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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13470/2023 del 17/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un avvocato aveva chiesto alla Corte d'appello l'equa riparazione per l'asserita eccessiva durata di un procedimento che, secondo la sua prospettazione, riguardava in proprio la domanda di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. presentata nei giudizi di cognizione conclusi con l'accoglimento di tale domanda in Cassazione, e poi la successiva fase di ottemperanza promossa per ottenere il pagamento da parte dell'Amministrazione. La Corte d'appello aveva però ritenuto inammissibile la domanda nei confronti del Ministero della giustizia perché il ricorrente non era stato parte dei giudizi di cognizione presupposti, e aveva riconosciuto un indennizzo solo per il giudizio di ottemperanza, limitatamente al ritardo eccedente la durata ragionevole. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente denunciava violazione degli artt. 93, 100 e 112 c.p.c., dell'art. 1-bis e dell'art. 3, comma 1, della L. n. 89/2001 e dell'art. 6, par. 1, CEDU, sostenendo: che la Corte territoriale aveva erroneamente individuato il processo presupposto, confondendo i giudizi di cognizione del suo assistito con il procedimento, da lui asseritamente promosso in proprio, per la distrazione delle spese; che l'istanza di distrazione avrebbe dato vita a uno speciale procedimento nel quale il difensore antistatario sarebbe parte e quindi legittimato a chiedere l'indennizzo Pinto; che avrebbero dovuto essere valutate unitariamente la fase di cognizione sulla distrazione e quella esecutiva/di ottemperanza, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 19883/2019; che il diritto alla ragionevole durata del processo spetterebbe a chiunque sia parte in una controversia seria ed effettiva. La Corte di cassazione ha respinto tutte le censure, chiarendo che l'istanza di distrazione delle spese non introduce una nuova domanda né un autonomo procedimento, ma ha natura meramente incidentale e accessoria rispetto al processo principale; che il difensore antistatario non diviene parte del giudizio di cognizione per effetto della domanda di distrazione e non può perciò lamentarne la durata; che il principio delle Sezioni Unite invocato si riferisce al diverso caso in cui il processo presupposto sia un precedente giudizio Pinto e lo Stato sia debitore dell'indennizzo, situazione non sovrapponibile al credito per spese di lite distratte; che, ai fini dell'art. 6 CEDU e della L. n. 89/2001, il diritto riguarda il "proprio" processo e non un giudizio altrui al quale si abbia interesse solo in via riflessa. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando il decreto della Corte d'appello di Lecce. Ha ribadito che l'avvocato antistatario non è parte del giudizio di cognizione per il solo fatto di avere chiesto la distrazione delle spese, perché tale istanza è accessoria e non autonoma. Ha inoltre precisato che il principio di saldatura tra fase cognitiva ed esecutiva elaborato dalle Sezioni Unite per i crediti indennitari Pinto non si applica al credito per spese di lite distratte. Ne è derivato il mantenimento della decisione di merito, con riconoscimento dell'indennizzo solo nei limiti già stabiliti per il giudizio di ottemperanza e con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 93 c.p.c.

    L'istanza di distrazione delle spese è qualificata come domanda accessoria e incidentale, che non introduce un nuovo e autonomo procedimento né fa acquisire al difensore antistatario la qualità di parte del giudizio principale.

  • art. 100 c.p.c.

    La legittimazione ad agire richiede la qualità di parte del processo presupposto; il difensore antistatario, non essendo parte del giudizio di cognizione, non può chiedere l'equa riparazione per la sua durata.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa decisione è respinta perché la Corte territoriale ha esaminato il thema decidendum effettivamente rilevante, individuando correttamente il processo presupposto.

  • art. 1-bis L. n. 89/2001

    Richiamato insieme alla disciplina Pinto per affermare che l'indennizzo spetta per la irragionevole durata del processo di cui la parte sia effettivamente protagonista.

  • art. 3, comma 1, L. n. 89/2001

    La domanda di equa riparazione presuppone che il richiedente sia parte del processo la cui durata si assume irragionevole.

  • art. 6, par. 1, CEDU

    Il diritto alla ragionevole durata riguarda il "proprio" processo e non un procedimento altrui al quale si sia interessati solo indirettamente.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    Essendo il ricorso rigettato, viene dato atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L'istanza di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. ha natura meramente incidentale e accessoria: non apre un autonomo giudizio e non trasforma il difensore antistatario in parte del processo ai fini dell'equa riparazione.
  • Il diritto all'indennizzo Pinto presuppone la qualità di parte del processo la cui durata si assume irragionevole; non è sufficiente un interesse indiretto o riflesso al suo esito.
  • I principi elaborati per la saldatura tra fase cognitiva ed esecutiva nei crediti indennitari non sono automaticamente estensibili ai crediti diversi dall'indennizzo, come le spese di lite distratte.
  • Ai fini dell'art. 6 CEDU, il criterio decisivo è la durata ragionevole del "proprio" processo, non di un procedimento altrui nel quale si abbia una posizione solo strumentale o accessoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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