Sentenza del 24/01/2019 n. 661 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 4/2019 SANZIONI TRIBUTARIE - SANZIONI - Cumulo giuridico - Applicazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, il ricorso contro un provvedimento di irrogazione di sanzioni pari a euro 5.062,19. Nel merito, ha contestato l'applicazione di una sanzione autonoma del 30% per ciascuno dei sei utilizzi in compensazione di un credito IVA oltre il limite previsto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, sostenendo che dovesse applicarsi il cumulo giuridico previsto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997. Ha inoltre invocato la definizione agevolata delle sanzioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto tempestivo il ricorso originario, poiché la documentazione prodotta dimostrava la notifica dell'atto e il rispetto dei termini per l'impugnazione e per la costituzione in giudizio dopo la procedura di reclamo-mediazione. Nel merito, ha accolto l'interpretazione favorevole al contribuente, stabilendo che l'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 individua la misura della sanzione per il mancato versamento, ma non esclude l'applicazione del cumulo giuridico ex art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997. L'Ufficio dovrà quindi ricalcolare la sanzione applicando quella prevista per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, anziché sommare materialmente le singole sanzioni. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate per la novità e complessità delle questioni.
Norme richiamate
Art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997
"è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio"; "chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo"
La norma disciplina il concorso e la continuazione delle violazioni tributarie e impone, in presenza dei presupposti, il cumulo giuridico: una sola sanzione, riferita alla violazione più grave e aumentata da un quarto al doppio, in luogo della somma delle sanzioni individuali.
Art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997
"Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti ... è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato"
La disposizione determina la misura della sanzione per il tardivo o omesso versamento, ma secondo la CTR non esclude l'applicazione generale del cumulo giuridico previsto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997.
Art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997
La norma stabilisce le regole per l'utilizzo dei crediti in compensazione; nel caso esaminato, la società aveva utilizzato il credito IVA oltre il limite consentito prima della presentazione della dichiarazione annuale.
Artt. 21 e 22 del D.Lgs. n. 546/1992
Le norme disciplinano i termini per proporre il ricorso tributario e per la costituzione in giudizio. La CTR ha ritenuto tali termini rispettati.
Art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992
La procedura di reclamo-mediazione comporta il decorso del termine previsto per la definizione preventiva della controversia; nella fattispecie la costituzione in giudizio è stata ritenuta tempestiva dopo tale periodo.
Art. 16, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 472/1997
Prevede la possibilità di definizione agevolata delle sanzioni mediante pagamento ridotto. La società ne aveva chiesto l'applicazione, mentre l'Agenzia sosteneva che fosse esclusa dall'art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997.
Massime di principio
- Quando vengono contestate più violazioni omogenee della stessa disposizione tributaria, commesse anche in momenti diversi, deve essere valutata l'applicazione del cumulo giuridico ex art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997, anziché il cumulo materiale delle singole sanzioni.
- La previsione di una sanzione proporzionale per ciascun omesso o tardivo versamento, come quella dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, non esclude automaticamente il cumulo giuridico: la norma individua la misura della sanzione, mentre l'art. 12 disciplina il concorso tra più violazioni.
- Il cumulo giuridico costituisce, secondo l'orientamento accolto dalla decisione, un meccanismo obbligatorio e generale volto a evitare che la somma delle sanzioni produca un trattamento più gravoso rispetto alla sanzione unificata.
- In caso di contestazione della tardività del ricorso, il contribuente deve documentare con precisione la data e le modalità di notifica dell'atto, nonché il rispetto dei termini per l'impugnazione, per la reclamo-mediazione e per la costituzione in giudizio.
- La definizione agevolata delle sanzioni non è automaticamente applicabile: occorre verificare le specifiche esclusioni previste dalla disciplina vigente e dalla tipologia di sanzione contestata.
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