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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21867/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una medico che svolgeva sia l'attività di medico presso un penitenziario in regime libero-professionale sia quella di medico di assistenza primaria convenzionata con l'azienda sanitaria aveva chiesto l'annullamento del provvedimento con cui l'azienda le aveva comunicato che, secondo l'ACN per i medici di medicina generale, il massimale degli assistiti per l'incarico di medicina generale era fissato in 500. Il tribunale le aveva dato ragione, ma in appello la domanda è stata dichiarata cessata per sopravvenuta carenza di interesse, perché nel frattempo la medico si era dimessa dall'incarico penitenziario. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: omesso esame di fatti decisivi e di documenti relativi alla sequenza procedimentale e alle comunicazioni intercorse con l'azienda sanitaria, sostenendo che le dimissioni fossero state una scelta obbligata e riservandosi di chiedere il risarcimento del danno; inoltre si è contestata l'interpretazione data alla disciplina sopravvenuta sul trasferimento dei rapporti di lavoro del personale sanitario penitenziario dalle amministrazioni statali alle Regioni, assumendo che la decisione sull'assenza di limitazioni avrebbe potuto incidere anche sul rapporto originario con il Ministero della giustizia. La resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e la Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e che mancasse un interesse attuale e concreto all'azione una volta estinto il rapporto con il Ministero e non impugnate le dimissioni.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, formalmente formulati come omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., chiedessero in realtà una diversa lettura di documenti e norme, senza rispettare gli oneri di specifica indicazione e localizzazione degli atti processuali. Ha inoltre rilevato che, essendo il rapporto di lavoro penitenziario cessato per dimissioni non impugnate, mancava un interesse concreto e attuale a una decisione sull'illegittimità del limite di 500 assistiti, e comunque la pronuncia non avrebbe potuto incidere su un rapporto già estinto e su un'amministrazione rimasta estranea al giudizio. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente la revisione del merito né la censura della mancata valutazione di documenti o norme.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda e localizzarli nel fascicolo; in difetto la censura è inammissibile.

  • art. 369, n. 4, c.p.c.

    È necessario il deposito dei documenti richiamati e la loro specifica individuazione, pena l'inammissibilità.

  • art. 3, comma 7, d.lgs. n. 222/2015

    Il trasferimento alle Regioni dei rapporti di lavoro del personale sanitario in ambito penitenziario presuppone che tali rapporti siano ancora in essere alla data di riferimento prevista dalla norma.

  • art. 9, l. n. 740/1970

    È la base normativa dei rapporti di lavoro del personale sanitario in ambito penitenziario richiamati nella vicenda.

  • art. 39 ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale

    Nel caso, il massimale di scelte per l'incarico di medicina generale era indicato in 500 assistiti.

  • art. 2, l. n. 740/1970

    Richiamato dalla ricorrente come parametro con cui l'ACN sarebbe in contrasto in peius.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, può sorgere l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la mancata considerazione di documenti, argomenti difensivi o norme di diritto.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge o dell'omesso esame di un fatto, mira a ottenere una nuova valutazione del merito della controversia.
  • Chi deduce l'omesso esame di documenti deve adempiere agli oneri di specifica indicazione e localizzazione degli atti processuali e dei documenti rilevanti, altrimenti la censura non può essere scrutinata.
  • L'interesse ad agire richiede un'utilità concreta e attuale conseguibile con la pronuncia richiesta; non è sufficiente la mera aspirazione a un accertamento astratto o a effetti futuri eventuali.
  • Una pronuncia di accertamento non può utilmente incidere su un rapporto già estinto, né può essere impiegata per ottenere effetti nei confronti di un'amministrazione rimasta estranea al giudizio, se manca il necessario collegamento con una tutela attuale del diritto

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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