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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09709/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da distinti avvisi di accertamento emessi per i periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010 nei confronti di una società, sulla base di un unico processo verbale di constatazione. L'Ufficio contestava operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, con conseguente disconoscimento dei costi e della detrazione IVA, e procedeva a ricostruzione induttiva pura del reddito. In primo grado la società otteneva l'annullamento degli accertamenti; in appello la decisione veniva confermata con motivazione sostanzialmente per relationem alla sentenza di primo grado, che a sua volta richiamava integralmente una consulenza tecnica d'ufficio. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o assente, in violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 360 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 7 d.lgs. 546/1992 per aver la CTR recepito per relationem la sentenza di primo grado, la cui motivazione si risolveva nella trascrizione della CTU; 3) violazione delle norme in materia di accertamento induttivo e di prova presuntiva, sostenendosi che la CTR avesse erroneamente ritenuto non gravi, precisi e concordanti gli indizi dell'Ufficio circa l'inesistenza oggettiva delle operazioni e avesse reputato provata l'effettività delle stesse. Si poneva preliminarmente anche il tema della legittimazione dell'ex amministratore a contraddire in luogo della curatela fallimentare, rimasta inerte.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, assorbendo il secondo e il terzo. In via preliminare ha ammesso la partecipazione dell'ex legale rappresentante della società fallita, osservando che l'inerzia della curatela rispetto all'atto impositivo, per rapporti d'imposta anteriori al fallimento, legittima la società fallita o i suoi amministratori a difendere la pronuncia favorevole. Nel merito del primo motivo, la Suprema Corte ha giudicato la sentenza della CTR nulla per motivazione apparente: il giudice di appello si era limitato a un apodittico rinvio alla decisione di primo grado, senza autonoma valutazione critica dei motivi d'appello, degli elementi probatori e delle difese delle parti, così impedendo il controllo sulla ratio decidendi e violando il minimo costituzionale della motivazione. Conseguentemente la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il vizio di motivazione apparente o mancante determina nullità della sentenza ed è deducibile in cassazione.

  • art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. 546/1992

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea; la sua carenza integra nullità.

  • art. 7, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario non è sufficiente un richiamo meramente adesivo e non critico a precedenti decisioni o a consulenze tecniche.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973

    Norma richiamata a sostegno della legittimità dell'accertamento induttivo in presenza di presupposti di inattendibilità o incongruenza contabile.

  • art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973

    Norma richiamata in relazione alla ricostruzione induttiva del reddito.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. 633/1972

    Norma richiamata a sostegno della ripresa a fini IVA in presenza di operazioni ritenute inesistenti.

  • art. 55 d.P.R. 633/1972

    Norma richiamata in tema di accertamento induttivo IVA.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere probatorio tra Ufficio e contribuente.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni semplici a fondamento della pretesa fiscale.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per i requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La mancanza o mera apparenza della motivazione rende nulla la sentenza perché priva della necessaria esposizione delle ragioni della decisione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice che la adotta compie comunque una autonoma valutazione critica degli atti e delle ragioni richiamate; il mero rinvio adesivo alla sentenza di primo grado, senza esame dei motivi di gravame, integra nullità per motivazione apparente.
  • La motivazione della sentenza deve consentire il controllo sulla ratio decidendi: se il giudice si limita a recepire in modo apodittico la decisione precedente o una CTU, senza esporre il proprio percorso logico-giuridico, viene meno il minimo costituzionale della motivazione.
  • In presenza di inerzia della curatela fallimentare rispetto a rapporti d'imposta anteriori al fallimento, può radicarsi la legittimazione processuale straordinaria della società fallita o del suo amministratore a difendere l'atto o la sentenza favorevole.
  • Quando il ricorso per cassazione è accolto per nullità della motivazione, restano assorbite le censure che presuppongono l'esame del merito della pretesa fiscale o della valutazione probatoria dell'Ufficio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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