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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22899/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La lite nasce dall’istanza di ammissione al passivo proposta da un’avvocata per i compensi maturati nell’assistenza prestata alla società poi fallita. La professionista chiedeva, da un lato, l’ammissione in prededuzione di un credito di 150.000 euro per l’attività difensiva svolta in relazione a una procedura di concordato preventivo; dall’altro, l’ammissione in privilegio ex art. 2751-bis c.c. di un ulteriore credito per l’attività giudiziale e stragiudiziale svolta nel biennio successivo. Il giudice delegato non ammetteva il credito relativo al concordato e ammetteva solo parzialmente l’altro credito. Il tribunale, in sede di reclamo, riconosceva un compenso ridotto per l’attività concordataria, negava la prededuzione per difetto di collegamento funzionale con la procedura maggiore e ammetteva al passivo, in privilegio, un importo complessivo maggiore per la diversa attività professionale. Il fallimento ricorreva per cassazione con tre motivi, deducendo violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. per asserita mancata valutazione delle prove e indebita quantificazione del compenso; l’avvocata resisteva e proponeva ricorso incidentale, lamentando il mancato riconoscimento della prededuzione e la mancata collocazione privilegiata del credito per l’attività svolta nella procedura concordataria, nonché vizi motivazionali.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto sia il ricorso principale del fallimento sia il ricorso incidentale dell’avvocata. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi del fallimento perché diretti a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio e del merito, attività preclusa in sede di legittimità; ha inoltre confermato la correttezza della riduzione del compenso in ragione dell’adempimento parziale della prestazione professionale. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha escluso la prededuzione del credito relativo al concordato perché la procedura concordataria non era mai stata aperta dopo la declaratoria di inammissibilità, mancando quindi il presupposto della consecuzione e il collegamento funzionale richiesto dall’art. 111 l.fall.; ha inoltre negato la possibilità di riconoscere il privilegio per quel credito, poiché nella domanda di ammissione non era stato dedotto tale titolo di prelazione, come richiesto dall’art. 93, comma 3, n. 4, l.fall. La Corte ha infine escluso il vizio di motivazione apparente, ritenendo la motivazione del tribunale sufficiente e comprensibile. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    la censura sulla valutazione delle prove non può tradursi in una richiesta di riesame del merito; la violazione è configurabile solo in casi specifici, non per mera contestazione dell’apprezzamento probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    non consente di denunciare in cassazione il cattivo esercizio del prudente apprezzamento delle prove non legali, salvo che il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, disatteso prove legali o attribuito efficacia di prova legale a elementi che non la hanno.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dai ricorrenti, ma la Corte ribadisce che il controllo di legittimità non può essere usato per sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito sull’efficacia dimostrativa degli atti.

  • D.M. 55/2014, art. 8, comma 1

    consente che un soggetto incarichi più avvocati della propria difesa, ciascuno dei quali ha diritto al compenso verso il cliente per l’opera prestata.

  • art. 1294 c.c.

    in mancanza di diversa previsione di legge o del titolo, i condebitori sono tenuti in solido all’adempimento.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non il cattivo apprezzamento delle prove; non è quindi utilizzabile per chiedere una rivalutazione del merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è apparente solo se non rende percepibile il fondamento della decisione; non basta una motivazione sintetica ma comprensibile.

  • art. 360-bis c.p.c.

    richiamato per dichiarare inammissibile il motivo incidentale alla luce di un orientamento di legittimità consolidato.

  • art. 111, comma 2, l. fall.

    la prededuzione del credito del professionista incaricato per l’accesso al concordato richiede che la prestazione sia funzionale alle finalità della procedura e, nel caso di concordato preventivo, che la procedura sia stata almeno aperta; se la domanda è dichiarata inammissibile e il concordato non si apre, la prededuzione non può essere riconosciuta.

  • art. 161 l. fall.

    richiamato come norma che disciplina la domanda di concordato, rispetto alla quale la prestazione del professionista può essere funzionale ai fini della prededuzione.

  • art. 163 l. fall.

    l’apertura della procedura di concordato è presupposto rilevante per il riconoscimento della prededuzione in favore del professionista.

  • art. 2751-bis c.c.

    il privilegio del credito professionale richiede una specifica domanda e non può essere riconosciuto se il relativo titolo di prelazione non è stato indicato nell’istanza di ammissione al passivo.

  • art. 93, comma 3, n. 4, l. fall.

    l’istanza di insinuazione al passivo deve indicare il titolo di prelazione; l’omissione o l’assoluta incertezza comportano la degradazione del credito a chirografo.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    le spese possono essere compensate integralmente in caso di reciproca soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato nei casi di rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito censurare la sola valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, salvo che si deduca uno specifico vizio nei limiti degli artt. 115, 116 e 360 c.p.c.; la Cassazione non può sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
  • Il professionista incaricato da un cliente ha diritto al compenso per ciascun incarico conferito e, se più difensori sono nominati, la presenza di altri professionisti non esclude di per sé il diritto al pagamento del singolo avvocato per l’attività effettivamente svolta.
  • Quando la prestazione professionale sia stata eseguita solo in parte, il compenso può essere ridotto in proporzione alla reale consistenza dell’opera svolta, secondo un criterio di corrispettività rispetto al compenso pattuito.
  • La prededuzione del credito del professionista per l’assistenza resa in funzione di un concordato preventivo richiede un nesso funzionale concreto con la procedura concorsuale; se il concordato non viene aperto per inammissibilità della domanda, la prededuzione non può essere riconosciuta.
  • Nel passivo fallimentare il privilegio deve essere specificamente richiesto nell’istanza di ammissione: non può essere riconosciuto d’ufficio né desunto implicitamente da una diversa richiesta di prededuzione.
  • La motivazione è apparente solo quando non consente di comprendere il percorso logico della decisione; una motivazione sintetica ma chiara è sufficiente a escludere il vizio ex art. 132 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniMandato
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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