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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06953/2025 del 15/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia riguarda una domanda di usucapione immobiliare proposta nel 2016 da un soggetto poi deceduto, il quale sosteneva che il padre, e poi lui stesso, avessero posseduto per oltre cinquant'anni un terreno in modo pubblico, pacifico, ininterrotto e uti dominus, svolgendovi attività di coltivazione, manutenzione e raccolta dei frutti, senza contestazioni. Il Tribunale aveva accolto la domanda, dichiarando l'acquisto per usucapione, ma la Corte d'appello, riformando la decisione, aveva ritenuto non provati il possesso uti dominus e l'interversio possessionis, valorizzando l'esame complessivo delle deposizioni testimoniali. Gli eredi del soccombente hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: i primi quattro censuravano l'accertamento di fatto e la valutazione delle prove, denunciando violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., omesso esame di fatti e travisamento della prova testimoniale; il quinto contestava la regolazione delle spese, sostenendo che dovessero gravare integralmente sui convenuti. I resistenti hanno eccepito anche il giudicato, deducendo l'acquiescenza di un coerede non ricorrente.

La decisione

La Corte ha preliminarmente dichiarato estinto il giudizio nei confronti dei ricorrenti che, dopo la proposta di definizione accelerata, non avevano chiesto la decisione. Quanto al solo ricorrente che aveva insistito per la trattazione, ha respinto l'eccezione di giudicato dei controricorrenti, ma ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso: ha escluso il travisamento della prova, precisando che il giudice di merito aveva correttamente preso atto che il teste non aveva riferito della presenza della casa sul fondo; ha affermato che le doglianze tendevano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove testimoniali e dell'attendibilità dei testi, attività riservata al giudice di merito; ha osservato che l'omesso esame denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. concerne un fatto storico decisivo, non elementi istruttori o argomentazioni difensive, e che la denuncia del 2013 non provava il possesso ultraventennale; infine ha ritenuto corretta la regolazione delle spese secondo soccombenza. Il ricorso è stato quindi rigettato limitatamente al ricorrente rimasto in giudizio, con condanna alle spese e applicazione delle sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    comma 1; comma 2; ultimo comma

    La mancata richiesta di decisione dopo la proposta determina rinuncia del ricorso da parte dei ricorrenti non istanti e l'estinzione del giudizio nei loro confronti; se la decisione conferma la proposta, possono applicarsi le conseguenze sanzionatorie previste dalla norma.

  • art. 391 c.p.c.

    Richiamato quale base per dichiarare estinto il giudizio nei confronti dei ricorrenti non insistenti nella decisione.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'articolo si configura solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non ricorre quando la doglianza mira soltanto a contestare la valutazione delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri riconosciuti; non è denunciabile per contestare la diversa forza persuasiva attribuita alle prove offerte.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione dell'attendibilità dei testi e la scelta delle prove ritenute più convincenti rientrano nel prudente apprezzamento del giudice di merito e non integrano, di per sé, violazione della norma.

  • art. 360 c.p.c.

    Il travisamento della prova e l'omesso esame sono scrutinabili solo nei limiti propri dei relativi vizi; non è consentita una rivalutazione del merito sotto forma di denuncia di violazione di legge.

  • art. 1158 c.c.

    Norma richiamata come parametro dell'usucapione, ma la Corte ha ritenuto non provati i presupposti del possesso utile all'acquisto.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza e, in caso di riforma della sentenza di primo grado, vanno regolate in base all'esito complessivo della lite.

  • art. 96 c.p.c.

    Nella definizione conforme alla proposta accelerata, la Corte applica la valutazione legale tipica dei presupposti della responsabilità aggravata e della sanzione pecuniaria, quale presidio contro l'abuso del processo.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    comma 1-quater; comma 1-bis

    È dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando ricorrono i presupposti processuali previsti dalla norma.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove: la ricostruzione dei fatti, la credibilità dei testimoni e il peso attribuito alle deposizioni restano riservati al giudice di merito.
  • Il vizio di travisamento della prova richiede una svista sul contenuto oggettivo del mezzo istruttorio; se il giudice ha semplicemente dato una lettura difforme ma consapevole della deposizione, la censura non è ammissibile come errore revocatorio e, in cassazione, non può risolversi in una rivalutazione del merito.
  • L'omesso esame denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo, principale o secondario, e non singoli elementi probatori o deduzioni difensive non espressamente confutate.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. si ha solo quando l'onere della prova è posto a carico della parte sbagliata; se la doglianza contesta che la prova sia stata ritenuta insufficiente, il motivo attiene al merito e non alla ripartizione dell'onere probatorio.
  • In tema di usucapione, grava sull'attore la prova rigorosa del possesso utile, continuato e uti dominus, nonché degli eventuali atti di interversione del possesso quando siano necessari; la mancata prova di tali presupposti comporta il rigetto della domanda.
  • Quando il giudizio è definito in conformità alla proposta del consigliere relatore nel rito accelerato, la mancata adesione alla proposta può integrare i presupposti per la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e per l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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