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Sentenza

Sentenza n. 239/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'accertamento e la dichiarazione, previo annullamento di qualsiasi eventuale contrario atto, del diritto del ricorrente al riconoscimento del beneficio di cui all’art. 6 bis del decreto legge n. 387/1987 e, quindi, al ricalcolo dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui alla normativa appena citata (oltre rivalutazione ed interessi), condannando altresì parte resistente a porre in essere tutti i relativi e conseguenti incombenti.

Giustizia amministrativa202500535

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: eventuale diniego o mancato riconoscimento dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto al beneficio previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la conseguente rideterminazione dell'indennità di buonuscita, includendo nella relativa base di calcolo i sei scatti stipendiali, oltre rivalutazione e interessi. La domanda si fonda sull'applicabilità del beneficio agli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile o militare anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda. Il giudizio ha inoltre riguardato l'incidenza dell'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, dell'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 e del termine previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento a riposo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza in forma semplificata, richiamando la giurisprudenza consolidata dello stesso Tribunale e del Consiglio di Stato. Ha accertato il diritto del ricorrente a fruire dei benefici economici previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e il correlato obbligo dell'INPS di rideterminare l'indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali. Il giudice ha ritenuto che l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguardi esclusivamente la base pensionabile e non il calcolo dell'indennità di buonuscita; che l'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non abbia fatto rivivere la precedente limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso; e che il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis abbia natura non decadenziale, essendo funzionale soltanto a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'INPS è stato condannato al pagamento di € 1.000,00 per spese di giudizio, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità

    Riconosce agli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile o militare il beneficio dei sei scatti stipendiali, rilevante anche per il calcolo dell'indennità di buonuscita; il termine per la domanda non ha natura decadenziale e opera solo ai fini della decorrenza del collocamento a riposo.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    Riguarda la base pensionabile definita ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 503/1992 e non disciplina il calcolo dell'indennità di buonuscita.

  • art. 11 l. n. 231/1990

    La sua abrogazione non determina la reviviscenza della precedente disposizione limitativa del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso.

  • art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. n. 66/2010

    L'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990, disposta dal Codice dell'ordinamento militare, non comporta la reviviscenza della disposizione precedentemente sostituita.

  • art. 74 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata in presenza di giurisprudenza consolidata.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Impone alla parte soccombente il rimborso del contributo unificato alla parte vittoriosa, una volta intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta agli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile o militare anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda.
  • L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferendosi alla base pensionabile, non esclude né disciplina il computo dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita.
  • L'abrogazione della disposizione che aveva limitato il beneficio dei sei scatti ai casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso non determina la reviviscenza della precedente norma limitativa; pertanto, in assenza di una vigente limitazione, il beneficio spetta anche in caso di cessazione a domanda.
  • Il termine previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento a riposo non è decadenziale rispetto al diritto al beneficio, ma è funzionale esclusivamente alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiTermini del procedimento

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