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Ordinanza

Ordinanza n. 15571/2026 - Roma, Sezione 5T

per l’accertamento del diritto di accesso agli atti ex artt. 22 ss. l. n. 241/1990 richiesti in data 30.3.2026, e, per l’effetto, per la condanna di Roma Capitale a consentire l’accesso e l’estrazione di copia di tutti gli atti del procedimento prot. QC/18448, ivi compresi e in particolare: - dei verbali di sopralluogo e della documentazione fotografica relativi al sopralluogo del 15.5.2024; - delle relazioni tecniche e istruttorie di Risorse per Roma S.p.A. (nota prot. QC/56650 del 13.5.2024 e nota prot. QC/12243 del 20.2.2026); - dei pareri e delle comunicazioni eventualmente acquisiti da altri enti (Capitaneria di Porto di Roma, Regione Lazio, Agenzia del demanio); - di ogni comunicazione interna intercorsa tra gli uffici del Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative e della Direzione Rigenerazione del Litorale e Grandi Progetti relativa al procedimento prot. QC/18448.

Giustizia amministrativa202606810

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: Diniego sostanziale di accesso agli atti del procedimento comunale prot. QC/18448, dopo che l’Amministrazione aveva invitato a precisare l’identificazione dei documenti e a produrre un documento di identità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (società richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

La società ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. per ottenere l’accesso agli atti richiesti a Roma Capitale il 30 marzo 2026 nel procedimento prot. QC/18448, avviato il 20 marzo 2026 e relativo a presunti abusi e alla possibile adozione di un’ordinanza di demolizione. La domanda comprendeva verbali e fotografie del sopralluogo del 15 maggio 2024, relazioni tecniche e istruttorie di Risorse per Roma S.p.A. identificate anche mediante i relativi numeri di protocollo, pareri e comunicazioni di altri enti, nonché comunicazioni interne tra gli uffici comunali. Roma Capitale aveva chiesto di indicare gli estremi o elementi sufficienti a individuare i documenti e di allegare un documento d’identità; in giudizio ha eccepito l’irricevibilità per la mancata produzione di tale documento e l’inammissibilità per genericità della richiesta, sostenendo che non si potevano imporre attività di ricerca o elaborazione documentale all’Amministrazione. La ricorrente ha insistito sull’istanza, rilevando che i documenti non erano stati prodotti neppure in giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza ex art. 116 c.p.a. L’eccezione di irricevibilità è stata respinta: la trasmissione via PEC dell’istanza non richiedeva l’allegazione della copia del documento d’identità nei termini prospettati da Roma Capitale, alla luce dell’art. 65, comma 1, lett. c-bis), d.lgs. 82/2005 e delle norme che vi rinviano. È stata respinta anche la tesi secondo cui il mancato uso della modulistica comunale ostava all’esame, poiché ciò avrebbe comportato un ingiustificato aggravamento procedimentale a carico del privato. La richiesta non era generica: individuava il procedimento, il sopralluogo tramite la sua data e alcune relazioni tramite i protocolli; non si può pretendere che il richiedente indichi date e protocolli di atti eventuali che non possiede e che non gli sono stati comunicati. Roma Capitale è stata quindi condannata a consentire l’accesso agli atti richiesti effettivamente formati o detenuti, entro trenta giorni dalla notificazione o, se precedente, dalla comunicazione dell’ordinanza. Per gli atti non esistenti o non detenuti l’Amministrazione deve attestarlo, così da chiarire il quadro documentale. Spese a carico di Roma Capitale: euro 1.000,00 per onorari, oltre IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Sull’istanza ex art. 116 c.p.a. presentata con il ricorso numero di registro generale 6810 del 2026, proposto da

    Il rimedio è stato utilizzato per ottenere tutela giurisdizionale contro il mancato soddisfacimento della richiesta di accesso documentale.

