Cassazione Civile, Ordinanza n. 19886/2025 del 17/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato il ruolo e la cartella di pagamento emessi a seguito di controllo automatizzato per omesso o ritardato versamento di imposte relative all’anno 2003. La CTR aveva rigettato l’appello ritenendo tardivo il ricorso, sul presupposto che la cartella fosse stata notificata regolarmente nel 2007 a persona qualificatasi come figlia del destinatario. In cassazione il contribuente ha dedotto: (1) violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che il rilascio dell’estratto di ruolo e la proposizione del ricorso non fossero atti interruttivi e che dovesse ammettersi l’azione di accertamento negativo della prescrizione maturata dopo la cartella; (2) violazione degli artt. 2946, 2948 n. 4, 2953 c.c. e dell’art. 20 d.lgs. 472/1997, per non avere considerato che parte del credito riguardava sanzioni e interessi soggetti a prescrizione quinquennale; (3) violazione delle norme sulla notificazione e sulla valutazione della prova, contestando la ritualità della notifica dell’atto impositivo e deducendone l’inesistenza; (4) violazione dell’art. 132 c.p.c. per omessa motivazione sulla notifica della cartella; (5) erronea applicazione dell’art. 91 c.p.c. in punto spese.
La decisione
La Corte ha rilevato d’ufficio l’inammissibilità del controricorso dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, perché nel giudizio di cassazione il patrocinio dell’agente della riscossione spetta all’Avvocatura dello Stato salvo specifiche eccezioni non ricorrenti. Ha poi dichiarato inammissibile anche l’originaria domanda del contribuente, perché l’impugnazione del ruolo/estratto di ruolo era stata proposta in difetto del necessario interesse ad agire, alla luce della disciplina sopravvenuta dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973 e dei principi delle Sezioni Unite. Poiché la causa non poteva essere proposta, la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c. Il ricorso del contribuente non è stato esaminato nel merito. Le spese sono state poste a carico del ricorrente in favore della sola Agenzia delle Entrate, che aveva depositato rituale controricorso, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato quale base della cartella emessa a seguito di controllo automatizzato per imposte non versate o versate tardivamente
art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato quale base del controllo automatizzato in materia IVA
art. 2946 c.c.
invocato dal ricorrente sul termine ordinario di prescrizione
art. 2948, n. 4, c.c.
invocato dal ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi
art. 2953 c.c.
invocato dal ricorrente in tema di conversione del termine prescrizionale
art. 20 d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472
richiamato dal ricorrente per la prescrizione delle sanzioni tributarie
art. 115 c.p.c.
invocato per censurare il modo in cui la CTR avrebbe valutato la prova documentale
art. 116 c.p.c.
invocato per censurare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito
art. 140 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per contestare la disciplina della notifica applicata nel caso concreto
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato in tema di notificazione degli atti tributari
art. 132 c.p.c.
invocato per denunciare omessa motivazione sulla rituale notifica della cartella
art. 25 d.P.R. 26 ottobre 1973, n. 602
richiamato in relazione alla notifica della cartella di pagamento
art. 26 d.P.R. 26 ottobre 1973, n. 602
richiamato in relazione alla notifica della cartella di pagamento
art. 91 c.p.c.
invocato per contestare la condanna alle spese
art. 1, comma 8, d.l. n. 193 del 2016
richiamato per la disciplina del patrocinio dell’Agente della riscossione
art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933
la Corte richiama la necessità di una specifica delibera motivata nei casi in cui l’Agenzia si avvalga di un avvocato del libero foro
art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021 n. 146
ha introdotto la nuova disciplina sulla non impugnabilità dell’estratto di ruolo e sui casi limitati di impugnazione diretta del ruolo/cartella invalidamente notificati
art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602
la norma, come novellata, seleziona i soli casi in cui il ruolo e la cartella invalidamente notificata sono direttamente impugnabili e incide sull’interesse ad agire
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016
richiamato come uno dei casi di pregiudizio che consente l’impugnazione diretta del ruolo/cartella
art. 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato come uno dei casi di pregiudizio che consente l’impugnazione diretta del ruolo/cartella
art. 372 c.p.c.
richiamato come strumento per il deposito documentale in cassazione ai fini della prova dell’interesse ad agire
art. 382 c.p.c.
consente la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato se dovuto
Massime di principio
- L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; la diretta impugnazione del ruolo o della cartella invalidamente notificata è ammessa solo nei casi tassativamente indicati dalla legge, quando il debitore dimostri un concreto pregiudizio che renda attuale l’interesse ad agire.
- L’interesse ad agire è una condizione dell’azione di natura dinamica e può essere inciso da una norma sopravvenuta anche nei processi pendenti; il giudice di legittimità deve rilevarne d’ufficio il difetto quando risulti dagli atti.
- Nei giudizi pendenti relativi a ruoli o cartelle asseritamente non notificate o invalidamente notificate, il contribuente deve provare lo specifico pregiudizio richiesto dalla disciplina vigente; in cassazione tale prova può essere fornita solo nei limiti consentiti dal codice di rito.
- Quando l’azione originaria è inammissibile perché proposta in difetto di interesse ad agire, la Corte può cassare senza rinvio ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., poiché la causa non poteva essere proposta ab origine.
- Nel giudizio di cassazione dell’Agente della riscossione, il patrocinio spetta in via ordinaria all’Avvocatura dello Stato; il ricorso o controricorso sottoscritto da un avvocato del libero foro è inammissibile se manca una valida delibera autorizzativa nei casi previsti.
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