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Sentenza

Sentenza n. 992/2026 - Milano, Sezione 3

per l’esecuzione della sentenza n. 1481/2024 del 20.03.2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata il 20.03.2024, nell’ambito del procedimento RG n. 1217/2024.

Giustizia amministrativa202502657

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero ad assegnare la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 1481/2024, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di € 500,00 per ciascuno dei quattro anni scolastici considerati, per complessivi € 2.000,00. La ricorrente ha prodotto copia asseverata della sentenza, l’attestazione del passaggio in giudicato e la prova della notificazione del titolo esecutivo. Ha dedotto la perdurante inerzia dell’Amministrazione e ha chiesto anche la condanna al pagamento di una penalità di mora e la nomina preventiva di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con una comparsa di mero stile, senza contestare l’inadempimento né fornire indicazioni sull’esecuzione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Ha verificato la sussistenza dei presupposti formali dell’ottemperanza, rilevando il deposito della sentenza passata in giudicato e la notificazione del titolo esecutivo; ha inoltre ritenuto rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, l’inadempimento è stato considerato incontestato, poiché la ricorrente lo aveva dichiarato e il Ministero non aveva svolto deduzioni contrarie. Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di rilasciare alla ricorrente la carta elettronica del docente e di accreditarvi € 2.000,00 entro centoventi giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivare entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. È stata invece respinta la domanda di astreinte, ritenuta manifestamente iniqua in ragione della funzione della carta del docente, qualificata come contributo per l’aggiornamento e la formazione e non come corrispettivo. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente di agire in ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice, compresa la possibilità di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora non è stata applicata perché, nel caso concreto, è stata ritenuta manifestamente iniqua in considerazione della funzione non corrispettiva della carta del docente.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuta per ciascun anno scolastico nel valore di € 500,00.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni, ritenuto rispettato prima della proposizione del ricorso in ottemperanza contro l’amministrazione debitrice.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, la produzione del titolo esecutivo, dell’attestazione del passaggio in giudicato e della prova della sua notificazione consente di verificare i presupposti formali dell’azione; il ricorso deve inoltre rispettare il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Quando il credito riconosciuto dal giudicato è determinato nell’an e nel quantum e l’amministrazione non contesta l’inadempimento né dimostra l’avvenuta esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine prestabilito.
  • In caso di perdurante inottemperanza dopo il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuando un organo o ufficio idoneo e stabilendo le modalità e il termine per l’esecuzione sostitutiva.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, alla luce della funzione concreta della prestazione dovuta, la sua imposizione risulti manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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