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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01959/2026 del 19/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. Primo motivo: violazione di legge (art. 606 c.p.p., lett. b) per errata applicazione dell'art. 47 legge 26/7/1975 n.354; si censura che il Tribunale non avrebbe valutato correttamente la relazione di sintesi del 19/05/2025 e non avrebbe considerato la relazione dell'UIEPE depositata il 03/06/2025, la quale, secondo il ricorrente, contiene elementi favorevoli (indagine sociale sul territorio, rete familiare, idoneita` dell'ambiente di destinazione). Secondo motivo: violazione di legge (art. 606 c.p.p., lett. b) per errata applicazione dell'art. 47-ter 1-bis legge 26/7/1975 n.354; il Tribunale avrebbe dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare per superamento del limite di pena residua, mentre il ricorrente sostiene che al 04/06/2025 residuerebbero circa 1 anno e 7 mesi di pena, rientranti nei limiti previsti dalla norma.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Il primo motivo e` stato ritenuto inammissibile per carenza di autosufficienza del ricorso: il ricorrente non ha allegato o trascritto gli atti che avrebbe voluto vengano riesaminati (la relazione UIEPE non e` stata resa parte integrante del ricorso e non e` spiegato concretamente perche' sarebbe decisiva). La Corte ha richiamato la giurisprudenza sull'obbligo di autosufficienza. Quanto al secondo motivo, anche assumendo errata la valutazione del residuo pena da parte del Tribunale, la Corte ha ritenuto irrilevante l'errore perche' il Tribunale aveva comunque rigettato l'istanza di detenzione domiciliare sul merito, in considerazione della gravita` dei reati, dei precedenti e delle valutazioni negative contenute nella sintesi e nella nota del Commissariato. Per cio` il rigetto del ricorso e` stato confermato e il ricorrente e` stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (decisione emessa il 19/11/2025).

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen., primo comma, lett. b)

    Norma invocata come parametro di annullamento per errata applicazione di legge; la Corte richiama la regola processuale che il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e che il ricorrente deve allegare o trascrivere gli atti specifici che si assumono travisati o omessi

  • art. 47, legge 26 luglio 1975, n. 354

    Norma sulle misure alternative e sugli accertamenti da effettuare in ordine all'idoneita` dell'ambiente di destinazione; il ricorrente sosteneva che il Tribunale non aveva rispettato il secondo comma chiedendo che si tenesse conto della relazione UIEPE, ma la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia dimostrato la rilevanza o allegato l'atto che dimostrerebbe l'omissione

  • art. 47-ter, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354

    Norma che fissa limiti temporali per l'ammissibilita` della detenzione domiciliare in relazione al residuo di pena. Il ricorrente ha dedotto errata applicazione per un presunto errore di calcolo del residuo pena, ma la Corte ha ritenuto che, anche se il conteggio fosse stato diverso, il Tribunale aveva comunque rigettato l'istanza per motivate ragioni di merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali nei giudizi che si concludono con rigetto del ricorso; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente alle spese

  • Giurisprudenza (Sez. F, Sent. n. 37368 del 13/09/2007, Rv. 237302)

    Richiamata dalla Corte per il principio dell'autosufficienza: quando la doglianza riguarda specifici atti processuali, il ricorrente deve allegarli o trascriverli nel ricorso per consentire l'esame in sede di legittimita`

Massime di principio

  • In cassazione, se si contesta che il giudice di merito abbia omesso o travisato specifici atti o valutazioni, e` necessario allegare o trascrivere integralmente quegli atti nel ricorso (principio di autosufficienza). In mancanza, il motivo e` spesso dichiarato inammissibile.
  • Se si deduce che il Tribunale non ha tenuto conto di una relazione (es. UIEPE), il ricorrente deve dimostrare concretamente perche' quella relazione sarebbe decisiva e deve allegarla al ricorso; meri richiami o affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • Errori materiali o di computo del residuo pena possono essere rilevanti ma possono risultare irrilevanti se il giudice di merito ha comunque rigettato l'istanza su basi di merito non connesse al mero calcolo della pena residua (es. gravita` del reato, precedenti, valutazioni negative sull'idoneita` dell'ambiente).
  • Per la concessione di misure alternative (affidamento in prova, semiliberta`, detenzione domiciliare) il Tribunale valuta complessivamente: gravita` del reato, pericolosita` sociale, precedenti penali, esiti delle relazioni riassuntive/UEE, e indagine sociale sul territorio; la presenza di elementi negativi su questi punti rende difficoltosa l'accoglienza anche se altri elementi sono favorevoli.
  • Chi propone ricorso deve documentare e puntualizzare le ragioni di diritto e di fatto; l'imprecisione o la genericita` delle censure espone a pronunce di inammissibilita` o ad esito negativo.
  • Il rigetto del ricorso puo` comportare la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto va valutato il rapporto costo-beneficio prima di proporre impugnazioni non adeguatamente supportate.

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