Cassazione Penale, Sentenza n. 41226/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava il sequestro preventivo del presunto profitto del reato associativo (euro 105.352,00) e dei crediti di imposta ritenuti inesistenti (euro 2.774.100,00). Primo motivo: dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al fumus commissi delicti; si contestava la mancata partecipazione della ricorrente nelle intercettazioni, la scarsa rilevanza delle pax che la citavano, l'esistenza di operazioni di sanificazione effettivamente svolte con consenso delle parti e la mancanza dell'elemento soggettivo (dolo). Si obiettava inoltre che i crediti di imposta riguarderebbero altri bonus non riconducibili alla sanificazione. Secondo motivo: contestata la sussistenza delle esigenze cautelari; si sosteneva assenza di concreto pericolo di dispersione patrimoniale, l'eventuale scadenza di alcuni crediti, la lecita provenienza di somme sul conto (bonifico del coniuge, retribuzioni) e la non strumentalità degli beni sequestrati rispetto al reato.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi dedotti non configurassero una violazione di legge consentente la cassazione: il primo motivo è aspecifico e non contrasta con la motivazione del Tribunale di Catanzaro, che aveva adeguatamente motivato il fumus valorizzando le dichiarazioni sovrapponibili di vari imprenditori i quali avevano consegnato i dati per l'accesso al cassetto fiscale su richiesta della ricorrente e sarebbero stati vittime del raggiro. Il secondo motivo è manifestamente infondato: le esigenze cautelari sono state motivate anche richiamando la natura fungibile del denaro e dei crediti, con conseguente rischio di dispersione e convalidando la possibilità di sequestro nonostante la prova dell'origine lecita di singole somme. Conseguenze economiche: condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 611 cod. proc. pen.
Rilevato che il ricorso è stato trattato ai sensi di questo articolo; richiamato per la trattazione del ricorso in Cassazione.
art. 325, comma 1 cod. proc. pen.
Limita il ricorso per cassazione alle ipotesi di 'violazione di legge' e quindi ai soli vizi giuridici e di motivazione assoluta, escludendo la sindacabilità di tutti i vizi logici o di valutazione che non siano riconducibili a violazioni normative specifiche.
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla specificità del motivo di cassazione: la Corte osserva che la contraddittorietà o illogicità manifesta vanno denunciate con i motivi specifici previsti e non come generica violazione di legge.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna della ricorrente alle spese del procedimento e al pagamento in favore della Cassa delle ammende, a motivo dell'inammissibilità del ricorso e della colpa nella sua proposizione.
Giurisprudenza della Sez. Unite (n. 42415 del 27/5/2021)
Richiamata per il principio della fungibilità del denaro: la confisca del denaro come profitto del reato va qualificata come diretta e non per equivalente, per cui la prova dell'origine lecita di specifiche somme non è di per sé ostativa al sequestro/confisca del complesso monetario corrispondente al profitto illecito.
Massime di principio
- In sede di cassazione contro provvedimenti cautelari reali il ricorso è ammesso solo per violazione di legge o per vizi motivazionali assoluti; motivazioni logiche o contraddittorie vanno impugnate con motivi specifici previsti dall'art. 606 c.p.p.
- La genericità e la mera riproposizione di argomenti già valutati dal giudice del riesame rendono il motivo inammissibile: il ricorso deve indicare con precisione il nesso tra censura e argomentazione della decisione impugnata.
- Per la valutazione del fumus commessi delicti il giudice può dare rilievo a dichiarazioni concordanti di più vittime/testimoni; la mancanza di intercettazioni dirette non esclude automaticamente la sussistenza del fumus se esistono altri elementi convergenti.
- Nelle misure reali su denaro e crediti prevale il principio di fungibilità: la confisca o il sequestro può essere disposto anche quando singole somme potrebbero avere provenienza lecita, perché l'integrale accrescimento patrimoniale dell'autore è ciò che rileva.
- Le esigenze cautelari che riguardano beni fungibili (denaro, crediti) possono essere ritenute sussistenti anche con motivazione sintetica, purché collegata alla natura dei beni e al concreto pericolo di dispersione.
- Quando si contesta la strumentalità degli oggetti del sequestro è necessario fornire dati fattuali precisi e documentazione idonea a dimostrare l'assenza di rapporto con il reato; mere affermazioni generiche risultano inidonee.
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