Sentenza n. 647/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento, a) della prova pratica svolta in data 29 settembre 2025 e dei relativi esiti pubblicati in data 3 dicembre 2025, nella misura in cui l’istante ricade nell’elenco dei candidati non ammessi alla prova orale ed al proseguimento del concorso, per titoli ed esami, indetto dall’ASL Salerno per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 10 posti di fisioterapista, indetto con bando pubblicato sul BURC n. 63 del 9 settembre 2024 e sulla GU n. 76 del 20 settembre 2024; b) del provvedimento di convocazione alla prova pratica pubblicato il 19 settembre 2025, ove lesivo; c) dei verbali di Commissione di concorso, allo stato non conosciuti e mai pubblicati, aventi ad oggetto la decisione in merito alle modalità di svolgimento della prova pratica; la determinazione ed individuazione del correttore da utilizzare per le operazioni di correzione del questionario somministrato all’istante; d) dell’esito della prova pratica di cui alla lettera a), nella parte in cui è stato attributo all’istante un punteggio pari a 8,60, inferiore a quello legittimamente spettante ed inidoneo al superamento della prova; e) del punteggio numerico, pari a 8,60, assegnato all’istante in esito alla prova pratica, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti o comunque di errate correzioni; f) del questionario somministrato all’istante in occasione della prova pratica, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6; g) dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova pratica e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6 del questionario dell’istante; h) dell’avviso di convocazione alla prova orale per il 17 dicembre 2025, nella parte in cui non include il nominativo dell’istante nonché del suo rinvio, ove ritenuto lesivo; i) ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso; l) di ogni altro atto preparatorio connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’istante; e per l’accertamento del diritto alla riammissione nella procedura concorsuale de qua e contestuale condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova pratica a risposta multipla e mancata ammissione alla prova orale del concorso per 10 posti di fisioterapista
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la prova pratica, gli esiti e gli atti connessi del concorso bandito dall’A.S.L. di Salerno, contestando il punteggio di 8,60 e la conseguente mancata ammissione alla prova orale. Con il primo motivo ha sostenuto che la risposta indicata dalla commissione come corretta al quesito n. 4 fosse errata e che fosse invece corretta la risposta da lei selezionata. Con il secondo motivo ha dedotto, relativamente al quesito n. 6, che anche la risposta da lei fornita fosse corretta, quantomeno per l’ambiguità del quesito e la pluralità di risposte plausibili. In via subordinata ha denunciato la violazione dell’art. 12 del d.P.R. 220/2001, in relazione alle prescrizioni sull’anonimato e sulla correttezza delle operazioni concorsuali. Ha inoltre chiesto la riammissione alla procedura e il risarcimento in forma specifica. Nel corso del giudizio l’A.S.L. ha chiesto alla commissione di riesaminare i quesiti contestati.
La decisione
Il Collegio ha escluso che ricorresse una sopravvenuta carenza di interesse, che avrebbe comportato l’improcedibilità del ricorso. La commissione esaminatrice, con verbale del 16 marzo 2026, ha infatti attribuito 2 punti al quesito n. 4 e 2 punti al quesito n. 6 indipendentemente dalla risposta fornita da ciascun candidato e ha rideterminato la graduatoria. Tale riesame ha integralmente soddisfatto l’interesse della ricorrente, che ha conseguito un punteggio nella prova pratica non inferiore a 14 punti, soglia prevista dall’art. 9 del bando per l’ammissione alla prova orale. Il giudice ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, senza esaminare nel merito i singoli motivi di ricorso. Le spese sono state compensate per metà; per la restante metà l’A.S.L. è stata condannata, in base alla soccombenza virtuale, al pagamento di € 400,00 oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato se versato. La disciplina delle spese è stata motivata dalla serialità del contenzioso, dal tempestivo riesame amministrativo, dalla specificità tecnica delle questioni e dalla definizione del giudizio in sede cautelare dopo due sole udienze camerali.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti nella camera di consiglio cautelare.
art. 30 c.p.a.
Richiamato quale base della domanda di risarcimento in forma specifica proposta dalla ricorrente; la domanda non è stata esaminata in ragione della cessazione della materia del contendere.
art. 12 d.P.R. 220/2001
Richiamato dalla ricorrente con riferimento alle prescrizioni in materia di anonimato e correttezza delle operazioni concorsuali; il motivo non è stato deciso nel merito.
art. 9 del bando di concorso
Individuato dal giudice quale fonte della soglia di 14 punti necessaria per l’ammissione alla prova orale.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione rivede i propri atti e adotta misure che soddisfano integralmente l’interesse sostanziale azionato dal ricorrente, il giudizio deve essere definito con dichiarazione di cessazione della materia del contendere, e non per sopravvenuta carenza di interesse.
- La cessazione della materia del contendere ricorre, in particolare, quando il riesame della prova concorsuale determina l’attribuzione di un punteggio sufficiente a superare la soglia di ammissione alla fase successiva e consente la riammissione del candidato alla procedura.
- In caso di cessazione della materia del contendere, il giudice può regolare le spese sulla base della soccombenza virtuale, valutando il probabile esito della controversia alla luce delle condotte delle parti e delle circostanze concrete del giudizio.
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