Sentenza n. 618/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento del Prefetto di Venezia prot-OMISSIS-del 22 maggio 2025, notificato in data 12 dicembre 2025, con il quale è stata disposta la revoca delle misure di accoglienza, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale o successivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca delle misure di accoglienza per asserito allontanamento volontario e irreperibilità dalla struttura
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, richiedente protezione internazionale ammesso a una struttura di accoglienza, aveva impugnato il provvedimento con cui la Prefettura aveva revocato le misure di accoglienza, sostenendo di essersi assentato soltanto per alcune ore il 17 maggio 2025 e di essere rientrato nella struttura il giorno successivo, ove aveva poi continuato a soggiornare ininterrottamente. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 7, 10 e 10-bis della legge n. 241 del 1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento e mancata possibilità di partecipazione e difesa in sede procedimentale; ha contestato sia la natura vincolata del potere esercitato sia l’affermazione della propria volontaria irreperibilità. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 23 del d.lgs. n. 142 del 2015, sostenendo che la revoca è ammessa soltanto nelle ipotesi tassative previste dalla legge, che una breve assenza non integra l’abbandono della struttura e che le misure devono essere adottate individualmente, secondo proporzionalità e tenendo conto della situazione del richiedente. L’amministrazione non si è costituita.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha esaminato con priorità il secondo motivo, ritenendolo assorbente. Ha rilevato che gli artt. 13 e 23, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 142 del 2015 consentono la revoca in presenza di un effettivo abbandono della struttura, non di un mero allontanamento temporaneo. L’abbandono presuppone l’intenzione del richiedente di lasciare definitivamente il centro senza farvi ritorno; tale elemento soggettivo deve essere concretamente accertato e motivato dall’amministrazione. Nel caso esaminato, la Prefettura si era limitata a richiamare la comunicazione dell’ente gestore e a qualificare la condotta come allontanamento volontario e irreperibilità, senza indicare elementi fattuali idonei a dimostrare la volontà definitiva di abbandonare la struttura. Il successivo rientro del ricorrente e la permanenza ininterrotta nel centro escludevano, allo stato degli atti, l’integrazione dell’abbandono. La condotta poteva al più configurare una mera uscita non autorizzata o una violazione delle regole interne, ma tale fattispecie non era più prevista come autonoma causa di revoca, essendo stata abrogata la precedente ipotesi relativa alla violazione grave o ripetuta delle regole della struttura. Il provvedimento è stato pertanto annullato; il primo motivo è stato assorbito perché il suo eventuale accoglimento non avrebbe attribuito al ricorrente una maggiore utilità. Nulla è stato disposto sulle spese di lite, in ragione del patrocinio a spese dello Stato e della natura statale dell’amministrazione soccombente. È stato liquidato il compenso del difensore del ricorrente a titolo di gratuito patrocinio.
Norme richiamate
art. 13 d.lgs. n. 142/2015
l’allontanamento ingiustificato dalle strutture comporta la revoca delle condizioni di accoglienza
La revoca presuppone un effettivo abbandono della struttura, con intenzione del richiedente di allontanarsi definitivamente senza farvi ritorno; il mero allontanamento temporaneo non è sufficiente.
art. 23, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 142/2015
La disposizione costituisce la base normativa della revoca per mancata presentazione o abbandono del centro, ma non consente di sanzionare automaticamente una breve assenza priva dell’elemento soggettivo dell’abbandono.
art. 23, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015
le misure di cui al presente articolo sono adottate in modo individuale, secondo il principio di proporzionalità e tenuto conto della situazione del richiedente, con particolare riferimento alle condizioni di cui all’articolo 17, e sono motivate
Le misure devono essere individualizzate, proporzionate, motivate e adottate tenendo conto della situazione concreta del richiedente.
art. 23-bis d.lgs. n. 25/2008
il Prefetto della provincia in cui hanno sede le menzionate strutture dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure di accoglienza in caso di mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero di abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente, senza che questi abbia effettuato preventiva motivata comunicazione alla Prefettura
La revoca prefettizia richiede la concreta riconducibilità della condotta alla mancata presentazione o all’abbandono del centro.
artt. 7, 10 e 10-bis l. n. 241/1990
La relativa censura non è stata esaminata nel merito, perché assorbita dall’accoglimento del motivo sostanziale.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni.
art. 74 c.p.a.
Il TAR ha richiamato per relationem la propria precedente decisione sul quadro normativo applicabile.
art. 133 d.P.R. n. 115/2002
Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato
La regola sulla rifusione delle spese a favore dello Stato non è stata applicata nei confronti dell’amministrazione statale soccombente.
art. 82 d.P.R. n. 115/2002
valori medi delle tariffe professionali vigenti; natura dell’impegno professionale
È stato utilizzato come parametro per la liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
art. 130 d.P.R. n. 115/2002
Ha determinato il dimezzamento dei compensi spettanti al difensore nel gratuito patrocinio nel processo amministrativo.
art. 168 d.P.R. n. 115/2002
La liquidazione del compenso è stata qualificata come decreto collegiale di liquidazione.
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
La statuizione di liquidazione è stata indicata come separatamente opponibile.
Massime di principio
- La revoca delle misure di accoglienza per allontanamento dalla struttura presuppone un effettivo abbandono, inteso come intenzione del richiedente di lasciare definitivamente il centro senza farvi ritorno; il mero allontanamento temporaneo o l’assenza di poche ore non integra di per sé la fattispecie legale della revoca.
- L’amministrazione che dispone la revoca dell’accoglienza deve accertare e motivare in concreto l’elemento soggettivo dell’abbandono, indicando gli elementi fattuali dai quali risulti la volontà definitiva del richiedente di sottrarsi alla struttura.
- Una condotta qualificabile soltanto come uscita non autorizzata o violazione delle regole interne non può giustificare la revoca dell’accoglienza quando la relativa autonoma causa di revoca sia stata abrogata; non è consentito ricondurla automaticamente alla diversa fattispecie dell’abbandono.
- Le misure di revoca dell’accoglienza devono essere adottate in modo individuale, proporzionato e motivato, tenendo conto della situazione concreta del richiedente.
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