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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3803/2022 del 03/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma di condanna per la contravvenzione ex artt. 134 e 140 T.U.L.P.S., ritenendo che il servizio svolto dalla sua societaà (Global Investigation Service S.r.l.) presso gli stand del "Villaggio Francese" non fosse attività di vigilanza imprenditoriale soggetta a licenza prefettizia, ma portierato. La difesa sosteneva che la clausola dell'Allegato D, punto 3b.1 del DM n. 269/2010 non imporrebbe l'impiego delle guardie giurate se non per "obiettivi sensibili" o casi espressamente elencati, e proponeva la distinzione tra "vigilanza passiva" (svolgibile da personale non guardie giurate) e "vigilanza attiva". Venivano anche contestate le valutazioni probatorie dei giudici di merito (aspetto delle uniformi, cartellini, pattugliamenti) e chiesta in subordine la declaratoria di prescrizione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e per essere sostanzialmente reiterativo delle stesse doglianze già discusse e respinte in appello. In accoglimento della ricostruzione dei giudici di merito, la Corte ha ritenuto che i dipendenti della societaà svolgessero attività di vigilanza in forma imprenditoriale (pattugliamenti notturni, riconoscibilità aziendale, contratto di appalto con terzi), e che pertanto fosse necessaria la licenza prefettizia ex artt. 134 e 140 T.U.L.P.S. Ha altresì interpretato l'Allegato D, punto 3b.1 del DM 269/2010 in senso letterale: la custodia dei beni mobili e immobili durante l'orario notturno o di chiusura al pubblico va affidata alle guardie giurate. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • R.D. 18 giugno 1931 n. 773, art. 134 T.U.L.P.S.

    La Corte interpreta l'art. 134 nel senso che ogni forma di attività imprenditoriale di vigilanza e custodia di beni per conto terzi richiede la licenza prefettizia; l'assenza della licenza integra l'illiceità sanzionata dall'art. 140

  • R.D. 18 giugno 1931 n. 773, art. 140 T.U.L.P.S.

    Prevede la sanzione per l'esercizio dell'attività di vigilanza senza la licenza: la Corte conferma che si applica indipendentemente dalle modalità operative (armata o non armata)

  • DM 269/2010, Allegato D, punto 3b.1

    "Ferme restando le definizioni sopra indicate nonché le previsioni dell'art. 256 bis del Regolamento di esecuzione, è affidata alle guardie giurate la custodia dei beni immobili e dei beni mobili in essi contenuti durante l'orario notturno o di chiusura al pubblico"

    La Corte la interpreta letteralmente come norma di chiusura: anche fuori dagli "obiettivi sensibili" specificamente elencati, la custodia notturna o durante la chiusura deve essere affidata alle guardie giurate

  • DPR 6 giugno 2008 n. 153, art. 256-bis (Regolamento di esecuzione)

    Citato come riferimento per l'elencazione dei servizi di sicurezza complementare che possono essere svolti da guardie giurate; contribuisce alla lettura sistematica dell'Allegato D

  • Art. 133 T.U.L.P.S.

    Prevede che compiti di custodia e vigilanza "possono" essere affidati alle guardie particolari: la Corte osserva che tale formulazione non esclude ma va letta insieme alle altre disposizioni normative e regolamentari che, nel loro complesso, riservano le custodie notturne alle guardie giurate

  • Art. 62 T.U.L.P.S. (abrogato)

    Richiamato per la distinzione storica tra portierato e vigilanza; la Corte ricorda l'abrogazione, sottolineando che la nozione di portierato richiede rapporto stabile con l'amministrazione dell'immobile e limitato ambito operativo

  • Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Norma processuale richiamata per il principio secondo cui il ricorso che ripropone censure già decise dal giudice del gravame può essere dichiarato inammissibile per aspecificità

  • Art. 616 c.p.p.

    Consentè la condanna alle spese processuali e al versamento di somme alla cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile: applicata alla condanna economica dell'imputato

  • Circolare Ministero dell'Interno 5 febbraio 2013

    Interpretazione amministrativa richiamata che conferma che la vigilanza in orario notturno o al di fuori dell'orario di apertura al pubblico è riservata alle guardie giurate

Massime di principio

  • La qualità di "vigilanza" soggetta a licenza si valuta in base alla natura imprenditoriale del servizio (contratto per conto terzi, riconoscibilità aziendale, più obiettivi o diffusione del servizio) e non esclusivamente sulle modalità operative (presenza di armi o ricetrasmittenti).
  • La distinzione portierato/vigilanza: il portierato richiede rapporto diretto e stabile con l'amministrazione dell'immobile e ambito limitato; se manca tale rapporto e l'attività ha carattere imprenditoriale e diffusivo, si configura vigilanza soggetta a licenza.
  • La custodia di beni durante l'orario notturno o durante la chiusura al pubblico rientra, secondo la normativa regolamentare e la circolare ministeriale, nell'ambito riservato alle guardie giurate, anche quando non si tratti di "obiettivi sensibili" espressamente elencati.
  • L'assenza di armi o di strumenti di comunicazione non esonera dall'obbligo della licenza prefettizia se sussiste il carattere imprenditoriale e la finalità di tutela di terzi indeterminati.
  • In sede di impugnazione in Cassazione, non è efficace riproporre pedissequamente le stesse doglianze già discusse e motivate dalla Corte d'appello: ciò può determinare l'inammissibilità del ricorso per aspecificità.
  • Per difendere con successo la qualificazione di "portierato" conviene fornire prove chiare del rapporto stabile con l'amministrazione dell'immobile, della limitatezza dell'ambito operativo e dell'assenza di carattere imprenditoriale o di diffusione del servizio.

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