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Sentenza

Sentenza n. 292/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'ottemperanza: - del giudicato di cui alla sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria n. 329/2024 del 15.05.2024;

Giustizia amministrativa202500303

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria n. 329/2024, relativa al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore del Comune)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria che aveva condannato il Comune al pagamento di euro 4.996,00, a titolo di spese di lite del secondo grado, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA. La sentenza era stata notificata al Comune il 1° agosto 2024 ai sensi dell’art. 479 c.p.c.; al momento della proposizione del ricorso era quindi decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Il Comune, benché regolarmente evocato, non si è costituito e non ha fornito elementi dai quali desumere l’avvenuta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti dell’azione ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. Ha ordinato al Comune di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza civile mediante il pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di persistente inadempimento ha nominato quale Commissario ad acta il Segretario Comunale di Palmi, con facoltà di subdelega, incaricandolo di compiere tutti gli atti necessari, inclusi l’eventuale stanziamento in bilancio, l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il pagamento della spesa nonché il reperimento materiale delle somme. Il TAR ha precisato che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato. Il Commissario dovrà inoltre provvedere alle spese del giudizio di ottemperanza, al contributo unificato ove versato, agli interessi maturati e alle spese strumentali documentate. Il Comune è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 500,00 oltre rimborso forfetario, IVA, CPA e contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Consentono di ottenere l’esecuzione del giudicato e attribuiscono al giudice dell’ottemperanza il potere di ordinare all’amministrazione l’adempimento e di nominare, in caso di persistente inerzia, un Commissario ad acta.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice, compresa la possibilità di imporre specifici adempimenti e di adottare misure sostitutive.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce presupposto per procedere esecutivamente nei confronti dell’amministrazione debitrice.

  • art. 479 c.p.c.

    La notificazione della sentenza civile al Comune ha determinato la decorrenza del termine rilevante ai fini dell’esecuzione nei confronti dell’amministrazione.

  • d.P.R. 115/2002

    Il compenso del Commissario ad acta sarà determinato e liquidato successivamente secondo la disciplina prevista dal testo unico sulle spese di giustizia.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza civile definitiva che condanni un’amministrazione al pagamento di somme, quando il titolo sia stato notificato e sia decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione il pagamento entro un termine determinato e nominare sin d’ora un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
  • L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o l’indisponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, un legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato di condanna pecuniaria; l’amministrazione deve adottare tutte le iniziative necessarie per reperire e pagare le somme dovute.
  • Il Commissario ad acta incaricato dell’esecuzione di una condanna pecuniaria può essere investito degli adempimenti contabili e finanziari necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa.
  • Nel giudizio di ottemperanza, le spese del processo e gli interessi successivi maturati fino all’effettivo soddisfo possono essere posti a carico dell’amministrazione inadempiente e ricompresi nell’attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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