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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28146/2022 del 27/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato ritenuto improcedibile perché, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c., insieme al ricorso deve essere depositata, entro venti giorni dall'ultima notificazione, la copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, se la notifica è avvenuta. Nel caso esaminato la parte ricorrente dava atto che la sentenza di appello era stata notificata a mezzo PEC l'8 giugno 2018, ma nel fascicolo non risultava depositata la relazione di notificazione né i messaggi PEC con le ricevute. La sola copia della sentenza presente in atti era una copia conforme per uso ricorso in cassazione, ma non recava la documentazione idonea a consentire il controllo della tempestività del ricorso. La Corte ha anche escluso che potesse applicarsi la disciplina elaborata dalle Sezioni Unite sul difetto di attestazioni di conformità, perché qui mancava proprio il deposito della relazione di notifica. Inoltre, non era possibile verificare comunque la tempestività tramite il termine breve, poiché il tempo tra pubblicazione della sentenza impugnata e notifica del ricorso superava i sessanta giorni.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per mancato deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata, richiesta a pena di improcedibilità dall'art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c. Ha conseguentemente condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.800,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.

    deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta

    il deposito della relazione di notificazione è un adempimento imposto a pena di improcedibilità, funzionale a consentire il controllo della tempestività del ricorso per cassazione

  • art. 325, comma 2 c.p.c.

    il termine breve è richiamato come parametro alternativo per verificare la tempestività del ricorso quando la notifica della sentenza risulti dagli atti

  • art. 369 c.p.c.

    la norma è richiamata come presidio formale della procedibilità del ricorso per cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    la Corte dà atto della possibile sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la parte ricorrente deve depositare entro il termine di legge la copia autentica della sentenza impugnata con la relativa relazione di notificazione, quando la notifica sia avvenuta, perché tale adempimento consente di verificare la tempestività del ricorso.
  • La mancanza del deposito della relazione di notificazione non è equiparabile al mero difetto di attestazione di conformità: se manca proprio la documentazione della notifica, il ricorso è improcedibile.
  • La tempestività del ricorso può essere controllata anche attraverso la data di notificazione della sentenza, ma solo se dagli atti risulti comunque verificabile che il ricorso sia stato proposto entro il termine breve; se tale verifica non è possibile, l'omissione documentale resta decisiva.
  • L'onere di produrre la documentazione necessaria a dimostrare la procedibilità grava sul ricorrente; in difetto, il ricorso è dichiarato improcedibile con condanna alle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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