  • art. 65, comma 1, lett. c-bis), d.lgs. 82/2005

    che l’eccezione di irricevibilità per mancata allegazione alla PEC della “copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità (salvo il caso di firma digitale)” è infondata, avuto riguardo al disposto dell’art. 65, co. 1, lett. c-bis), del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, cui rinviano, tra l’altro, l’art. 13 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 e l’art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

    Nel caso in esaminato, l’invio via PEC dell’istanza secondo le modalità previste dalla norma rende infondata l’eccezione di irricevibilità basata sulla mancata allegazione della copia del documento d’identità.

  • art. 13 d.P.R. 184/2006

    che l’eccezione di irricevibilità per mancata allegazione alla PEC della “copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità (salvo il caso di firma digitale)” è infondata, avuto riguardo al disposto dell’art. 65, co. 1, lett. c-bis), del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, cui rinviano, tra l’altro, l’art. 13 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 e l’art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

    La disposizione è richiamata quale norma che rinvia alle modalità di presentazione telematica previste dall’art. 65, comma 1, lett. c-bis), d.lgs. 82/2005.

  • art. 38 d.P.R. 445/2000

    che l’eccezione di irricevibilità per mancata allegazione alla PEC della “copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità (salvo il caso di firma digitale)” è infondata, avuto riguardo al disposto dell’art. 65, co. 1, lett. c-bis), del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, cui rinviano, tra l’altro, l’art. 13 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 e l’art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

    La disposizione è richiamata quale norma che rinvia alle modalità di presentazione telematica previste dall’art. 65, comma 1, lett. c-bis), d.lgs. 82/2005.

  • art. 1, comma 2, l. 241/1990

    che non può considerarsi motivo ostativo all’esame dell’istanza neanche il mancato utilizzo della specifica modulistica all’uopo predisposta dall’Amministrazione, senza che ciò determini un “ingiustificato aggravamento del procedimento amministrativo a carico del privato in violazione dell’art. 1, comma 2, della l. n. 241 del 1990 s.m.i.” (Cons. Stato, sez. IV, 3 maggio 2023, n. 4478);

    L’omesso utilizzo della modulistica predisposta dall’Amministrazione non può, di per sé, impedire l’esame dell’istanza se comporterebbe un ingiustificato aggravamento procedimentale a carico del privato.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    che la stessa non possa reputarsi generica, atteso l’esplicito riferimento ivi contenuto non solo al “procedimento amministrativo, Prot. n. QC/18448 avviato in data 20 marzo 2026, relativo a presunti abusi e alla possibile adozione di ordinanza di demolizione” (oltreché alle “memorie difensive” presentate dall’istante ai sensi dell’art. 10-bis l n. 241/1990, in data 21 marzo 2026), ma anche alla data, puntuale, del sopralluogo di cui si chiedono verbali e documentazione fotografica, nonché ai numeri di protocollo delle “relazioni tecniche e istruttorie di Risorse per Roma S.p.A.”,

    La norma è menzionata per identificare le memorie presentate dalla richiedente nel procedimento amministrativo; non costituisce oggetto di una distinta interpretazione.

Massime di principio

  • La richiesta di accesso è sufficientemente determinata quando individua il procedimento e fornisce elementi concreti per identificare gli atti richiesti, quali la data di un sopralluogo o i protocolli di relazioni tecniche; non si può esigere che il richiedente indichi gli estremi di documenti eventuali che non possiede e che non gli sono stati comunicati.
  • L’accesso documentale riguarda documenti esistenti e formati o detenuti dall’Amministrazione; se gli atti richiesti non risultano esistenti o detenuti, l’Amministrazione deve attestarlo, anziché opporre un diniego generico.
  • Il mancato utilizzo della modulistica predisposta dall’Amministrazione non giustifica il rifiuto di esaminare un’istanza di accesso quando ciò determinerebbe un ingiustificato aggravamento procedimentale a carico del privato.
  • Quando l’istanza è trasmessa via PEC secondo le modalità riconosciute dalla disciplina dell’amministrazione digitale, la mancata allegazione della copia del documento d’identità non comporta, per ciò solo, l’irricevibilità.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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