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Sentenza

Sentenza n. 7106/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia: Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della graduatoria dei candidati vincitori della «Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l'area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 dell'11 luglio 2025) », per la Direzione Regionale Sicilia, pubblicata il 27 novembre u.s. sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente, nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa, a causa della presenza di un quesito errato nel proprio questionario; -dell'avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 27 novembre u.s., con cui l'Amministrazione ha reso note le graduatorie dei vincitori del concorso de quo, nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa per la Direzione Regionale Sicilia, a causa della presenza di un quesito errato nel proprio questionario; - ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori per la Direzione Regionale Sicilia; - degli elenchi dei vincitori del concorso de quo, distinti per ciascuna Direzione Regionale, nella parte in cui la p.a. ha omesso di indicare le quote di riserva dei posti e gli elenchi dei candidati idonei; -degli elenchi dei vincitori del concorso de quo, distinti per ciascuna Direzione Regionale, nella parte in cui è previsto che “n° 14 posti sono congelati in attesa dell'espletamento della prova asincrona ai sensi dell'art. 7, comma 7, del D.P.R. 487/1994”; -dell'elenco dei candidati idonei per la Direzione Regionale Sicilia, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente; -dell'avviso con cui la p.a. ha comunicato gli esiti (in forma anonima) della prova scritta del concorso de quo, in data 4 novembre u.s., nella parte in cui è stato attribuito all'odierna ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di un quesito errato; -dell'esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza di un quesito errato nel proprio questionario; -del punteggio riportato da parte ricorrente all'esito della prova scritta, pari a 20,8 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di alcuni quesiti errati nel proprio questionario; -del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento al quesito n. 14, del correttore e del foglio risposte; -dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 14, del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante; - per quanto di interesse, del bando di concorso, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DI MARTINO DORIANA il 11\3\2026 : - del rigetto formatosi ex art. 25, comma 3, della L. n. 214/1990 s.m.i. con riferimento all’istanza di accesso alle generalità dei controinteressati (inviata in data 05.01.2026), opposto dalle Amministrazioni odierne resistenti in data 03.02.2026. NONCHE’ PER LA CONDANNA DELLE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI ad esibire e a consentire l’estrazione di copia di tutta la documentazione richiesta, in particolare le generalità complete dei candidati che hanno conseguito un punteggio pari o inferiore a 21,3 nella graduatoria finale.

Giustizia amministrativa202600852

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della prova scritta e graduatoria finale di una selezione pubblica, nonché il diniego di accesso ai nominativi dei candidati controinteressati

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione e commissione di concorso)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato il mancato superamento della prova scritta della selezione pubblica per l'assunzione di funzionari giuridico-tributari, sostenendo di avere conseguito 20,8/30 invece del punteggio minimo di idoneità di 21/30 a causa della presenza, nel questionario somministratole, di un quesito erroneo o fuorviante, in particolare il quesito n. 14. Ha quindi impugnato l'esito della prova, il relativo punteggio, il questionario, gli atti della commissione, la graduatoria dei vincitori e gli atti connessi. Con motivi aggiunti, proposti ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., ha impugnato il rigetto dell'istanza di accesso volta a ottenere i nominativi dei candidati controinteressati, necessari secondo la ricorrente per instaurare il contraddittorio, chiedendo l'esibizione e l'estrazione di copia dei dati relativi ai candidati con punteggio pari o inferiore a 21,3. Le amministrazioni hanno eccepito, tra l'altro, la tardività del ricorso principale e l'improcedibilità del ricorso in materia di accesso, poiché i dati richiesti erano stati successivamente comunicati.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata. Ha dichiarato irricevibile per tardività l'impugnazione dell'esito della prova scritta e del mancato superamento della selezione: la ricorrente aveva conosciuto il risultato negativo e il relativo punteggio già il 4 novembre 2025, mentre il ricorso era stato notificato soltanto il 5 gennaio 2026, oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 41, comma 2, c.p.a. La lesione era immediatamente percepibile già con l'esito della prova, sicché da tale momento decorreva il termine per impugnare. Quanto alla graduatoria finale, il TAR ne ha dichiarato l'impugnazione inammissibile per carenza di interesse, poiché essa non includeva la ricorrente quale conseguenza del mancato superamento della prova e costituiva atto meramente consequenziale; in assenza di una tempestiva impugnazione dell'atto presupposto di esclusione, non sussisteva interesse autonomo a contestare la graduatoria. Il ricorso ex art. 116, comma 2, c.p.a. è stato dichiarato improcedibile perché, nelle more, l'amministrazione aveva osteso i dati richiesti. Il giudice ha comunque rilevato che, in ogni caso, l'irricevibilità del ricorso principale avrebbe comportato il rigetto della domanda di accesso, non potendo essa essere funzionale a un giudizio ormai tardivo. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 1.000 euro di spese di lite, oltre oneri di legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Il termine decadenziale per impugnare decorre dalla piena conoscenza dell'atto lesivo; nel caso concreto la piena conoscenza dell'esito negativo della prova e del relativo punteggio si è verificata il 4 novembre 2025, rendendo tardivo il ricorso notificato il 5 gennaio 2026.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Disciplina il ricorso in materia di accesso proposto nell'ambito del giudizio; il ricorso è stato dichiarato improcedibile perché l'amministrazione ha successivamente comunicato i dati richiesti.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando la causa è matura per la decisione, previa interlocuzione con le parti.

  • art. 73 c.p.a.

    È stato richiamato unitamente all'art. 60 c.p.a. per la definizione immediata della controversia, dopo l'avviso alle parti.

Massime di principio

  • Quando il candidato conosce l'esito negativo di una prova concorsuale e il punteggio attribuito, la lesione derivante dal mancato superamento della prova è immediatamente percepibile e il termine decadenziale per l'impugnazione decorre da tale conoscenza, anche se la graduatoria finale viene pubblicata successivamente.
  • La graduatoria che non comprende un candidato per effetto del mancato superamento della prova costituisce, rispetto all'esclusione determinata dall'esito della prova stessa, un atto meramente consequenziale; la sua impugnazione è inammissibile per carenza di interesse se non è stata tempestivamente impugnata l'atto presupposto.
  • L'accesso ai nominativi dei controinteressati, richiesto per instaurare il contraddittorio in un giudizio di annullamento, diviene improcedibile quando l'amministrazione ostende nelle more i dati richiesti.
  • L'accesso endoprocessuale non può comunque rimediare alla tardività dell'impugnazione principale: se il ricorso di annullamento è irricevibile, la domanda di accesso funzionale alla sua prosecuzione non può condurre all'esame del merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAccesso documentaleTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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