Cassazione Penale, Sentenza n. 3803/2022 del 03/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma di condanna per la contravvenzione ex artt. 134 e 140 T.U.L.P.S., ritenendo che il servizio svolto dalla sua societaà (Global Investigation Service S.r.l.) presso gli stand del "Villaggio Francese" non fosse attività di vigilanza imprenditoriale soggetta a licenza prefettizia, ma portierato. La difesa sosteneva che la clausola dell'Allegato D, punto 3b.1 del DM n. 269/2010 non imporrebbe l'impiego delle guardie giurate se non per "obiettivi sensibili" o casi espressamente elencati, e proponeva la distinzione tra "vigilanza passiva" (svolgibile da personale non guardie giurate) e "vigilanza attiva". Venivano anche contestate le valutazioni probatorie dei giudici di merito (aspetto delle uniformi, cartellini, pattugliamenti) e chiesta in subordine la declaratoria di prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e per essere sostanzialmente reiterativo delle stesse doglianze già discusse e respinte in appello. In accoglimento della ricostruzione dei giudici di merito, la Corte ha ritenuto che i dipendenti della societaà svolgessero attività di vigilanza in forma imprenditoriale (pattugliamenti notturni, riconoscibilità aziendale, contratto di appalto con terzi), e che pertanto fosse necessaria la licenza prefettizia ex artt. 134 e 140 T.U.L.P.S. Ha altresì interpretato l'Allegato D, punto 3b.1 del DM 269/2010 in senso letterale: la custodia dei beni mobili e immobili durante l'orario notturno o di chiusura al pubblico va affidata alle guardie giurate. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
R.D. 18 giugno 1931 n. 773, art. 134 T.U.L.P.S.
La Corte interpreta l'art. 134 nel senso che ogni forma di attività imprenditoriale di vigilanza e custodia di beni per conto terzi richiede la licenza prefettizia; l'assenza della licenza integra l'illiceità sanzionata dall'art. 140
R.D. 18 giugno 1931 n. 773, art. 140 T.U.L.P.S.
Prevede la sanzione per l'esercizio dell'attività di vigilanza senza la licenza: la Corte conferma che si applica indipendentemente dalle modalità operative (armata o non armata)
DM 269/2010, Allegato D, punto 3b.1
"Ferme restando le definizioni sopra indicate nonché le previsioni dell'art. 256 bis del Regolamento di esecuzione, è affidata alle guardie giurate la custodia dei beni immobili e dei beni mobili in essi contenuti durante l'orario notturno o di chiusura al pubblico"
La Corte la interpreta letteralmente come norma di chiusura: anche fuori dagli "obiettivi sensibili" specificamente elencati, la custodia notturna o durante la chiusura deve essere affidata alle guardie giurate
DPR 6 giugno 2008 n. 153, art. 256-bis (Regolamento di esecuzione)
Citato come riferimento per l'elencazione dei servizi di sicurezza complementare che possono essere svolti da guardie giurate; contribuisce alla lettura sistematica dell'Allegato D
Art. 133 T.U.L.P.S.
Prevede che compiti di custodia e vigilanza "possono" essere affidati alle guardie particolari: la Corte osserva che tale formulazione non esclude ma va letta insieme alle altre disposizioni normative e regolamentari che, nel loro complesso, riservano le custodie notturne alle guardie giurate
Art. 62 T.U.L.P.S. (abrogato)
Richiamato per la distinzione storica tra portierato e vigilanza; la Corte ricorda l'abrogazione, sottolineando che la nozione di portierato richiede rapporto stabile con l'amministrazione dell'immobile e limitato ambito operativo
Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Norma processuale richiamata per il principio secondo cui il ricorso che ripropone censure già decise dal giudice del gravame può essere dichiarato inammissibile per aspecificità
Art. 616 c.p.p.
Consentè la condanna alle spese processuali e al versamento di somme alla cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile: applicata alla condanna economica dell'imputato
Circolare Ministero dell'Interno 5 febbraio 2013
Interpretazione amministrativa richiamata che conferma che la vigilanza in orario notturno o al di fuori dell'orario di apertura al pubblico è riservata alle guardie giurate
Massime di principio
- La qualità di "vigilanza" soggetta a licenza si valuta in base alla natura imprenditoriale del servizio (contratto per conto terzi, riconoscibilità aziendale, più obiettivi o diffusione del servizio) e non esclusivamente sulle modalità operative (presenza di armi o ricetrasmittenti).
- La distinzione portierato/vigilanza: il portierato richiede rapporto diretto e stabile con l'amministrazione dell'immobile e ambito limitato; se manca tale rapporto e l'attività ha carattere imprenditoriale e diffusivo, si configura vigilanza soggetta a licenza.
- La custodia di beni durante l'orario notturno o durante la chiusura al pubblico rientra, secondo la normativa regolamentare e la circolare ministeriale, nell'ambito riservato alle guardie giurate, anche quando non si tratti di "obiettivi sensibili" espressamente elencati.
- L'assenza di armi o di strumenti di comunicazione non esonera dall'obbligo della licenza prefettizia se sussiste il carattere imprenditoriale e la finalità di tutela di terzi indeterminati.
- In sede di impugnazione in Cassazione, non è efficace riproporre pedissequamente le stesse doglianze già discusse e motivate dalla Corte d'appello: ciò può determinare l'inammissibilità del ricorso per aspecificità.
- Per difendere con successo la qualificazione di "portierato" conviene fornire prove chiare del rapporto stabile con l'amministrazione dell'immobile, della limitatezza dell'ambito operativo e dell'assenza di carattere imprenditoriale o di diffusione del servizio.
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