Sentenza n. 2685/2026 - Catania, Sezione 3
per l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6 bis, del d.l. n. 387 del 1987.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata rideterminazione dell'indennità di buonuscita con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987
Esito
Favorevole al ricorrente (ex carabiniere)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, ex Carabiniere collocato in congedo a domanda dal 29 febbraio 2024, aveva 58 anni e 40 anni di servizio utile al momento della domanda. Ha chiesto l'accertamento del diritto ai sei scatti stipendiali ai fini della rideterminazione della base di calcolo dell'indennità di buonuscita e la condanna dell'INPS al pagamento delle somme dovute, oltre accessori. La questione centrale era se il beneficio dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spettasse anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare cessato dal servizio a domanda e se il termine del 30 giugno previsto dal comma 2 avesse natura decadenziale.
La decisione
Il ricorso è accolto. Il TAR ha ritenuto che l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, applicabile al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate senza distinzione tra ordinamento civile e militare, attribuisca i sei scatti anche ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita per chi cessa a domanda, se ricorrono i requisiti di età e anzianità previsti dal comma 2. L'abrogazione, da parte del codice dell'ordinamento militare, dell'art. 11 della l. n. 231/1990, che aveva sostituito l'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, non ha fatto rivivere la formulazione precedente di quest'ultima disposizione, che limitava il beneficio ai casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso. L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferendosi al calcolo della base pensionabile, non modifica il distinto regime dell'indennità di buonuscita. Il termine del 30 giugno per la domanda di collocamento a riposo non è decadenziale: incide sulla decorrenza del collocamento, mentre il comma 3 consente che esso avvenga anche negli anni successivi, dalla data stabilita in relazione alla presentazione della domanda. L'INPS è stato condannato a corrispondere quanto dovuto ai sensi dell'art. 6-bis, con gli accessori e gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria, dalla maturazione del diritto fino al soddisfo. Spese liquidate in € 1.000, oltre accessori, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
Il comma 2 estende l’attribuzione dei sei scatti “al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile”, con la precisazione che “la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990”.
La disposizione comprende il personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, anche appartenente all'ordinamento militare, e consente l'attribuzione dei sei scatti ai fini dell'indennità di buonuscita anche in caso di collocamento a domanda, al ricorrere dei requisiti di età e servizio.
art. 6-bis, comma 3, d.l. n. 387/1987
Con esso si dispone che “I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1°(gradi) gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda”.
Il termine del 30 giugno previsto dal comma 2 non è decadenziale: è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo; la domanda può essere presentata anche negli anni successivi.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
Detta disposizione, che si applica a tutte le forze di polizia ad ordinamento militare in ragione della collocazione della stessa all’interno del Codice dell’ordinamento militare, dispone, con riferimento all’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio, che “continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472” ai soli fini del trattamento di fine rapporto (così la rubrica dell’articolo).
Il codice dell'ordinamento militare conferma, per le forze di polizia a ordinamento militare, la perdurante applicazione del regime dell'art. 6-bis per il trattamento di fine rapporto, senza restringerne l'ambito soggettivo né escludere l'indennità di buonuscita disciplinata da tale articolo.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
Detta disposizione di applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della disposizione (“sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile […]”) e al riferimento all'articolo 13 del d. lgs. n. 503/1992, che riguarda l’importo della pensione.
L'art. 4 disciplina l'attribuzione dei sei aumenti ai fini della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
art. 16, comma 6, l. n. 724/1994
Concludendo, in forza di quanto esposto, il ricorso va accolto e, per l’effetto, deve disporsi che l’istituto previdenziale corrisponda a parte ricorrente quanto dovuto in applicazione del menzionato art. 6-bis, oltre accessori, secondo quanto previsto dall’art. 16, sesto comma, della legge n. 724/1994, a far data dal momento della maturazione del diritto sino all’effettivo soddisfo.
Gli accessori sulle somme dovute sono riconosciuti secondo il regime richiamato dalla disposizione, dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Sulle relative somme dovranno essere corrisposti gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art.22, c. 36, della legge n. 724/1994 (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624).
Sulle somme dovute spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Sulle relative somme dovranno essere corrisposti gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art.22, c. 36, della legge n. 724/1994 (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624).
Il regime degli accessori esclude il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Massime di principio
- I sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, spettano al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, senza distinzione tra ordinamento civile e militare, anche in caso di cessazione dal servizio a domanda, se sono maturati i requisiti di età e anzianità stabiliti dalla disposizione.
- L'abrogazione della disposizione che aveva sostituito una norma precedente non determina, di per sé, la reviviscenza della formulazione originaria della norma sostituita; quando la disciplina successiva ha regolato la stessa materia, va considerata la norma più recente secondo il criterio cronologico.
- Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale: è funzionale alla decorrenza del collocamento dal 1° gennaio dell'anno successivo e non impedisce la presentazione della domanda negli anni successivi né l'accesso ai sei scatti.
- L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, in quanto disciplina gli aumenti ai fini del calcolo della base pensionabile, non incide sul distinto calcolo dell'indennità di buonuscita regolato dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
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