Sentenza n. 378/2026 - L'aquila, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'accredito di euro 2.500 sulla Carta Elettronica del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 10/2024 del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a corrisponderle, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, l'importo nominale di euro 2.500 quale contributo per la formazione professionale. Il ricorso è stato notificato dopo la scadenza del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato, evidenziando che, alla data del deposito del ricorso, il credito non risultava soddisfatto.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, poiché la sentenza posta a fondamento dell'ottemperanza era stata notificata al Ministero presso un domicilio digitale certificato censito nel registro delle pubbliche amministrazioni ed era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Teramo. Ha inoltre ritenuto integrata la condizione di procedibilità prevista dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, essendo decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Nel merito, la domanda era fondata perché il credito risultava accertato da una sentenza definitiva e non era stato soddisfatto al momento del deposito del ricorso. Prima della discussione, il Ministero ha dato piena esecuzione al giudicato. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, ponendo tuttavia le spese a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale e causale, poiché l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la notifica e il deposito del ricorso. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 800, oltre accessori di legge, in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il ricorso esecutivo nei confronti di un'amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 7 d.m. n. 44/2011
Il domicilio digitale certificato censito nel registro delle pubbliche amministrazioni è idoneo ai fini della notificazione della sentenza all'amministrazione.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale posto a fondamento dell'esecuzione è stato validamente notificato all'amministrazione presso un domicilio digitale certificato censito nel registro delle pubbliche amministrazioni ed è passato in giudicato.
- Nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il ricorso per ottemperanza è procedibile solo dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- La sopravvenuta esecuzione integrale del giudicato, intervenuta prima della discussione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere.
- Quando l'amministrazione esegue il giudicato soltanto dopo la notifica e il deposito del ricorso per ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico perché la sopravvenuta soddisfazione della pretesa non elimina la soccombenza causale dell'amministrazione.
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