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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40312/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Catania del 25/02/2022 rilevando plurime violazioni: violazione dell'art. 521 c.p.p. per carenza della motivazione rafforzata richiesta per il ribaltamento dell'assoluzione di primo grado; travisamento della prova e illogicità della motivazione in relazione a più capi (riqualificazioni nel reato di estorsione art. 629, riqualificazione in art. 624-bis, falsità in atti art. 479 c.p., omissione di atti d'ufficio art. 328 c.p.); carenza di motivazione circa l'elemento soggettivo (finalità di profitto), e violazione del principio di correlazione accusa-sentenza in quanto la sentenza di appello avrebbe mutato elementi essenziali dell'imputazione (es. da impossessamento di summe a impossessamento di merce). I ricorrenti ne contestano inoltre la quantificazione degli effetti civili e la legittimazione delle parti civili al risarcimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi ritenendoli fondati. Ha ritenuto che la sentenza impugnata non rispettasse l'onere di motivazione rafforzata richiesto per la riforma di un'assoluzione e che molte delle riqualificazioni e valutazioni probatorie della Corte d'appello fossero apodittiche, congetturali e non confutative degli argomenti decisivi della sentenza di primo grado. Conseguentemente la Cassazione ha annullato: senza rinvio la condanna relativa al reato indicato nel capo B1) perché "il fatto non sussiste"; e ha annullato, quanto agli effetti civili, le pronunce relative ai capi Al), A2), B2), B3) e B4). In sostanza i ricorsi sono stati accolti e la pronuncia di appello è stata disintegrata nella parte ritenuta viziata per difetto di motivazione e travisamento della prova. Si è inoltre disposto (come conseguenza dell'annullamento) la revoca delle statuizioni collegate.

Norme richiamate

  • art. 521 cod. proc. pen.

    richiede una motivazione "rafforzata" del giudice di appello qualora la decisione riformi l'assoluzione: il giudice d'appello deve confutare specificamente gli argomenti più rilevanti della motivazione del primo giudice e indicare concreti elementi processuali che giustifichino il diverso esito

  • art. 125 cod. proc. pen.

    la mancanza di una motivazione adeguata può configurare violazione di legge quando la decisione non riconsidera in modo convincente gli elementi decisive che avevano portato all'opposto esito in primo grado

  • art. 629 cod. pen.

    la Corte ha rilevato che la riqualificazione in estorsione è errata quando la minaccia consista nell'esercizio delle funzioni pubbliche; per l'estorsione aggravata occorre provare che la minaccia non sia semplicemente l'eventuale esercizio del potere d'ufficio

  • art. 624-bis cod. pen.

    la Corte ha ritenuto che la riqualificazione nel capo Al) non sia stata adeguatamente motivata: l'appello doveva indicare elementi probatori univoci a sostegno della diversa qualificazione

  • art. 479 cod. pen.

    la Corte ha ritenuto insufficiente l'affermazione della falsità degli atti (verbali di sequestro) effettuata in appello senza confutare punto per punto la valutazione assuntiva del Tribunale; la dichiarazione di falsità richiede una motivazione specifica e persuasiva

  • art. 328 cod. pen.

    la Corte ha rilevato che l'accertamento di omissione d'atti d'ufficio non è stato giustificato da una motivazione rafforzata atta a superare la valutazione favorevole al comportamento degli agenti espressa in primo grado

  • art. 603 cod. proc. pen.

    richiamato perché l'appello ha fatto nuovo escussioni della persona offesa ex art. 603; la Corte ha rilevato l'assenza di un'analisi critica esaustiva delle dichiarazioni rese in sede di rinnovata escussione

  • art. 576 cod. proc. pen.

    richiamato nella critica relativa al riconoscimento di risarcimento a parte civile che non aveva proposto appello su capi dichiarati prescritti: la Corte ha ritenuto che la valutazione degli effetti civili era viziata

  • art. 578 cod. proc. pen.

    richiamato in relazione ai limiti del riconoscimento del ristoro da parte civile non appellante; la Corte ha sottolineato un errore applicativo in sede d'appello

  • art. 62-bis cod. pen.

    richiamato dai ricorrenti per lamentare l'omessa motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto assorbite alcune censure ma ha ricordato l'obbligo di motivare la decisione sulle circostanze attenuanti

Massime di principio

  • Quando la Corte d'appello riforma un'assoluzione, è obbligata a una motivazione rafforzata: deve confutare specificamente i punti cruciali della sentenza di primo grado e indicare elementi processuali concreti che giustifichino il diverso esito
  • La riqualificazione giuridica di fatti già valutati in primo grado richiede una motivazione puntuale e l'indicazione di elementi di prova nuovi o meglio interpretati; meri sospetti o affermazioni apodittiche non sono sufficienti
  • Per configurare il reato di estorsione quando l'agente è un pubblico ufficiale occorre dimostrare che la minaccia non si traduca semplicemente nell'esercizio delle funzioni d'ufficio; la mera prospettazione dell'uso dell'ufficio non basta a qualificare il fatto come estorsione
  • La dichiarazione di falsità di atti ufficiali (verbali, sequestri ecc.) necessita di una valutazione critica e argomentata che confronti puntualmente la versione difensiva e gli elementi documentali: non basta un'affermazione generale di falsità
  • Se la decisione di merito modifica elementi essenziali dell'imputazione (mutamento della natura dell'oggetto materiale del reato, diverso fatto storico), ciò può violare il principio di correlazione tra accusa e sentenza e ledere il diritto di difesa
  • Le questioni relative agli effetti civili (legittimazione delle parti civili, riconoscimento del risarcimento) devono essere trattate con riferimento alle regole procedurali (es. artt. 576 e 578 c.p.p.); la mancata verifica di tali requisiti può rendere nullo o annullabile il riconoscimento del danno

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