Sentenza n. 952/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS-/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Busto Arsizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto al ricorrente euro 1.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Busto Arsizio, notificata e munita dell'attestazione del passaggio in giudicato. La pronuncia aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, la somma complessiva di euro 1.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Il Ministero non aveva adempiuto. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando l'adempimento entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il pagamento deve comprendere le somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, gli accessori di legge, gli oneri di registrazione, esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza, nonché gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudizio di ottemperanza non determina costitutivamente il credito e l'importo indicato dal creditore non vincola definitivamente l'amministrazione, che deve verificarne capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi ai sensi degli artt. 1283 e seguenti c.c. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 era decorso, rendendo procedibile il recupero coattivo. La domanda di astreinte è stata respinta: in ragione dell'esiguità del debito, la penalità sarebbe manifestamente iniqua o comunque eccessivamente afflittiva. È stato nominato, per l'eventuale inerzia successiva, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e con termine di 120 giorni per l'esecuzione; non è stato riconosciuto alcun compenso commissariale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di disporre penalità di mora, ma ne esclude l'applicazione quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative; nel caso concreto l'esiguità del debito rendeva l'astreinte eccessivamente afflittiva.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Riconosce l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni
Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici dispongono di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giudiziari di pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio dell'azione esecutiva o di recupero coattivo.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.
artt. 1282 e ss. c.c.
Impongono di verificare secondo legge la misura e la decorrenza degli interessi; i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'amministrazione oltre quanto risulti dal titolo e dalla disciplina applicabile.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Rilevano per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo e per il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza a un giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro ha funzione esecutiva e non costitutiva del credito: l'entità del dovuto deriva dal titolo giudiziale, dalla legge e dagli eventuali pagamenti parziali, sicché i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza l'amministrazione deve verificare capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo e la disciplina legale applicabile; sono esigibili anche gli accessori che abbiano titolo nella pronuncia da eseguire.
- Il ricorso per ottemperanza contro un'amministrazione statale per il pagamento di somme è proponibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, in relazione alle concrete caratteristiche dell'inadempimento e all'entità del debito, risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'attivazione a un'istanza del creditore successiva alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
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