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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34856/2026 del 29/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il G.i.p. del Tribunale di Palermo, con ordinanza del 23 aprile 2026, aveva applicato all’indagato la custodia cautelare in carcere per gravi indizi di partecipazione all’associazione mafiosa Cosa Nostra, specificamente alla famiglia di Corso dei Mille, aggravata dal carattere armato dell’associazione, contestata al capo 1). Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 15 maggio 2026, aveva rigettato la richiesta di riesame. L’indagato ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., denunciando violazione dell’art. 416-bis c.p. e vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi. Ha sostenuto che il Tribunale avrebbe desunto erroneamente la persistente partecipazione dalla precedente condanna, ponendo a suo carico l’onere di provare la cessazione del vincolo; avrebbe trascurato che aveva terminato di espiare la pena circa diciotto anni prima e non era stato coinvolto in altre vicende giudiziarie; non avrebbe adeguatamente valutato conversazioni nelle quali manifestava l’intenzione di restare estraneo alle dinamiche mafiose, né spiegato il significato indiziante di incontri i cui dialoghi non erano stati captati. Ha inoltre contestato l’assenza di individuazione di un contributo concreto all’associazione, la valorizzazione di rapporti personali e di gesti di solidarietà verso famiglie di detenuti e l’uso, come indizi associativi, delle vicende estorsive dei capi 6), 10) e 12), rispetto alle quali il pubblico ministero non aveva chiesto misure cautelari. Ha infine dedotto che le dazioni di denaro riferite alle persone offese potevano avere spiegazioni lecite, legate a rapporti personali, lavorativi, familiari o locatizi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo è manifestamente infondato. Ha ricordato che, nel ricorso cautelare per cassazione, il controllo sulla motivazione del riesame riguarda la sua congruenza logica e giuridica e non consente una nuova valutazione dei fatti, dell’attendibilità delle fonti o della concludenza degli elementi; l’interpretazione delle conversazioni è questione di merito, sindacabile solo per manifesta illogicità o irragionevolezza. Quanto all’art. 416-bis c.p., ha ribadito che la partecipazione richiede uno stabile inserimento nell’organizzazione, idoneo a dimostrare la messa a disposizione per i fini comuni; essa può risultare anche da attività significative, pur in mancanza della prova di un’inclusione formale. Ha ritenuto che il Tribunale avesse fondato i gravi indizi su un quadro plurimo e convergente: dichiarazioni di un collaboratore di giustizia sull’affiliazione successiva alla scarcerazione; rapporti e incontri, anche prudentemente organizzati, con esponenti di vertice; conversazioni e condotte indicative di ruoli di mediazione e di partecipazione agli assetti del mandamento; coinvolgimento nelle estorsioni contestate ai capi 6), 10) e 12), con dazioni di denaro prive di plausibili giustificazioni lecite; esercizio di controllo sulle attività economiche del territorio e disponibilità a intervenire nelle dinamiche della consorteria. Le dichiarazioni di estraneità alle dinamiche mafiose non escludevano il valore degli altri elementi, né lo escludeva il periodo trascorso senza ulteriori vicende giudiziarie o il fatto che alcuni incontri non fossero stati captati. La mancata richiesta di misure cautelari per i reati-fine non impediva di valutarne le condotte, contestate anche nel capo associativo, come elementi indiziari della partecipazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ravvisati profili di colpa nella causa d’inammissibilità. La Corte ha disposto gli adempimenti di cancelleria previsti dall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.; decisione del 10 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Da ciò consegue che l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.

    Il ricorso per cassazione in materia cautelare può censurare violazioni di legge e mancanza o manifesta illogicità della motivazione, ma non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione degli elementi di fatto.

  • art. 273 c.p.p.

    Da ciò consegue che l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.

    La verifica in cassazione della sussistenza dei gravi indizi è circoscritta alla legalità e alla tenuta logica della motivazione del provvedimento impugnato.

  • art. 274 c.p.p.

    Da ciò consegue che l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.

    La motivazione sulle esigenze cautelari è sindacabile in cassazione nei limiti della violazione di legge, della mancanza o della manifesta illogicità risultante dal provvedimento.

  • art. 416-bis, comma 1, c.p.

    La Corte di cassazione ha chiarito che le forme della partecipazione possono essere le più diverse, possono essere non appariscenti e possono assumere connotati che coincidono, all’apparenza, con le normali esplicazioni della vita quotidiana e lavorativa (come avviene, per esempio, per l’imprenditore colluso) e che ciò che rileva è la messa a disposizione – in via tendenzialmente durevole e continua – delle proprie energie per il conseguimento dei fini criminosi comuni, nella consapevolezza del contributo fornito dagli altri associati e della metodologia sopraffattoria propria del sodalizio.

    La partecipazione mafiosa può manifestarsi in condotte non appariscenti e anche apparentemente ordinarie; è decisiva la messa a disposizione durevole delle proprie energie per i fini comuni, con consapevolezza del contributo al sodalizio e del suo metodo.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

    La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando ne siano ravvisabili i presupposti di colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    La Corte dispone gli adempimenti di cancelleria previsti dalla disposizione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro un’ordinanza del tribunale del riesame, il controllo sui gravi indizi riguarda la conformità della motivazione ai principi di diritto e ai canoni di logica; non consente di sostituire la valutazione di merito delle prove con una diversa lettura degli elementi già esaminati.
  • L’interpretazione e la valutazione delle conversazioni intercettate sono riservate al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione soltanto quando la motivazione che le recepisce sia manifestamente illogica o irragionevole.
  • La partecipazione all’associazione mafiosa richiede uno stabile inserimento nella struttura organizzativa, idoneo ad attestare la messa a disposizione dell’agente per il perseguimento dei fini comuni; la prova può derivare dall’inclusione nel gruppo oppure, in mancanza di prova formale, da attività significative che dimostrino tale inserimento stabile.
  • La partecipazione associativa non richiede necessariamente condotte appariscenti o autonomamente illecite: rapporti, incontri e attività apparentemente ordinarie possono assumere valore probatorio se, considerati nel loro complesso e nel contesto, dimostrano lo stabile inserimento e il contributo agli scopi del sodalizio.
  • La pregressa condanna per partecipazione mafiosa non rende di per sé in re ipsa i gravi indizi di una successiva partecipazione e non trasferisce sull’indagato l’onere di provare la cessazione del vincolo; la valutazione deve fondarsi sugli elementi riferibili alla nuova contestazione.
  • Incontri non captati possono essere valutati come indizi quando la loro natura e significatività risultino da elementi contestuali, quali la tipologia dei partecipanti, le cautele adottate e il quadro complessivo delle risultanze investigative.
  • Condotte relative a reati-fine possono essere valutate come elementi indiziari del reato associativo anche se il pubblico ministero non ha chiesto per esse l’applicazione di misure cautelari, quando tali condotte siano contestate anche nell’ambito dell’imputazione associativa.
  • Il controllo territoriale sulle attività economiche, le dazioni di denaro prive di plausibili spiegazioni lecite e i rapporti con esponenti di vertice possono concorrere, insieme agli altri elementi del caso, a dimostrare lo stabile inserimento nell’associazione mafiosa.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareEsigenze cautelari
RamiMisure cautelariStupefacenti
SottomaterieCarcere
IstitutiConcorso di persone

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