Sentenza n. 1754/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) n. 87/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Abruzzo, sede staccata di Pescara, che aveva respinto la domanda di accertamento di un credito residuo per lavoro straordinario, reperibilità e recupero festività
Esito
Favorevole al resistente (aziende sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il dipendente aveva ottenuto, con sentenza passata in giudicato, il riconoscimento del diritto alla corresponsione degli emolumenti per lavoro straordinario, reperibilità e recupero festività svolti dal 1993 al 30 giugno 1998, con liquidazione rimessa all’amministrazione. Dopo il pagamento di una somma ritenuta insufficiente, aveva chiesto al TAR l’accertamento di un ulteriore credito di 22.385,49 euro, oltre interessi e rivalutazione, deducendo la violazione dell’art. 80 del d.P.R. n. 384/1980. Il TAR aveva respinto il ricorso ritenendo non assolto l’onere probatorio ex art. 2697 c.c., poiché i cartellini marcatempo non dimostravano la tipologia degli straordinari notturni o festivi, le richieste relative a reperibilità e recupero festività erano generiche e la perizia di parte aveva carattere ipotetico. In appello l’interessato ha dedotto, per quanto ancora rilevante dopo la sentenza non definitiva n. 7058/2025, la violazione degli artt. 3 e 88 c.p.a., l’insufficienza, incoerenza e contraddittorietà della motivazione e l’erronea valutazione delle risultanze processuali, sostenendo che i cartellini marcatempo provassero le ore di straordinario notturno e festivo e l’esistenza del credito residuo.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha definitivamente respinto l’appello, dopo che con la sentenza non definitiva n. 7058/2025 aveva già accolto i motivi concernenti l’onere della prova e disposto un’attività istruttoria. Il Collegio ha ritenuto infondato il residuo motivo sulla motivazione della sentenza. La sentenza originaria aveva riconosciuto il credito solo in relazione al servizio di guardia medica eccedente l’orario normale, oltre che alle specifiche voci di reperibilità e recupero festività. I cartellini marcatempo dimostravano soltanto la presenza fisica del sanitario nella struttura in orari ulteriori rispetto all’orario ordinario, ma non la causale di tale presenza né che essa corrispondesse al servizio di guardia medica, a reperibilità o a straordinario notturno e festivo. La ricostruzione contenuta nella perizia di parte, non fondata sui turni di servizio, era pertanto ipotetica e astratta. Inoltre, poiché la pretesa aveva natura incrementale rispetto a una liquidazione già eseguita, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare con particolare rigore che le ulteriori somme richieste trovassero fondamento nel titolo riconosciuto dalla sentenza passata in giudicato. La genericità delle allegazioni e l’assenza di una correlazione certa tra le presenze rilevate e le specifiche prestazioni oggetto del giudicato impedivano l’accertamento del credito residuo. Sentenza di primo grado confermata per la parte residua; spese compensate in ragione della peculiarità della controversia e del parziale accoglimento dei motivi d’appello relativi all’onere probatorio.
Norme richiamate
art. 80 d.P.R. n. 384/1980
La disposizione è stata invocata come fondamento della pretesa retributiva relativa alle diverse maggiorazioni per lavoro straordinario, ma il giudice ha ritenuto non dimostrata la riconducibilità delle ulteriori somme richieste alle specifiche prestazioni riconosciute dal giudicato.
art. 2697 c.c.
Chi agisce per l’accertamento di un credito deve provare i fatti costitutivi della pretesa; nel caso di una richiesta incrementale rispetto a una liquidazione già eseguita, la prova deve riguardare anche la riconducibilità delle ulteriori somme al titolo giuridico riconosciuto.
art. 3 c.p.a.
La censura relativa alla motivazione della sentenza è stata esaminata ma ritenuta infondata, poiché la motivazione del TAR era coerente con la genericità delle allegazioni e con il valore probatorio limitato dei cartellini marcatempo.
art. 88 c.p.a.
La doglianza di insufficienza, incoerenza e contraddittorietà della motivazione non è stata accolta, essendo la decisione di primo grado adeguatamente motivata quanto all’assenza di prova della causale delle prestazioni.
art. 26 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della regolazione delle spese del giudizio amministrativo.
art. 92 c.p.c.
Unitamente all’art. 26 c.p.a. ha consentito la compensazione delle spese per la peculiarità della fattispecie e per il parziale accoglimento di precedenti motivi d’appello, secondo i limiti risultanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato riconosce un credito retributivo solo in relazione a specifiche prestazioni o causali, la successiva domanda di pagamento di somme ulteriori deve dimostrare puntualmente la corrispondenza tra le prestazioni rivendicate e il titolo riconosciuto dal giudicato.
- I cartellini marcatempo, se attestano soltanto la presenza fisica del dipendente sul luogo di lavoro, non provano di per sé la causale della presenza né consentono di qualificare le ore come servizio di guardia medica, reperibilità o lavoro straordinario notturno o festivo.
- Una perizia di parte basata sulla mera presenza del dipendente e priva del dato relativo ai turni o alle specifiche prestazioni svolte non è idonea a dimostrare l’ammontare di un credito retributivo quando la causale delle ore costituisce elemento essenziale della pretesa.
- Chi contesta l’insufficienza di una liquidazione amministrativa già eseguita, chiedendo un’integrazione del pagamento, è gravato da un onere di allegazione e prova particolarmente rigoroso sia sull’esistenza delle ulteriori prestazioni sia sulla loro riconducibilità al titolo giudiziale o normativo posto a fondamento della domanda.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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