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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31096/2023 del 08/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate impugnava in cassazione la sentenza della CTR Lazio che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento catastale con cui era stata rideterminata, ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004, la classe catastale di un immobile da 2 a 5. Il ricorso deduceva violazione e falsa applicazione della norma sulla revisione del classamento per microzone, dei principi sulla motivazione degli atti catastali e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'avviso fosse sufficientemente motivato perché indicava lo scostamento tra valori di mercato e catastali della microzona, la rivalutazione del patrimonio immobiliare della zona, la trasformazione urbana e alcune unità di raffronto analoghe. La CTR aveva invece ritenuto l'atto carente di motivazione, poiché fondato su formule generiche e privo di specifici riferimenti alle caratteristiche concrete dell'immobile e agli elementi fattuali che avrebbero inciso sul nuovo classamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo corretta la decisione della CTR. Ha affermato che, in tema di revisione parziale del classamento ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004, l'avviso non è congruamente motivato se si limita a richiamare il significativo scostamento tra valori medi di mercato e catastali della microzona e il miglioramento del contesto urbano, senza indicare gli elementi concreti che hanno interessato la microzona e, soprattutto, senza spiegare in che modo tali elementi abbiano inciso sulla specifica unità immobiliare. La motivazione deve quindi dare conto sia del presupposto della revisione di massa sia dei parametri applicati al singolo bene. Le spese non sono state regolate nel testo fornito.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 335, L. 30 dicembre 2004, n. 311

    revisione parziale del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali con significativo scostamento tra valore medio di mercato e valore medio catastale

    la revisione è legittima solo se l'avviso esplicita, oltre al presupposto dello scostamento di microzona, gli elementi concreti e individualizzanti che giustificano il diverso classamento della singola unità immobiliare

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dall'Agenzia a sostegno della propria tesi; la Corte non accoglie la censura e ribadisce l'onere dell'amministrazione di motivare compiutamente l'atto

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per dedurre la violazione di legge nel ricorso per cassazione

  • art. 8 d.P.R. n. 138 del 1998

    i parametri estimativi rilevanti includono qualità urbana del contesto, qualità ambientale della zona, caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    richiamato come parametro generale di motivazione degli atti tributari

  • art. 3 L. n. 241 del 1990

    richiamato come parametro generale di motivazione del provvedimento amministrativo

  • art. 53 Cost.

    evocato nel richiamo alla giurisprudenza costituzionale che considera non irragionevole la revisione per microzone, purché sorretta da motivazione rigorosa

  • art. 118, primo comma, ultima parte, disp. att./trans. c.p.c.

    richiamato per il rinvio ai contenuti più ampi di precedenti conformi

Massime di principio

  • Nella revisione parziale del classamento per microzone ex art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004, la motivazione dell'avviso deve essere articolata in due momenti: accertamento dei presupposti di fatto della riclassificazione di massa e individuazione dei criteri applicati alla singola unità immobiliare.
  • Non è sufficiente una motivazione stereotipata che richiami soltanto il rapporto tra valori medi di mercato e catastali della microzona o il generico miglioramento del contesto urbano; occorre indicare gli elementi concreti e verificabili che hanno inciso sul nuovo classamento.
  • Il carattere 'diffuso' dell'operazione di riclassamento non attenua, ma anzi rafforza, l'obbligo di motivazione in modo da consentire al contribuente di conoscere ex ante le ragioni specifiche del provvedimento.
  • In materia catastale, il riferimento alla microzona rileva come dato posizionale generale, ma deve essere integrato dall'esame delle caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare, perché non tutti gli immobili della stessa zona possono ricevere il medesimo classamento.
  • Il giudice tributario può sindacare la sufficienza della motivazione dell'avviso di classamento verificando se l'amministrazione abbia esplicitato le ragioni concrete e non meramente apparenti della revisione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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