Cassazione Penale, Sentenza n. 8215/2022 del 09/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) c.p.p.: si censura la sentenza d'appello per insufficiente e illogica motivazione circa la sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato (in particolare il "previo concerto" richiesto dall'art. 453, comma 1, n. 3 c.p.). Il ricorrente deduce che le somme erano frutto del proprio lavoro, che le banconote false (11) erano esigue rispetto a quelle vere nella stessa mazzetta (245) e che non v'è prova di intesa con i falsificatori o intermediari; al più sarebbe configurabile il reato più lieve di cui all'art. 455 c.p., ma senza dolo specifico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato la motivazione della Corte d'appello come illogica e circolare quando essa inferiva il "previo concerto" dal solo fatto che l'imputato non fosse l'autore materiale della falsificazione. Richiamando la giurisprudenza sul tema, la Cassazione ha precisato che l'art. 453, n. 3 richiede la prova di una intesa (anche mediata) con falsificatori o loro intermediari, mentre l'art. 455 esige solo la conoscenza della falsità al momento dell'acquisto. Per il vizio motivazionale la sentenza è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.
Norme richiamate
art. 453, comma 1, n. 3 c.p.
Richiede, come elemento caratterizzante, il "previo concerto" con chi ha eseguito la falsificazione o con un intermediario; è sufficiente qualsiasi intesa, anche mediata tramite più soggetti
art. 455 c.p.
Per l'ipotesi più lieve non è necessaria una intesa fra falsificatore e spenditore: è sufficiente la scienza della falsità al momento dell'acquisto/possessione
art. 42 c.p.
Richiamato nel combinato con art. 453 per i profili di partecipazione; la sentenza ha valutato (e la Cassazione ha richiamato) la distinzione tra responsabilità per concerto e mera detenzione/conoscenza
art. 606, lett. b) c.p.p.
Norma che consente la cassazione per vizio di motivazione; il ricorso ha contestato la carenza/illogicità della motivazione sulla questione del "previo concerto"
Massime di principio
- La sussistenza del "previo concerto" (art. 453, n. 3) non può essere dedotta automaticamente dal solo fatto che l'imputato non sia l'autore materiale della falsificazione; serve motivazione specifica che dimostri l'intesa, anche se mediata.
- Quando la prova mostra soltanto la detenzione di banconote false con consapevolezza della loro falsità, può configurarsi l'ipotesi di cui all'art. 455 c.p., che non richiede un "previo concerto".
- La presenza in un mazzo di poche banconote false rispetto a tante vere non è di per sé decisiva: il giudice deve valutare complessivamente elementi circostanziali e offrire motivazione logica e non circolare.
- Un motivo di ricorso per vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) c.p.p. è fondato quando la decisione di merito presenta ragionamenti circolari o manca di spiegare in concreto come siano state acquisite le conclusioni sui fatti-chiave (qui, l'intesa con falsificatori/intermediari).
- In casi simili alla prima valutazione occorre distinguere chiaramente il profilo materiale (possesso/uso) da quello psicologico (dolo specifico o conoscenza) e motivare perché si ritiene realizzata una fattispecie più grave piuttosto che una più lieve.
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