Sentenza n. 346/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 6712/2022, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio n. 6712/2022, che aveva respinto il ricorso contro la decorrenza giuridica ed economica della nomina a Vice Ispettore, fissata al 21 marzo 2019
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento con cui la promozione alla qualifica di Vice Ispettore, conseguita all'esito di un concorso interno bandito nel 2008, aveva avuto decorrenza giuridica ed economica soltanto dal 21 marzo 2019. Deduceva che l'Amministrazione avesse impiegato circa undici anni per concludere la procedura, in violazione dei termini massimi e dei principi di buon andamento, correttezza, buona fede, ragionevolezza e tempestività dell'azione amministrativa. Chiedeva la retrodatazione degli effetti giuridici ed economici al 2011, ossia allo scadere del termine triennale ritenuto applicabile, con ricostruzione della carriera e pagamento degli arretrati; in subordine domandava il risarcimento del danno patrimoniale, previdenziale e non patrimoniale da ritardo, ai sensi dell'art. 2-bis l. 241/1990. In appello deduceva error in procedendo e in iudicando, omessa o insufficiente motivazione, violazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul pubblico impiego, violazione del bando e della disciplina della polizia penitenziaria, nonché eccesso di potere per travisamento, carenza dei presupposti, disparità di trattamento, difetto di istruttoria e motivazione, sviamento, illogicità e irragionevolezza. Sosteneva che le difficoltà organizzative e finanziarie valorizzate dal TAR non fossero adeguatamente comprovate e che il ritardo avesse impedito l'accesso a posizioni superiori e prodotto perdite retributive e previdenziali.
La decisione
L'appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha ricondotto la responsabilità da ritardo ex art. 2-bis l. 241/1990 al modello della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., ponendo a carico del ricorrente la prova del fatto antigiuridico, del danno ingiusto, del nesso causale e dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa dell'Amministrazione. Ha affermato che il candidato a un concorso pubblico è titolare dell'interesse legittimo a partecipare e a sollecitare la conclusione della procedura, ma non ha, per il solo protrarsi della selezione, un diritto alla vittoria, all'assunzione, alla retrodatazione della nomina o al risarcimento del danno. Non è dovuto il trattamento economico relativo a un periodo nel quale non vi è stata costituzione del rapporto di impiego né svolgimento della prestazione lavorativa; il danno non può quindi essere liquidato mediante automatica equiparazione alle retribuzioni o alla contribuzione non percepite. Nel caso concreto, inoltre, non è stata ravvisata colpa dell'Amministrazione, poiché il ritardo è stato ricondotto a gravi difficoltà organizzative, all'eccezionale numero di domande, ai problemi finanziari connessi alla prova scritta e al contenzioso relativo a un precedente concorso per il medesimo ruolo. Il Collegio ha altresì rilevato che, per le procedure concorsuali di accesso al pubblico impiego, non risulta fissato dalla legge un termine ultimo la cui inosservanza determini automaticamente responsabilità risarcitoria; né è stata dimostrata una lesione della libertà negoziale. Le spese del grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 2-bis l. 241/1990
Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’art. 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
La responsabilità da ritardo presuppone un danno ingiusto derivante dall'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento; la disposizione non esonera il ricorrente dalla prova di tutti gli elementi della responsabilità extracontrattuale.
art. 2043 c.c.
La responsabilità dell'Amministrazione per illegittima attività o inerzia è ricondotta al modello aquiliano, con necessità di provare condotta antigiuridica, danno ingiusto, nesso causale ed elemento soggettivo.
art. 2056 c.c.
Il rinvio ai criteri di liquidazione del danno comporta l'applicazione dei limiti della consequenzialità immediata e diretta e dell'evitabilità del danno con l'ordinaria diligenza del danneggiato.
art. 1223 c.c.
Il danno risarcibile comprende soltanto le conseguenze immediate e dirette dell'illecito; non coincide automaticamente con l'intero trattamento economico non percepito in assenza di costituzione del rapporto di impiego e di prestazione lavorativa.
art. 1227 c.c.
Rileva ai fini della delimitazione del danno risarcibile l'evitabilità delle conseguenze dannose mediante l'ordinaria diligenza del danneggiato.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 17, comma 6, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla l. 6 agosto 2021, n. 113
Richiamato per la celebrazione da remoto della camera di consiglio.
Massime di principio
- Il candidato a un concorso pubblico è titolare di un interesse legittimo alla partecipazione e alla regolare prosecuzione della procedura, ma il mero protrarsi della selezione non attribuisce un diritto alla vittoria, all'assunzione o alla retrodatazione giuridica ed economica della nomina.
- La responsabilità risarcitoria da ritardo prevista dall'art. 2-bis l. 241/1990 ha natura extracontrattuale e richiede la prova, a carico del ricorrente, della condotta antigiuridica, del danno ingiusto, del nesso causale e dell'imputabilità soggettiva del ritardo a titolo di dolo o colpa.
- In assenza di costituzione del rapporto di impiego e di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, il danno da ritardata assunzione o nomina non può essere automaticamente quantificato nell'intero trattamento economico, contributivo o previdenziale non percepito nel periodo anteriore all'inquadramento.
- Il semplice superamento di un termine ordinatorio o la durata eccessiva di una procedura concorsuale non determina automaticamente il diritto al risarcimento: occorre accertare l'esistenza di un termine legalmente vincolante, la colpa dell'Amministrazione e un danno ingiusto causalmente riconducibile al ritardo.
- Le difficoltà organizzative obiettive e documentate, l'eccezionale numero dei candidati, i problemi finanziari connessi allo svolgimento delle prove e il contenzioso relativo a procedure collegate possono escludere la colpa dell'Amministrazione nella durata della procedura concorsuale.
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