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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24074/2022 del 03/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una lite tra proprietari confinanti relativa, da un lato, a infiltrazioni provenienti da un fabbricato in stato di abbandono e idoneo a provocare danni all'immobile dell'attore; dall'altro, a una domanda riconvenzionale di chi sosteneva che il fabbricato dell'attore fosse stato ricostruito in violazione delle distanze legali tra fabbricati e per le vedute. In primo grado il tribunale, con sentenza non definitiva, aveva accolto l'an debeatur della domanda risarcitoria per infiltrazioni e la riconvenzionale sulla violazione delle distanze, rinviando al prosieguo la quantificazione e le opere da eseguire; con sentenza definitiva aveva poi quantificato il danno e specificato gli interventi. In appello l'attore aveva contestato principalmente: l'ammissibilità e tempestività della domanda riconvenzionale per asserita tardiva costituzione della convenuta; la tempestività dell'intervento del successore a titolo particolare; la correttezza della decisione sulla riserva di impugnazione della sentenza non definitiva e sull'asserita mancata impugnazione di quest'ultima; oltre, in via conseguenziale, le statuizioni di merito e liquidazione del danno. In cassazione ha proposto sei motivi, tutti centrati soprattutto sull'asserita inammissibilità della riconvenzionale e sulla possibilità di censurare anche la sentenza non definitiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che nel regime processuale anteriore alla riforma del 1990 la domanda riconvenzionale poteva essere proposta fino alla prima udienza; inoltre, la tardività non risultava utilmente e tempestivamente eccepita, e comunque dagli atti del giudizio emergeva una sostanziale accettazione del contraddittorio anche su tale domanda. Conseguentemente, la doglianza sulla riconvenzionale e quella sul successore a titolo particolare sono state respinte. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti o comunque infondati: la Corte ha ribadito che la riserva di appello ex art. 340 c.p.c. non equivale a impugnazione, che la sentenza non definitiva va impugnata espressamente e specificamente, e che, non essendo stata rituale l'impugnazione della sentenza non definitiva, su quella statuizione si era formato giudicato, precludendo la contestazione dei presupposti della riconvenzionale nel prosieguo. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36 c.p.c.

    Richiamato tra le norme invocate dal ricorrente in tema di domanda riconvenzionale e riparto delle domande nel giudizio.

  • art. 111 c.p.c.

    Usato per affermare la legittimazione del successore a titolo particolare a fare proprie le difese e la domanda riconvenzionale già proposta dal dante causa.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come norma violata nelle censure sul mancato esame dell'eccezione di inammissibilità e sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 167 c.p.c.

    Nel regime previgente alla riforma, la costituzione del convenuto entro la prima udienza rendeva tempestiva la riconvenzionale.

  • art. 170 c.p.c.

    Richiamato nella censura sulla notificazione/comunicazione della sentenza non definitiva al nuovo difensore.

  • art. 339 c.p.c.

    Richiamato con riguardo alla necessità di impugnare la sentenza non definitiva in modo espresso e specifico.

  • art. 340 c.p.c.

    La riserva di impugnazione non equivale alla manifestazione della volontà di appellare; l'impugnazione della sentenza non definitiva va proposta espressamente.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato dai motivi di ricorso in tema di contenuto dell'appello e specificità delle censure.

  • art. 346 c.p.c.

    Invocato per sostenere la riproposizione in appello dell'eccezione non esaminata dal primo giudice.

  • art. 160 c.p.c.

    Richiamato nella doglianza sulla validità della notificazione/comunicazione processuale.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto di difesa e del contraddittorio.

  • art. 82 R.D. n. 37/1934

    Richiamato in relazione alla notificazione al difensore e all'elezione di domicilio.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per disporre il pagamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel regime processuale anteriore alla riforma del 1990, la domanda riconvenzionale del convenuto era tempestiva se proposta entro la prima udienza di comparizione; la sua ammissibilità non può essere negata in base alla sola astratta tardività della costituzione se, in concreto, la comparsa è depositata in quella sede.
  • La declaratoria di inammissibilità di una domanda riconvenzionale per tardività presuppone che la parte interessata la eccepisca tempestivamente; l'eccezione non è utilmente deducibile per la prima volta in appello o soltanto nelle difese conclusionali, che hanno funzione meramente riepilogativa.
  • Nel sistema previgente, il divieto di introdurre domande nuove tutela la parte destinataria della domanda: se questa accetta il contraddittorio, anche per comportamento concludente, la tardività non è più opponibile.
  • La riserva di impugnazione ex art. 340 c.p.c. non sostituisce l'impugnazione: la sentenza non definitiva deve essere gravata con un atto che la indichi espressamente e specificamente; il solo appello contro la sentenza definitiva non basta a investire la pronuncia non definitiva.
  • Quando una sentenza non definitiva decide sull'an debeatur e il giudicato su tale statuizione si forma per mancata rituale impugnazione, nel prosieguo del giudizio non possono più essere contestati i presupposti del diritto accertato, compresi quelli relativi all'ammissibilità della domanda o all'esistenza del credito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveServitù
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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