Cassazione Civile, Ordinanza n. 09709/2025 del 14/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da distinti avvisi di accertamento emessi per i periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010 nei confronti di una società, sulla base di un unico processo verbale di constatazione. L'Ufficio contestava operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, con conseguente disconoscimento dei costi e della detrazione IVA, e procedeva a ricostruzione induttiva pura del reddito. In primo grado la società otteneva l'annullamento degli accertamenti; in appello la decisione veniva confermata con motivazione sostanzialmente per relationem alla sentenza di primo grado, che a sua volta richiamava integralmente una consulenza tecnica d'ufficio. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o assente, in violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 360 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 7 d.lgs. 546/1992 per aver la CTR recepito per relationem la sentenza di primo grado, la cui motivazione si risolveva nella trascrizione della CTU; 3) violazione delle norme in materia di accertamento induttivo e di prova presuntiva, sostenendosi che la CTR avesse erroneamente ritenuto non gravi, precisi e concordanti gli indizi dell'Ufficio circa l'inesistenza oggettiva delle operazioni e avesse reputato provata l'effettività delle stesse. Si poneva preliminarmente anche il tema della legittimazione dell'ex amministratore a contraddire in luogo della curatela fallimentare, rimasta inerte.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, assorbendo il secondo e il terzo. In via preliminare ha ammesso la partecipazione dell'ex legale rappresentante della società fallita, osservando che l'inerzia della curatela rispetto all'atto impositivo, per rapporti d'imposta anteriori al fallimento, legittima la società fallita o i suoi amministratori a difendere la pronuncia favorevole. Nel merito del primo motivo, la Suprema Corte ha giudicato la sentenza della CTR nulla per motivazione apparente: il giudice di appello si era limitato a un apodittico rinvio alla decisione di primo grado, senza autonoma valutazione critica dei motivi d'appello, degli elementi probatori e delle difese delle parti, così impedendo il controllo sulla ratio decidendi e violando il minimo costituzionale della motivazione. Conseguentemente la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il vizio di motivazione apparente o mancante determina nullità della sentenza ed è deducibile in cassazione.
art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. 546/1992
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea; la sua carenza integra nullità.
art. 7, comma 2, d.lgs. 546/1992
Nel processo tributario non è sufficiente un richiamo meramente adesivo e non critico a precedenti decisioni o a consulenze tecniche.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
Norma richiamata a sostegno della legittimità dell'accertamento induttivo in presenza di presupposti di inattendibilità o incongruenza contabile.
art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973
Norma richiamata in relazione alla ricostruzione induttiva del reddito.
art. 54, comma 2, d.P.R. 633/1972
Norma richiamata a sostegno della ripresa a fini IVA in presenza di operazioni ritenute inesistenti.
art. 55 d.P.R. 633/1972
Norma richiamata in tema di accertamento induttivo IVA.
art. 2697 c.c.
Richiamato per il riparto dell'onere probatorio tra Ufficio e contribuente.
art. 2727 c.c.
Richiamato in tema di presunzioni semplici a fondamento della pretesa fiscale.
art. 2729 c.c.
Richiamato per i requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La mancanza o mera apparenza della motivazione rende nulla la sentenza perché priva della necessaria esposizione delle ragioni della decisione.
Massime di principio
- Nel processo tributario la motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice che la adotta compie comunque una autonoma valutazione critica degli atti e delle ragioni richiamate; il mero rinvio adesivo alla sentenza di primo grado, senza esame dei motivi di gravame, integra nullità per motivazione apparente.
- La motivazione della sentenza deve consentire il controllo sulla ratio decidendi: se il giudice si limita a recepire in modo apodittico la decisione precedente o una CTU, senza esporre il proprio percorso logico-giuridico, viene meno il minimo costituzionale della motivazione.
- In presenza di inerzia della curatela fallimentare rispetto a rapporti d'imposta anteriori al fallimento, può radicarsi la legittimazione processuale straordinaria della società fallita o del suo amministratore a difendere l'atto o la sentenza favorevole.
- Quando il ricorso per cassazione è accolto per nullità della motivazione, restano assorbite le censure che presuppongono l'esame del merito della pretesa fiscale o della valutazione probatoria dell'Ufficio.
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