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Sentenza

Sentenza del 20/01/2017 n. 1488 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il rimborso dell'ILOR relativa agli anni dal 1983 al 1987. La società aveva impugnato il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione sostenendo che i crediti indicati nelle dichiarazioni dei redditi fossero ancora validi e che non fosse necessario presentare una specifica istanza annuale di rimborso. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale impostazione deducendo, da un lato, che la L. n. 350/2003, art. 2, comma 58, riguarda esclusivamente i rimborsi IRPEF e IRPEG e non è applicabile all'ILOR; dall'altro, che i crediti ILOR più risalenti erano prescritti, essendo stata presentata l'istanza di rimborso cumulativa soltanto il 18 dicembre 1998, oltre il termine decennale decorrente dalle rispettive dichiarazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che il termine ordinario di prescrizione decennale si applica al diritto al rimborso del credito d'imposta indicato in dichiarazione e che la L. n. 350/2003, art. 2, comma 58, non si applica all'ILOR, poiché concerne soltanto le eccedenze IRPEF e IRPEG ed è una disposizione eccezionale e non analogicamente estensibile. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata e la Corte ha deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario della società contribuente. La società è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 4.000 euro oltre alle spese prenotate a debito; le spese dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 58

    Nel quadro delle iniziative volte a definire le pendenze con i contribuenti, e di rimborso delle imposte, l'Agenzia delle Entrate provvede alla erogazione delle eccedenze IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti

    La norma riguarda esclusivamente IRPEF e IRPEG, non l'ILOR. È stata qualificata come disposizione eccezionale o agevolativa, non applicabile per analogia, e come mero indirizzo rivolto agli uffici, non idoneo a impedire al giudice di rilevare la prescrizione.

  • Art. 2934, comma 1, codice civile

    Costituisce la regola generale in materia di estinzione dei diritti per prescrizione. Le deroghe o agevolazioni che incidono su tale regola devono essere interpretate restrittivamente.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    I termini previsti per il controllo formale o automatizzato delle dichiarazioni e per la liquidazione delle somme dovute impongono obblighi all'Amministrazione, ma non modificano né sospendono il termine di prescrizione del diritto del contribuente al rimborso.

  • Art. 327 codice di procedura civile

    La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso per cassazione, poiché notificato entro il termine lungo, computato secondo la disciplina applicabile ratione temporis.

Massime di principio

  • Il credito d'imposta esposto in dichiarazione è soggetto, in via generale, al termine ordinario di prescrizione decennale; la mera indicazione del credito nella dichiarazione non garantisce indefinitamente il diritto al rimborso.
  • Per ciascuna annualità decorre un autonomo termine di prescrizione, sicché una richiesta cumulativa presentata tardivamente può risultare prescritta per alcuni o per tutti i periodi interessati.
  • Le disposizioni fiscali eccezionali o agevolative che prevedono la rinuncia dell'Amministrazione a far valere la prescrizione non possono essere estese per analogia a imposte diverse da quelle espressamente indicate.
  • La previsione di termini per i controlli dell'Amministrazione finanziaria non costituisce, di per sé, un termine entro il quale il contribuente può esercitare il diritto al rimborso né interrompe la prescrizione.
  • Per tutelare un credito d'imposta è prudente presentare tempestivamente una specifica istanza di rimborso, preferibilmente distinta per annualità, e conservare la prova della presentazione e di eventuali atti interruttivi della prescrizione.

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