Cassazione Civile, Ordinanza n. 24074/2022 del 03/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una lite tra proprietari confinanti relativa, da un lato, a infiltrazioni provenienti da un fabbricato in stato di abbandono e idoneo a provocare danni all'immobile dell'attore; dall'altro, a una domanda riconvenzionale di chi sosteneva che il fabbricato dell'attore fosse stato ricostruito in violazione delle distanze legali tra fabbricati e per le vedute. In primo grado il tribunale, con sentenza non definitiva, aveva accolto l'an debeatur della domanda risarcitoria per infiltrazioni e la riconvenzionale sulla violazione delle distanze, rinviando al prosieguo la quantificazione e le opere da eseguire; con sentenza definitiva aveva poi quantificato il danno e specificato gli interventi. In appello l'attore aveva contestato principalmente: l'ammissibilità e tempestività della domanda riconvenzionale per asserita tardiva costituzione della convenuta; la tempestività dell'intervento del successore a titolo particolare; la correttezza della decisione sulla riserva di impugnazione della sentenza non definitiva e sull'asserita mancata impugnazione di quest'ultima; oltre, in via conseguenziale, le statuizioni di merito e liquidazione del danno. In cassazione ha proposto sei motivi, tutti centrati soprattutto sull'asserita inammissibilità della riconvenzionale e sulla possibilità di censurare anche la sentenza non definitiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che nel regime processuale anteriore alla riforma del 1990 la domanda riconvenzionale poteva essere proposta fino alla prima udienza; inoltre, la tardività non risultava utilmente e tempestivamente eccepita, e comunque dagli atti del giudizio emergeva una sostanziale accettazione del contraddittorio anche su tale domanda. Conseguentemente, la doglianza sulla riconvenzionale e quella sul successore a titolo particolare sono state respinte. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti o comunque infondati: la Corte ha ribadito che la riserva di appello ex art. 340 c.p.c. non equivale a impugnazione, che la sentenza non definitiva va impugnata espressamente e specificamente, e che, non essendo stata rituale l'impugnazione della sentenza non definitiva, su quella statuizione si era formato giudicato, precludendo la contestazione dei presupposti della riconvenzionale nel prosieguo. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36 c.p.c.
Richiamato tra le norme invocate dal ricorrente in tema di domanda riconvenzionale e riparto delle domande nel giudizio.
art. 111 c.p.c.
Usato per affermare la legittimazione del successore a titolo particolare a fare proprie le difese e la domanda riconvenzionale già proposta dal dante causa.
art. 112 c.p.c.
Richiamato come norma violata nelle censure sul mancato esame dell'eccezione di inammissibilità e sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 167 c.p.c.
Nel regime previgente alla riforma, la costituzione del convenuto entro la prima udienza rendeva tempestiva la riconvenzionale.
art. 170 c.p.c.
Richiamato nella censura sulla notificazione/comunicazione della sentenza non definitiva al nuovo difensore.
art. 339 c.p.c.
Richiamato con riguardo alla necessità di impugnare la sentenza non definitiva in modo espresso e specifico.
art. 340 c.p.c.
La riserva di impugnazione non equivale alla manifestazione della volontà di appellare; l'impugnazione della sentenza non definitiva va proposta espressamente.
art. 342 c.p.c.
Richiamato dai motivi di ricorso in tema di contenuto dell'appello e specificità delle censure.
art. 346 c.p.c.
Invocato per sostenere la riproposizione in appello dell'eccezione non esaminata dal primo giudice.
art. 160 c.p.c.
Richiamato nella doglianza sulla validità della notificazione/comunicazione processuale.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto di difesa e del contraddittorio.
art. 82 R.D. n. 37/1934
Richiamato in relazione alla notificazione al difensore e all'elezione di domicilio.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per disporre il pagamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Nel regime processuale anteriore alla riforma del 1990, la domanda riconvenzionale del convenuto era tempestiva se proposta entro la prima udienza di comparizione; la sua ammissibilità non può essere negata in base alla sola astratta tardività della costituzione se, in concreto, la comparsa è depositata in quella sede.
- La declaratoria di inammissibilità di una domanda riconvenzionale per tardività presuppone che la parte interessata la eccepisca tempestivamente; l'eccezione non è utilmente deducibile per la prima volta in appello o soltanto nelle difese conclusionali, che hanno funzione meramente riepilogativa.
- Nel sistema previgente, il divieto di introdurre domande nuove tutela la parte destinataria della domanda: se questa accetta il contraddittorio, anche per comportamento concludente, la tardività non è più opponibile.
- La riserva di impugnazione ex art. 340 c.p.c. non sostituisce l'impugnazione: la sentenza non definitiva deve essere gravata con un atto che la indichi espressamente e specificamente; il solo appello contro la sentenza definitiva non basta a investire la pronuncia non definitiva.
- Quando una sentenza non definitiva decide sull'an debeatur e il giudicato su tale statuizione si forma per mancata rituale impugnazione, nel prosieguo del giudizio non possono più essere contestati i presupposti del diritto accertato, compresi quelli relativi all'ammissibilità della domanda o all'esistenza del credito.
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