Sentenza del 22/12/2016 n. 26701 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento per maggiore imposta di registro relativa a un atto di compravendita registrato il 22 dicembre 1997. La società contestava la cartella sostenendo, principalmente, che l'avviso di liquidazione, quale atto presupposto, non fosse stato notificato e che il credito fosse prescritto o decaduto. L'Agenzia delle Entrate sosteneva invece di avere prodotto in appello l'avviso di liquidazione corredato dalla relata di notifica. Ha quindi denunciato l'insufficiente e contraddittoria motivazione della CTR, che aveva ritenuto irrilevante la documentazione senza spiegare adeguatamente le ragioni di tale valutazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbito il primo, perché la sentenza della CTR non aveva motivato adeguatamente l'irrilevanza dell'avviso di liquidazione notificato prodotto dall'Ufficio. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, affinché esamini la documentazione e valuti la sua rilevanza. È stato invece respinto il ricorso incidentale della società sulla prescrizione o decadenza, chiarendo che, quando il credito tributario sia definitivamente accertato da una sentenza passata in giudicato, opera il termine generale di prescrizione, normalmente decennale, e non il termine decadenziale previsto per la riscossione di crediti derivanti da atti non impugnati.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58
Il riferimento riguarda la produzione di nuove prove e documenti nel giudizio di appello tributario.
La norma deve essere interpretata in senso ampio e non restrittivo, consentendo all'Amministrazione finanziaria di produrre in appello nuovi documenti rilevanti, tra cui l'avviso di liquidazione e la relativa relata di notifica.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17
La contribuente ne invocava l'applicazione per sostenere la prescrizione o decadenza del credito.
Il termine previsto dalla norma riguarda la messa in esecuzione di atti impositivi divenuti definitivi per mancata impugnazione e non si applica, secondo la Corte, quando il credito sia stato definitivamente accertato da una sentenza passata in giudicato.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25
Richiamato quale disposizione oggi corrispondente alla disciplina originariamente contenuta nell'art. 17.
La disciplina decadenziale della riscossione non prevale sul termine generale di prescrizione quando il titolo dell'esecuzione sia costituito da una sentenza definitiva.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78
Il credito erariale può essere riscosso nel termine decennale di prescrizione decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza.
Per l'imposta di registro, quando la sentenza definitiva abbia accertato il credito senza necessità di ulteriori determinazioni, il termine applicabile è quello decennale di prescrizione decorrente dal giudicato.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76
Prevede un termine triennale decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza.
Il termine triennale ha carattere residuale e riguarda l'ipotesi in cui l'Amministrazione debba ancora compiere un'ulteriore attività di determinazione dell'imposta; non si applica quando l'imposta sia già stata quantificata dalla sentenza.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Vizio di motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Una decisione è censurabile quando non spiega in modo comprensibile perché una prova o un documento decisivo, ritualmente prodotto, sia stato ritenuto irrilevante.
Massime di principio
- Nel processo tributario d'appello la produzione di nuovi documenti può essere ammessa in senso ampio; pertanto l'Amministrazione può depositare anche in secondo grado documenti destinati a dimostrare la notifica dell'atto presupposto.
- Quando una cartella dipende da un avviso di liquidazione o da altro atto prodromico, il giudice deve verificare concretamente l'esistenza e la regolarità della notifica, motivando in modo specifico sull'efficacia della documentazione prodotta.
- Il giudice non può limitarsi ad affermare che una prova è irrilevante senza spiegare quali circostanze essa dimostri e perché tali circostanze non siano decisive; una motivazione generica può determinare la cassazione della sentenza.
- Ai fini dei termini di riscossione occorre distinguere tra credito derivante da un atto divenuto definitivo per mancata impugnazione e credito accertato da una sentenza passata in giudicato.
- Quando il credito tributario è definitivamente riconosciuto da una sentenza e non sono necessarie ulteriori attività di quantificazione, si applica normalmente il termine ordinario decennale di prescrizione decorrente dal passaggio in giudicato, non il termine decadenziale previsto per gli atti impositivi non impugnati.
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