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Sentenza

Sentenza del 21/10/2015 n. 21385 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva contestato la cartella con cui le veniva richiesto il pagamento di somme relative al recupero di un credito d'imposta fruito in compensazione per l'anno 2001. Sosteneva di possedere i requisiti per beneficiare del credito e affermava di non aver impugnato il precedente avviso di recupero perché quest'ultimo indicava di essere impugnabile soltanto per vizi propri. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza favorevole alla società, sostenendo che i vizi relativi alla pretesa fiscale avrebbero dovuto essere contestati con l'impugnazione tempestiva dell'avviso di recupero, regolarmente notificato, e che le proprie deduzioni in appello non costituivano domande o eccezioni nuove.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e ha rinviato la causa ad altra sezione della CTR di Napoli, Sezione Staccata di Salerno, affinché riesamini la controversia applicando i principi enunciati e decida anche sulle spese. La Cassazione ha stabilito che la cartella di pagamento può essere contestata, di regola, soltanto per vizi propri quando il contribuente abbia già ricevuto e conosciuto l'atto impositivo presupposto. Ha inoltre chiarito che, per valutare se l'Amministrazione abbia introdotto domande nuove in appello, occorre verificare il contenuto dell'atto impositivo e degli atti precedenti, non limitandosi alle allegazioni formulate in primo grado.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3

    La cartella di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri e non per vizi concernenti l'accertamento fiscale, salvo che il contribuente abbia conosciuto la pretesa impositiva soltanto con la notificazione della cartella.

    Quando l'avviso di recupero o altro atto impositivo presupposto è stato regolarmente notificato, il contribuente deve contestarne tempestivamente il contenuto con l'impugnazione di quell'atto. Non può normalmente attendere la cartella per dedurre vizi relativi alla pretesa fiscale.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57

    In appello non possono proporsi domande nuove.

    La verifica della novità deve essere effettuata confrontando le deduzioni dell'appello con la pretesa risultante dall'atto impositivo impugnato, inclusi i presupposti di fatto e di diritto già indicati nell'avviso e negli atti ad esso collegati.

  • Principio giurisprudenziale della Corte di cassazione in materia di cartella di pagamento

    Nel processo tributario, la cartella di pagamento può essere impugnata solo per vizi suoi propri e non quelli che attengono l'accertamento fiscale, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta.

    La cartella non riapre i termini per contestare un atto impositivo già notificato e divenuto definitivo; l'eccezione opera quando la cartella costituisce il primo atto attraverso cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa.

  • Principio giurisprudenziale della Corte di cassazione sulla novità della domanda in appello

    La novità della domanda deve essere verificata in stretto riferimento alla pretesa effettivamente avanzata nell'atto impositivo impugnato.

    Le argomentazioni dell'Ufficio in appello non sono necessariamente nuove se sviluppano o precisano la medesima pretesa già contenuta nell'atto impositivo. Per dichiarare l'inammissibilità occorre dimostrare che gli elementi dedotti non erano presenti neppure nell'avviso o nel processo verbale richiamato.

Massime di principio

  • Se un atto impositivo presupposto è stato regolarmente notificato, deve essere impugnato nei termini propri; la successiva cartella può essere contestata, di regola, soltanto per vizi relativi alla cartella stessa.
  • La dicitura secondo cui un atto è impugnabile solo per vizi propri non consente di rinviare la contestazione della pretesa fiscale alla fase della cartella e non rende inefficace l'atto previamente notificato.
  • Se il contribuente non ha ricevuto o non ha conosciuto l'atto presupposto e viene a conoscenza della pretesa soltanto tramite la cartella, può contestare anche il merito della pretesa in occasione dell'impugnazione della cartella.
  • Per stabilire se l'Amministrazione abbia introdotto una domanda nuova in appello, bisogna confrontare le deduzioni con il contenuto dell'atto impositivo, del processo verbale e degli atti precedenti, verificando se si tratti della stessa pretesa sostanziale.
  • La cassazione con rinvio non decide definitivamente il merito della pretesa: elimina la precedente sentenza e rimette la causa al giudice indicato, che dovrà riesaminare la controversia e motivare nuovamente.

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