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Sentenza

Sentenza del 15/03/2016 n. 642 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Omessa dichiarazione - Ires-Irap-Iva - accertamento induttivo - consegue - presunzioni semplici - art. 41, d.P.R. n. 600/73 - utilizzazione - è possibile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva omesso, dal 2001, di presentare le dichiarazioni relative a Ires/Irpeg, Irap e Iva e di depositare i bilanci. L'Amministrazione finanziaria ha quindi emesso avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2002, 2003, 2004 e 2005, ricostruendo induttivamente i redditi, la base imponibile Irap e l'imponibile Iva. La controversia riguardava la legittimità dell'accertamento induttivo e dell'utilizzo di presunzioni semplici anche non dotate dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha riformato la decisione di primo grado. Ha ritenuto legittimo il ricorso al metodo induttivo, considerata l'omessa presentazione delle dichiarazioni e l'assenza dei bilanci, nonché legittimo l'utilizzo di presunzioni semplici e la possibilità di prescindere, in tutto o in parte, dalle scritture contabili. Secondo il Collegio, gli avvisi indicavano adeguatamente i presupposti dell'accertamento, la ricostruzione della base imponibile, i componenti positivi e negativi e le imposte dovute. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 41 del D.P.R. n. 600/1973

    Accertamento d'ufficio in caso di omessa dichiarazione

    In presenza di omessa dichiarazione dei redditi, l'Amministrazione può determinare induttivamente il reddito complessivo sulla base dei dati e delle notizie comunque acquisiti, anche utilizzando presunzioni semplici prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza e prescindendo, in tutto o in parte, dalle risultanze contabili.

  • Art. 23 del D.Lgs. n. 446/1997

    Richiamato per la determinazione dei componenti rilevanti ai fini Irap e della relativa imposta.

  • Art. 55 del D.P.R. n. 633/1972

    Consente l'accertamento induttivo dell'imponibile e dell'imposta Iva in caso di omessa dichiarazione o di carenze documentali, sulla base degli elementi comunque raccolti dall'Ufficio.

Massime di principio

  • L'omessa presentazione della dichiarazione legittima l'Amministrazione finanziaria a procedere con accertamento induttivo, senza essere vincolata alle risultanze delle scritture contabili.
  • In caso di omessa dichiarazione, possono essere utilizzate presunzioni semplici anche prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza; tuttavia l'Ufficio deve comunque esporre nell'avviso il percorso logico e gli elementi utilizzati per ricostruire la base imponibile.
  • L'assenza di bilanci, dichiarazioni e documentazione contabile aggrava la posizione del contribuente e riduce le possibilità di contestare la ricostruzione induttiva, trasferendo su di lui l'esigenza di fornire elementi concreti contrari.
  • La legittimità dell'accertamento non dipende soltanto dall'esistenza dell'omissione, ma anche dalla sufficiente motivazione dell'avviso e dalla puntuale indicazione dei criteri utilizzati per determinare redditi, Irap e Iva.
  • In situazioni analoghe, il contribuente può contestare l'accertamento soprattutto dimostrando errori nella ricostruzione, duplicazioni, costi o componenti negativi ignorati, insussistenza dei ricavi presunti o difetti di motivazione dell'avviso.

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