Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1317/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensiva del Decreto Dirigenziale n. M_D -OMISSIS- del 24 aprile 2025, notificato in data 29 aprile 2025, emesso dal Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale militare, con il quale il ricorrente è stato "prosciolto dalla ferma per perdita permanente dell'idoneità fisico-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento ai sensi dell'art. 957, co 1, let. f) del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ed è stato collocato in congedo assoluto ai sensi dell'art. 2070 del D. Lgs. N. 66/2010, a decorrere dal 13 dicembre 2024" e della comunicazione del Ministero della Difesa -Direzione Generale per il personale militare - notificata in data 17.6.2025 (individuata nei seguenti termini: Oggetto: -OMISSIS-- Immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente dell'Esercito, per il 2025, dei volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (circolare n. M_D AB05933 REG2024 0739577 del 20 dicembre 2024), con il quale è stato escluso dalla relativa procedura e di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati.

Giustizia amministrativa202507516

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: proscioglimento dalla ferma per perdita permanente dell'idoneità fisico-psico-attitudinale, collocamento in congedo assoluto ed esclusione dalla procedura di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente dell'Esercito

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare volontario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato il decreto con cui il Ministero della Difesa lo aveva prosciolto dalla ferma e collocato in congedo assoluto, nonché la conseguente esclusione dalla procedura di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente. La contestazione riguardava la ritenuta portata invalidante della patologia tiroidea diagnosticata dagli organi sanitari militari, qualificata come ipotiroidismo e gozzo multinodulare in tiroidite cronica in trattamento farmacologico. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto una verificazione, affidata al Collegio medico legale del Ministero della Difesa, per sottoporre a sindacato di attendibilità tecnica la valutazione sanitaria posta a fondamento degli atti impugnati. L'organo verificatore ha accertato che il ricorrente era affetto da tiroidite autoimmune in terapia farmacologica, in buon compenso farmacologico e in fase clinica asintomatica; ha inoltre ritenuto che, pur essendo la patologia riconducibile alla classificazione del d.m. 4 giugno 2014, si trattasse di un'affezione lieve, non incompatibile con la regolare attività militare. È stato altresì evidenziato che il deficit funzionale tiroideo era vicariato dalla terapia sostitutiva e che, in base alle avvertenze della disciplina applicabile al personale già in servizio, potevano trovare applicazione i requisiti di idoneità vigenti al momento del reclutamento ove più favorevoli.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ritenendo completo il contraddittorio e l'impianto istruttorio. Nel merito ha accolto il ricorso, valorizzando le conclusioni della verificazione: gli accertamenti sanitari svolti in contraddittorio hanno conferito fondamento alle doglianze e hanno posto in dubbio, sotto il profilo dell'attendibilità tecnica, la valutazione amministrativa secondo cui la patologia determinava una perdita permanente dell'idoneità fisico-psico-attitudinale. Gli atti impugnati sono stati quindi annullati nei limiti dell'interesse del ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori, nonché alle spese di verificazione, quantificate in euro 400,00 oltre IVA, da versare a Difesa Servizi s.p.a.

Norme richiamate

  • art. 957, comma 1, lettera f), d.lgs. 66/2010

    proscioglimento dalla ferma per perdita permanente dell'idoneità fisico-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento

    La disposizione è stata indicata dall'Amministrazione quale base normativa del proscioglimento dalla ferma; la valutazione della sua concreta applicazione è risultata illegittima alla luce degli accertamenti tecnici svolti in giudizio.

  • art. 2070 d.lgs. 66/2010

    collocato in congedo assoluto

    È la disposizione richiamata nel decreto impugnato quale fondamento del collocamento in congedo assoluto conseguente alla ritenuta perdita dell'idoneità.

  • d.m. 4 giugno 2014

    Ipotiroidismo e GMN in Tiroidite Cronica in trattamento farmacologico

    La patologia è stata ricondotta dall'organo verificatore alla classificazione prevista dal decreto, ma tale riconducibilità nosografica non è stata ritenuta sufficiente a dimostrarne, nel caso concreto, l'effettiva incompatibilità con la regolare attività militare.

  • artt. 19 e 66 c.p.a.

    Le disposizioni hanno consentito al TAR di disporre la verificazione tecnica affidata al Collegio medico legale, utilizzata per valutare l'attendibilità della precedente valutazione sanitaria amministrativa.

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Il giudizio è stato definito in camera di consiglio con sentenza semplificata, non essendo emerse condizioni ostative e risultando completo il contraddittorio e l'istruttoria.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute

    La norma è stata richiamata quale presupposto per disporre l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari nella diffusione della sentenza.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    dati relativi alla salute

    Il richiamo sostiene la tutela dei dati sanitari contenuti nel provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    dati relativi alla salute

    La disposizione è stata richiamata insieme alla normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati sanitari per giustificare l'oscuramento.

Massime di principio

  • La valutazione medico-legale dell'Amministrazione sulla perdita permanente dell'idoneità al servizio militare è sindacabile dal giudice amministrativo sotto il profilo dell'attendibilità tecnica, anche mediante verificazione; qualora l'accertamento tecnico svolto in contraddittorio evidenzi che la patologia è lieve, asintomatica, adeguatamente compensata dalla terapia e non incompatibile con la regolare attività militare, non è legittimo fondare su di essa il proscioglimento dalla ferma e il collocamento in congedo assoluto.
  • La mera riconducibilità nosografica di una patologia a una categoria prevista dalla disciplina sanitaria militare non dimostra, di per sé, la perdita permanente dell'idoneità: occorre verificare concretamente la gravità dell'affezione, il suo compenso terapeutico, la sintomatologia e l'effettiva incidenza sulle funzioni militari.
  • Quando la disciplina applicabile al personale militare già in servizio prevede l'applicazione dei requisiti vigenti al momento del reclutamento se più favorevoli, tale criterio deve essere considerato nella valutazione dell'idoneità ai fini del passaggio in servizio permanente.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoIstruttoria processualeDecisione e riti speciali
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.