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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11239/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto, tramite la banca intermediaria, di bonds argentini da parte di una cliente, investimento poi rivenduto in perdita dopo il default dell'emittente. In primo grado e poi in appello era stata accolta la domanda della cliente di risoluzione degli ordini di acquisto per inadempimento della banca agli obblighi informativi e per inadeguatezza dell'operazione, con condanna dell'intermediario a restituire la differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di rivendita, mentre era stata respinta la domanda riconvenzionale della banca di restituzione delle cedole incassate. La banca ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione dell'art. 1453 c.c. per avere la Corte d'appello ammesso la risoluzione dei singoli ordini di investimento, ritenuti dalla banca meri atti esecutivi non contrattuali; 2) violazione dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c. per avere riconosciuto l'interesse ad agire della cliente nonostante la vendita dei titoli; 3) violazione dell'art. 1453 c.c. perché le omissioni informative sarebbero state solo precontrattuali e quindi al più rilevanti ai fini dell'annullamento, non della risoluzione; 4) violazione dell'art. 1455 c.c. per la valutazione della gravità dell'inadempimento; 5) violazione dell'art. 29 del regolamento intermediari per la ritenuta prova insufficiente dell'assolvimento degli obblighi informativi nonostante la sottoscrizione della segnalazione di inadeguatezza; 6) violazione dell'art. 2033 c.c. per il mancato accoglimento della domanda restitutoria sulle cedole, che la banca assumeva dovute alla cliente quale indebito arricchimento. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi primo e terzo, ribadendo che il singolo ordine di investimento ha natura negoziale autonoma rispetto al contratto quadro e che gli obblighi informativi dell'intermediario si collocano anche nella fase di esecuzione dell'ordine, cosicché la loro violazione può fondare la risoluzione per inadempimento e non soltanto rimedi precontrattuali; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi sulla perdurante utilità dell'azione dopo la vendita in perdita; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché introduceva un tema di fatto e comunque non trattato nei gradi di merito; ha dichiarato inammissibile il quinto motivo per difetto di specificità, essendo la sentenza di merito coerente con il principio secondo cui, se l'investitore contesta la mancata informazione specifica circa l'inadeguatezza, l'onere di provare l'adempimento informativo torna a carico dell'intermediario. Ha invece accolto il sesto motivo: una volta dichiarata la risoluzione del contratto di investimento, operano reciproci obblighi restitutori; l'investitore deve restituire anche le cedole percepite, poiché la disciplina della risoluzione non può sovrapporsi a quella dell'indebito in modo da generare un ingiustificato arricchimento di una parte. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto solo il sesto motivo di ricorso, dichiarando inammissibili gli altri. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, affinché riesamini la domanda restitutoria sulle cedole e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il punto decisivo è che, a seguito della risoluzione del contratto di investimento, le cedole incassate dall'investitrice devono essere restituite all'intermediario, essendo parte dei reciproci effetti restitutori conseguenti alla caducazione del rapporto.

Norme richiamate

  • art. 1453 c.c.

    La violazione degli obblighi informativi relativi al singolo ordine di investimento, inserito nella fase esecutiva del rapporto di intermediazione, può giustificare la risoluzione per inadempimento del negozio di investimento.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire permane anche dopo la vendita dei titoli se l'investitore ha subito una perdita e mira a far valere le conseguenze economiche dell'inadempimento dell'intermediario.

  • art. 112 c.p.c.

    Non è consentito in cassazione lamentare un vizio che non si confronti con la reale motivazione della decisione impugnata.

  • art. 1455 c.c.

    La deduzione sulla gravità dell'inadempimento non era scrutinabile perché implicava valutazioni di fatto e introduceva un tema non devoluto nei gradi di merito.

  • art. 29 reg. intermediari

    Se l'investitore contesta di non aver ricevuto specifiche informazioni sull'inadeguatezza dell'operazione, la sottoscrizione della segnalazione di inadeguatezza non esaurisce l'onere dell'intermediario, che deve provare l'effettivo assolvimento degli obblighi informativi.

  • art. 2033 c.c.

    Non regola la restituzione delle cedole nel caso di risoluzione del contratto di investimento; la restituzione va ricondotta agli effetti caducatori della risoluzione e non alla sola disciplina dell'indebito.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    I motivi primo e terzo sono stati considerati inammissibili perché contrari a principi di diritto già consolidati nella giurisprudenza di legittimità.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi con le ragioni della decisione; altrimenti è un 'non motivo' e risulta inammissibile.

  • art. 21 T.U.F. (D.Lgs. n. 58 del 1998)

    Impone agli intermediari obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza nella cura dell'interesse del cliente e di adeguata informazione sulle operazioni finanziarie.

  • Reg. Consob n. 11522/1998, art. 28, comma 2

    L'intermediario non può effettuare l'operazione senza aver fornito all'investitore informazioni adeguate su natura, rischi e implicazioni dello specifico investimento o disinvestimento.

Massime di principio

  • Il singolo ordine di investimento, pur inserito nell'ambito del contratto quadro di intermediazione, ha autonoma natura negoziale ed è suscettibile di risoluzione per inadempimento quando l'intermediario non adempia agli obblighi informativi dovuti.
  • Gli obblighi informativi dell'intermediario non si esauriscono nella fase precontrattuale, ma possono gravare anche nella fase di esecuzione dell'ordine; pertanto la loro violazione non è riducibile alla sola responsabilità precontrattuale o all'annullamento.
  • La sottoscrizione dell'avvertenza di inadeguatezza non esonera l'intermediario dall'onere di provare di aver effettivamente fornito le informazioni specifiche dovute, se l'investitore deduce la loro mancanza concreta.
  • Nel giudizio di cassazione il motivo deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata ed essere specifico; la mancata impugnazione della motivazione effettivamente posta a base della decisione comporta inammissibilità.
  • La valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini dell'art. 1455 c.c. resta affidata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione e della corretta devoluzione della questione.
  • Quando sia dichiarata la risoluzione di un contratto di investimento, sorgono reciproci obblighi restitutori che comprendono non solo il capitale investito ma anche i frutti o proventi percepiti, al fine di evitare ingiustificati arricchimenti di una parte a danno dell'altra.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioniRisarcimento e indennizzoInadempimento
RamiProcesso civileBancario e finanziarioContratti
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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