Cassazione Penale, Sentenza n. 3877/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per il reato di minaccia aggravata (art. 612 c.p.). Il ricorrente ha censurato la valutazione di merito sostenendo l'inidoneità dell'azione a produrre pericolo: il messaggio "ti aspetto giù" sarebbe stato letto dalla vittima quando ormai il cellulare era scarico e dopo che la vittima aveva subito un'aggressione da parte di terzi, per cui la frase si sarebbe riferita temporalmente al momento già passato e non avrebbe più potuto avere efficacia intimidatoria. Si è inoltre denunciata presunta contraddittorietà della motivazione della Corte d'appello.
La decisione
Rigetto del ricorso. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i motivi: il reato di minaccia è un reato di pericolo e non richiede che la vittima si sia effettivamente sentita intimidita, ma solo che la condotta fosse potenzialmente idonea a incidere sulla libertà morale della vittima. La Corte ha condiviso la valutazione dei giudici di merito secondo cui l'aggressione subita dalla vittima ad opera di terzi non escludeva e anzi poteva rafforzare la carica intimidatoria del messaggio. Sentenza d'appello ritenuta congruamente motivata. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 612 cod. pen.
La norma è stata interpretata nella prospettiva del "reato di pericolo": non è richiesta la percezione soggettiva della minaccia da parte della vittima, ma la sola potenziale idoneità dell'atto a intimidirla.
art. 49, comma 2, cod. pen.
Citato dal ricorrente nei motivi; la Corte non ha ritenuto che le argomentazioni basate sul timing della lettura del messaggio incidessero sulla valutazione dell'idoneità oggettiva della condotta a costituire minaccia.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il delitto di minaccia è un reato di pericolo: non serve che la vittima si sia effettivamente intimidita, è sufficiente l'idoneità potenziale della condotta.
- Il momento in cui la vittima legge un messaggio minaccioso non annulla automaticamente la possibilità che quel messaggio mantenga o acquisti valenza intimidatoria in prospettiva futura.
- Un evento successivo o parallelo (es. aggressione da parte di terzi) non necessariamente esclude la rilevanza penale del messaggio minatorio; può, nei fatti, rafforzarne l'efficacia intimidatoria.
- Nella valutazione della minaccia conta un apprezzamento oggettivo della capacità intimidatoria del gesto/linguaggio, più che la percezione soggettiva immediata della vittima.
- In sede di impugnazione è necessario dimostrare l'illogicità o la contraddittorietà della motivazione di merito per ottenere accoglimento; mere alternative interpretative coerenti non bastano.
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