spiegare il differente regime dell'assenza nei procedimenti di cognizione; la Corte ha ritenuto inapplicabile la sospensione prevista per l'udienza preliminare nel contesto dell'esecuzione penale.
Massime di principio
- La competenza del giudice dell'esecuzione, quando sono pendenti provvedimenti esecutivi multipli, spetta al giudice che ha emesso l'ultimo provvedimento irrevocabile: dunque verificare quale sia l'ultimo titolo divenuto irrevocabile prima di dichiarare incompetenza.
- L'irreperibilità del condannato non determina automaticamente il non luogo a procedere: il giudice dell'esecuzione deve valutare e motivare l'impossibilità di attivare le procedure previste (decreto di irreperibilità, notifiche) ex art.665 c.p.p. prima di sospendere o chiudere il procedimento.
- Le norme sulla 'assenza' del procedimento di cognizione (artt.420 e ss. c.p.p.) non si applicano automaticamente al procedimento di esecuzione; l'esecuzione procede sul presupposto del giudicato già formato e della previa conoscenza o della rinuncia ai rimedi da parte del condannato.
- Se il condannato è irreperibile, il corretto iter è adottare il decreto di irreperibilità e notificare gli avvisi e gli atti al difensore d'ufficio, consentendo così la regolare trattazione dell'esecuzione anche in assenza del condannato.
- Il giudice dell'esecuzione deve fornire motivazione specifica quando dichiara l'impossibilità di proseguire per difficoltà di notifica: una motivazione generica di irreperibilità è insufficiente e può essere censurata in sede di legittimità.
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